30/08/2018 – Elemento perequativo previsto dal CCNL Funzioni Locali: il chiarimento dell’Aran

Elemento perequativo previsto dal CCNL Funzioni Locali: il chiarimento dell’Aran

Pubblicato il 29 agosto 2018


 

L’elemento perequativo, voce retributiva prevista dal nuovo CCNL Funzioni Locali, non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle nozioni di retribuzione base e non può essere qualificato come “trattamento economico accessorio”.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL1 del 2 agosto 2018.

L’articolo 66 del nuovo CCNL Funzioni Locali prevede il riconoscimento di un emolumento perequativo mensile da corrispondere una-tantum per 10 mensilità, per il solo periodo marzo-dicembre 2018, al personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2014, collocato nei livelli più bassi (ossia con reddito complessivo non superiore ai 26.000 euro, elevati a 26.600 euro dalla legge di bilancio 2018).

L’Autorità, chiamata ad esprimersi sulla natura di tale voce retributiva, ha evidenziato che l’elemento perequativo:

  1. non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006; l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base;
  2. non può neanche essere qualificato come “trattamento economico accessorio”; conseguentemente, si ritiene che non vada sottoposto alla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.
Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto