30/07/2019 – Imu ko senza delibera di valore delle aree 

Imu ko senza delibera di valore delle aree 

Italia Oggi Sette – 29 Luglio 2019
 
Difettano di motivazione gli avvisi di accertamento Imu che, richiamando il valore venale in comune commercio nell’ anno di imposizione, la zona di ubicazione e gli indici di edificabilità, non indichino con quali atti o delibere comunali siano stati determinati quei dati per lo specifico anno per cui il tributo è preteso. È quanto evidenziava nella verifica della illegittimità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento Imu emesso dal comune di Eboli, la Ctp di Salerno con la sentenza n. 1583/01/2019. Il contribuente, tra le varie doglianze del ricorso, eccepiva la nullità dell’ atto per carenza di motivazione in quanto non solo era mancante dell’ allegazione degli atti richiamati, tra cui l’ atto deliberativo del valore delle aree, ma anche dell’ indicazione di un qualsiasi parametro ed elemento di valutazione della congruità del calcolo del valore assunto per la quantificazione del tributo, in spregio a quanto previsto dagli articoli 1 comma 162 della L. 296/2006 e art. 7 della L. 212/2000.
E difatti tali carenze, rilevanti in punto di vizio di motivazione dell’ atto, venivano appurate anche dalla Ctp, la quale affermava che in effetti l’ avviso non conteneva quel minimum necessario di dati ed elementi di valutazioni tali da poter consentire al contribuente di conoscere l’ iter attraverso cui l’ ufficio comunale era pervenuto alla determinazione del valore delle aree. Proprio con riferimento all’ anno di imposta per cui il tributo locale veniva preteso, ossia il 2014, non risultava agli atti alcun tipo di delibera del comune resistente dalla quale si evincessero i criteri di determinazione del valore delle aree per quell’ annualità. I richiami, osservava la commissione, si riferivano solo a delibere del 2017 che non potevano ovviamente valere anche a ritroso per il 2014.
Pertanto nel richiamare le disposizioni di legge e il regolamento per la disciplina dell’ Imu, l’ atto avrebbe dovuto far preciso riferimento valore venale in comune commercio dell’ anno di imposizione, secondo i dati quali la zona territoriale di ubicazione, l’ indice di edificabilità, ecc. contenuti in atti assunti dall’ ente per detto periodo di imposizione e non per altri. La stessa normativa dell’ Imu prevede espressamente, all’ art.5 comma 5 del dlgs 504/92, che «per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’ anno di imposizione, avendo riguardo all’ ubicazione, all’ edificabilità e agli altri dati richiamati, sempre circoscritti e valutati nell’ anno di riferimento.
() Le questioni sollevate da parte del ricorrente attraggono vari aspetti di natura sostanziale e, in particolare il sollevato vizio di motivazione , in quanto detto avviso non contiene informazioni ed elementi tali da poter dare la possibilità al contribuente, di conoscere l’ iter logico-giuridico attraverso il quale l ‘ufficio sia pervenuto alla determinazione del valore delle aree. () l’ art.5 c. 5 del dlgs 504/92, dispone che «per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al l° gennaio dell’ anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’ indice di edificabilità, alla destinazione d’ uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»;() Dalla documentazione agli atti di causa, non v’ è alcun atto dal quale emerge un deliberato da parte del comune di Eboli diretto alla valutazione del valore dell’ aree per l’ annualità 2014. Il richiamo, come evidenziato dal ricorrente, è riferito a delibere assunte solo nel corso del 2017 che, giammai possono influire sulle annualità oggetto di contestazione ed essere poste a base per la determinazione delle aree in questione. Entrando nel merito dell’ atto impugnato (avvisi di accertamento), il Funzionario responsabile, nel richiamare le disposizioni di legge e il regolamento per la disciplina dell’ Imu, richiama per le aree fabbricabili il valore venale in comune commercio dell’ anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’ indice di edificabilità, ecc., senza alcun riferimento ad atti assunti dall’ ente per detto periodo di imposizione.() L’ accertamento impugnato non offre elementi chiari per l’ attribuzione dei valori agli immobili assoggettati a Imu, né vien data l’ indicazione degli stessi in relazione a eventuale loro esclusione/riduzione; né l’ indicazione del valore proporzionale all’ indice che tiene conto della potenzialità edificatoria, né la quantificazione analitica dei tributi pretesi. Sono tutti elementi questi che rilevano ai fini della illegittimità dell’ atto, per carenza di motivazione; restano assorbite le ulteriori questioni sollevate da parte ricorrente. La Commissione accoglie il ricorso e annulla l’ avviso di accertamento impugnato.()

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