30/06/2021 – La motivazione rafforzata vale soltanto per la scelta dell’in house!

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 23/ 06/ 2021, n. 1538

Il Tar Lombardia si esprime su ricorso di una società in house  (composta da più Comuni), in cui un Comune  ha disposto di indire una procedura di gara per l’affidamento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale, servizi fino a quel momento affidati alla società.

Senza addentrarsi nelle vicende della gara (poi annullata in autotutela), è da rimarcare come essa giungesse al termine di un percorso verso un diverso modello gestionale, rispetto all’in house, avviato nel 2017 da parte del Comune.

E su queste basi Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 23/ 06/ 2021, n. 1538 dichiara inammissibile ed infondato il ricorso :

28.3. L’opzione verso un diverso modello di gestione è infatti stata disposta con la deliberazione del Consiglio comunale n. ……. 2017, è stata richiamata nella deliberazione n. …….. del …….. 2017 (recante la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. n 175/2016 e le determinazioni in merito all’alienazione delle partecipazioni possedute), ed è stata confermata con le deliberazioni nn. …./2018 e ……/2019 (ovvero le deliberazioni annuali di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie), e infine con la delibera n. ……../2020.

28.4. Va poi osservato che l’ambito di intervento della deliberazione n. …… del ……. 2017 e della relativa relazione risponde all’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, ai sensi del quale “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

28.5. Le valutazioni confluenti nella predetta relazione in ordine al modello di gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica costituiscono un prius logico e giuridico rispetto alla determinazione di dismettere la partecipazione nella società pubblica.

In altri termini le determinazioni conseguenti all’applicazione dell’art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 precedono necessariamente quelle relative alla ricognizione delle partecipazioni societarie assunte ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n 175/2016, che non potranno che tener conto della precedente scelta effettuata in ordine al modello di gestione.

Detto ancora diversamente, la dismissione della quota societaria disposta con la deliberazione n. ………2020 costituisce piana conseguenza della scelta di affidare il servizio mediante gara pubblica, e non più attraverso l’in house, assunta dal Comune fin dal 2017.

28.6. Va poi incidentalmente rilevato che occorre un onere motivazionale rafforzato solo laddove si scelga di ricorrere al modello dell’in house providing (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 681 del 27 gennaio 2020; Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2275; Corte Costituzionale 27 maggio 2020, n. 100; Corte di Giustizia, Ordinanza 6 febbraio 2020, cause e da C-89/19 a C-91/19). Nel caso di specie le scelte del Comune sono andate in tutt’altra direzione.

28.7. In conclusione, una volta che il Comune ha compiuto la scelta di ricorrere al mercato nel 2017 e che tale scelta, quale modello di gestione, è rimasta tale e si è consolidata sia per mancata contestazione da parte della ricorrente sia per dichiarate conferme contenute nei successivi provvedimenti, l’Amministrazione non era tenuta a svolgere ulteriori approfondimenti o valutazioni in ordine al predetto modello di gestione.

Pubblicato il 23/06/2021

N. 01538/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01583/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Società Ambiente del Sud Ovest Milanese S.r.l. – SASOM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Laura Ferrario, Claudio Pirola ed Elisa Bandera, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Viviana Cavarra, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

Centrale Unica di Committenza Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Lacchiarella, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

Comune di Trezzano sul Naviglio, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

– della determinazione n. 50 del 6.07.2020 avente a oggetto “Determina a contrarre per l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana per il Comune di Lacchiarella. Delega funzioni di stazione appaltante alla Centrale Unica di Committenza” e di tutti gli atti con questa approvati (Progetto di servizio, Capitolato speciale descrittivo prestazionale, DUVRI, Quadro economico);

– della delibera di Giunta comunale di Lacchiarella n. 8 del 16.01.2020 avente a oggetto “Approvazione del capitolato e il progetto tecnico per i servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale” e di tutti gli atti con questa approvati (Capitolato di gara, Progetto tecnico);

– della deliberazione di Giunta comunale di Lacchiarella n. 90 del 2.07.2020 avente a oggetto “Modifica della delibera di G.c. n. 8 del 16.01.2020. Riapprovazione documentazione relativa all’affidamento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale” e di tutti gli atti con questa approvati (Capitolato di gara, Progetto tecnico, Quadro Economico, DUVRI);

– del Bando di gara pubblicato in GURI in data 29.07.2020 e in GUCE in data 29.07.2020 e degli atti di estremi ignoti con i quali è stato approvato;

– del Disciplinare di “procedura aperta per l’affidamento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale del Comune di Lacchiarella per il periodo 1/01/2021-31/12/2025” e degli atti di estremi ignoti con i quali è stato approvato;

– del Capitolato Speciale d’appalto e il Progetto di Servizio pubblicati sul profilo del Committente, se e in quanto diversi da quelli in ultimo approvati con la deliberazione di Giunta comunale di Lacchiarella n. 90 del 2.07.2020 e, in tal caso, degli atti di estremi ignoti con i quali so-no stati approvati;

– dei chiarimenti pubblicati dalla Stazione appaltante con note: 17.08.2020 prot. 11525; 17.08.2020 prot. 11527; 17.08.2020 prot. 11528; 24.08.2020 prot. 11727; 24.08.2020 prot. 11743; 31.08.2020 prot. 12029; 3.09.3030 prot. 12278; la faq 3.09.2020 prot. 12304; la faq 2 del 8.09.2020; la rettifica faq 2 del 9.09.2020; la faq 3 del 14.09.2020; la faq 4 del 16.09.2020; la faq 5 del 17.09.2020; la faq 6 del 18.09.2020; la faq 7 del 23.09.2020; l’aggiornamento del personale uscente;

– e per quanto occorra, la determinazione del Responsabile Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini n. 57 del 14.09.2020, avente a oggetto “Proroga dei termini per la ricezione delle offerte relative alla gara CUC 4/2020 – indizione procedura aperta telematica, ad evidenza comunitaria, per l’affidamento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto ed il conferimento a smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale del Comune di Lacchiarella. Periodo 1/01/2021-31/12/2025. CIG: 8383017C76.”, nonché dell’“Avviso proroga termini bando di gara” del 16.09.2020 a firma del Responsabile Unico del Procedimento;

nonché:

– per quanto occorra, in parte qua, della delibera di Giunta comunale n. 206 del 19.12.2019 avente a oggetto “Proroga dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale a favore di SASOM SRL sino al 31.12.2020”, non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della delibera di Giunta comunale n. 196 del 21.12.2018 avente a oggetto “Proroga dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale a favore di SASOM SRL sino al 31.12.2019”, non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della delibera di Giunta comunale n. 16 del 1.02.2018 avente a oggetto “Approvazione assistenza stragiudiziale affidamento del servizio essenziale di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani”, non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, della delibera di Giunta comunale n. 136 del 24.08.2017 avente a oggetto “Avvio procedura esternalizzazione servizio di igiene urbana: assistenza al R.U.P.” non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, della delibera di Consiglio comunale n. 19 del 1.07.2017 avente a oggetto “Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Lacchiarella – scelta del modello di gestione” e relativi atti con questa approvati (Relazione sull’affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Lacchiarella (art. 34, comma 20, D.L. 179/2012) e Allegato 1)), non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, della delibera di Giunta comunale n. 104 del 22.06.2017 avente a oggetto “Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Lacchiarella – scelta del modello di gestione. Atto di indirizzo” e relativi atti con questa approvati (Relazione sull’affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Lacchiarella (art. 34, comma 20, D.L. 179/2012) e Allegato), non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della delibera di Giunta comunale n. 52 del 30.03.2017 avente a oggetto “Assistenza legale stragiudiziale ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione alla gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani”, non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della delibera di Giunta comunale n. 44 del 23.03.2017 avente a oggetto “Differimento dei termini dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana a SASOM S.r.l.”, non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della determinazione n. 32 del 29.03.2017 avente a oggetto “Proroga per i servizi di igiene ambientale a ditta SASOM dal 01.04.2017 al 30.06.2017”, non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della determinazione n. 58 del 30.06.2017 con la quale si è prorogato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sino al 31.12.2017 alla società SASOM, non notificata e menzionata nella determina n. 76 del 4.10.2017, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della determinazione n. 76 del 4.10.2017 avente a oggetto “Affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili alla società SASOM sino al 01.10.2017 al 31.12.2017”, non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della determinazione n. 94 del 15.12.2017 avente a oggetto “Proroga alla società SASOM SRL, per i servizi di igiene ambientale nelle more dell’espletamento della procedura di gara”, non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della determinazione n. 43 del 31.07.2018 avente a oggetto “Proroga dei servizi di igiene ambientale nelle more dell’espletamento delle procedure di gara a favore della società SASOM dal 01.01.2018 al 31.12.2018”, non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della determinazione n. 6 del 24.01.2019 con la quale si è affidato il servizio dal periodo 01.01.2019 al 31.12.2019 alla società SASOM, non notificata e menzionata nella determina n. 8 del 13.01.2020, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– per quanto occorra, in parte qua, della determinazione n. 8 del 13.01.2020 avente a oggetto “Impegno di spesa a favore della Società SASOM S.r.l. per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti sino al 31.12.2020”, non notificata, se e in quanto atto prodromico all’indizione della procedura di gara;

– nonché, di ogni altro atto a questi presupposto, consequenziale o comunque connesso, eventualmente rilasciato in seguito alla proposta istanza di accesso in data 18.09.2020;

nonché

per l’annullamento

delle note del Comune di Lacchiarella prot. n. 15164 del 16.10.2020, prot. n. 15448 del 21.10.2020, prot. n. 16225 del 2.11.2020 e prot. n. 16915 del 12.11.2020 di differimento/diniego dell’istanza di accesso agli atti prot. n. 63/2020 del 18.09.2020 avanzata da S.A.S.O.M. S.r.l.;

nonché per la declaratoria, previa tutela cautelare,

del diritto della ricorrente all’accesso a tutti gli atti e documenti richiesti con l’istanza prot. n.

63/2020 del 18.09.2020, e conseguentemente

per la condanna

dell’Amministrazione intimata a consentire l’accesso della ricorrente a tutti gli atti e documenti

richiesti con l’istanza prot. n. 63/2020 del 18.09.2020.

quanto

al ricorso per motivi aggiunti:

– della determinazione del Rup n. 69 del 30.11.2020 in pubblicazione dal 3.12.2020 avente a oggetto “annullamento in sede di autotutela della procedura di gara per “l’affidamento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto ed il conferimento a smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale del comune di Lacchiarella” – CIG: 8383017876 pubblicata il 29 luglio 2020 sulla piattaforma SINTEL, sulla GURI N. 87 e sulla GUCE”, nonché, della nota del Rup prot. n. 18350/2020 del 3.12.2020, nella parte in cui, annullando la gara indetta con determinazione n. 50 del 6.07.2020, rinnovano la volontà di avviare una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana prestato in house providing da SASOM; nonché per quanto occorra la consequenziale determinazione dirigenziale CUC n. 28/2020 del 14.12.2020 recante revoca della determinazione n. 8/2020 indittiva della procedura di gara di cui all’autorizzazione a contrarre del Comune di Lacchiarella, determinazione dirigenziale n. 50/2020;

– della deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 21.12.2020 avente a oggetto “Piano di ricognizione e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Lacchiarella ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016” e degli atti da questa approvati;

– delle note del Comune di Lacchiarella prot. n. 18628/2020 del 10.12.2020 avente a oggetto “Capitolato servizio igiene urbana”, prot. n. 19794/2020 del 28.12.2020 avente a oggetto “calendario spazzamento anno 2021”, nonché prot. n. 19852/2020 del 29.12.2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lacchiarella;

Visti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176;

Visto l’art. 28 del D.L. 30 aprile 2020, come convertito nella L. 25 giugno 2020 n. 70;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Valentina Mameli nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall’art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020 e sentiti i difensori delle parti ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 28/2020 come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente, società in house costituita da 12 Comuni e con durata prevista sino al 31 dicembre 2030, di cui il Comune di Lacchiarella è socio dal 31 ottobre 2001, detenendo il 12,258% delle quote sociali, ha impugnato la determinazione n. 50 del 6 luglio 2020 con cui il Comune di Lacchiarella ha disposto di indire una procedura di gara per l’affidamento dei servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale per anni cinque, dell’importo a base d’asta di euro 3.573.103,75, servizi fino a quel momento affidati a SASOM. Va precisato che il contratto stipulato tra Comune e SASOM in forza dell’in house aveva scadenza al 31 gennaio 2017; l’affidamento è stato poi oggetto di progressive proroghe nelle more dello svolgimento della gara oggetto del presente giudizio.

2. La deliberazione impugnata – come si ricava dagli atti depositati in giudizio – costituisce l’ultimo provvedimento di un percorso che ha preso avvio con la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 23 marzo 2017, con la quale il Comune di Lacchiarella, ha disposto una proroga tecnica dell’affidamento allora in essere al fine di:

(i) effettuare “ulteriori ricerche al fine di verificare se effettivamente non sussistano opzioni di gestione di questo importante servizio, che siano economicamente più convenienti per il Comune di Lacchiarella, anche ricorrendo al libero mercato”;

(ii) salvaguardare, al contempo, la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, tenuto conto della natura dello stesso di servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge n. 146/1990.

2.1. A completamento di tali indagini, con delibera n. 104 del 22 giugno 2017 la Giunta Comunale ha condiviso e approvato la relazione sulle modalità di affidamento del servizio di igiene urbana predisposta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, esprimendo l’indirizzo, da sottoporre al Consiglio Comunale, per il ricorso al mercato.

2.2. Il Comune ha comunicato con PEC in data 29 giugno 2017 la sopra menzionata delibera di Giunta Comunale n. 104/207 alla società SASOM.

2.3. La Relazione, sottoposta al Consiglio Comunale, è stata definitivamente approvata con delibera n. 19 del 1° luglio 2017.

2.4. Anche tale delibera è stata comunicata a SASOM (cfr. PEC e e-mail ordinaria del 18 luglio 2017).

2.5. Con la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2017 – pubblicata in data 3 ottobre 2017, e per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale del Comune ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 – recante la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 175/2016, il Comune ha dichiarato che “…la volontà dell’Ente, già nota al Consiglio, è di andare a bando, così come fatto per l’affidamento della manutenzione del verde, anche per gli ultimi servizi ancora in carico a Sasom e dell’evoluzione della vicenda il consiglio Comunale sarà debitamente informato”, precisando che “il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili urbani, speciali e non pericolosi, della nettezza urbana e di altri servizi ambientali, attualmente viene svolto dalla società SASOM in proroga nelle more dell’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica anch’essa oggetto di formale direttiva approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 01.07.2017” e che “l’Amministrazione Comunale intende conservare le partecipazioni nella società SASOM fino all’aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani assimilabili urbani, speciali e non pericolosi, della nettezza urbana e di altri servizi ambientali e successivamente alienare la partecipazione se la società non soddisfa più i requisiti di cui all’art. 5 comma 1 e 2 del TUSP per i quali non si ravvisa la necessità di mantenimento per il proseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa”.

2.6. Successivamente con la delibera di Giunta comunale n. 8 del 16 gennaio 2020 il Comune ha approvato il capitolato e il progetto tecnico per i servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale per il periodo 1/01/2021-31/12/2025, e con il provvedimento n. 50 del 6 luglio 2020 la determina a contrarre per l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana.

Hanno fatto seguito il bando di gara, pubblicato in GURI e in GUCE in data 29 luglio 2020, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto nonchè il progetto di servizio.

3. Avverso tali atti e gli altri meglio indicati in epigrafe la ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento, previa tutela cautelare.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Lacchiarella, resistendo al ricorso di cui, con separata memoria, oltre a contestare la fondatezza, ha eccepito l’inammissibilità sotto vari profili.

5. Nel frattempo con comunicazione in data 25 settembre 2020 il Comune di Lacchiarella ha sospeso la procedura.

6. Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020 fissata per l’esame della domanda cautelare, la parte ricorrente vi ha rinunciato.

7. In data 18 settembre 2020 SASOM ha formulato al Comune istanza di accesso agli atti, chiedendo, in sintesi, documenti riguardanti le procedure prodromiche eventualmente attivate dal Comune rispetto alla partecipazione sociale detenuta, alla valutazione del servizio affidato a SASOM e alla scelta della sua esternalizzazione.

7.1. Ne è seguito un fitto scambio di note (prot. n. 15164 del 16 ottobre 2020, prot. n. 15448 del 21 ottobre 2020, prot. n. 16225 del 2 novembre 2020 e prot. n. 16915 del 12 novembre 2020) con cui il Comune, ha differito l’accesso “tenuto conto del fatto che il procedimento di gara, ancora in corso, è stato sospeso”.

8. Indi la ricorrente ha proposto istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. in relazione al differimento dell’ostensione degli atti richiesti.

9. Nel frattempo con provvedimento prot. n. 18328 del 3 dicembre 2020 il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela della procedura di gara impugnata da SASOM.

10. Con ordinanza n. 1579 del 21 dicembre 2020, in relazione all’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. il Tar ha disposto “che il RUP, anche quale responsabile del Settore Sicurezza del Territorio, dei Cittadini e Ambiente del Comune di Lacchiarella, riscontri l’istanza di accesso della ricorrente e dichiari, mediante attestazione scritta, se, in relazione all’istanza medesima, l’Amministrazione detenga atti ulteriori, oltre quelli già in possesso della ricorrente stessa, in quanto già comunicati o comunque evidentemente conosciuti (perchè impugnati dalla società o depositati in giudizio dal Comune), ovvero già pubblicati sul sito istituzionale dell’ente”.

11. Intanto con determinazione del Rup n. 69 del 30 novembre 2020 pubblicata dal 3 dicembre 2020 il Comune ha annullato in autotutela la procedura di gara.

11.1. Con nota del Rup prot. n. 18350/2020 del 3 dicembre 2020 il Comune ha confermato la volontà di avviare una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana. Con provvedimento n. 28/2020 del 14 dicembre è stata revocata la determinazione n. 8/2020 indittiva della procedura di gara.

11.2. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21 dicembre 2020 è stato approvato il piano di ricognizione e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Lacchiarella ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016.

12. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 gennaio 2021 la ricorrente ha impugnato tali provvedimenti.

13. In data 7 gennaio 2021 la ricorrente ha depositato in giudizio la nota prot. 19437 del 22 dicembre 2020 con cui il RUP, in esecuzione dell’ordinanza n. 1579/2020, ha attestato che, in relazione all’istanza di accesso presentata da SASOM in data 18 settembre 2020, non vi erano altri documenti rispetto a quelli già in possesso della ricorrente o comunque già comunicati o evidentemente conosciuti e oggetto di impugnazione.

13.1. Alla luce di tale dichiarazione con ordinanza n. 759 del 22 marzo 2021 il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del differimento dell’accesso disposto dal Comune, e per l’effetto ha annullato le note impugnate con l’istanza ex art. 116 c.p.a., “pur non dandosi luogo ad una conseguente condanna all’ostensione degli atti, stante la dichiarazione resa dall’Ente”.

14. In vista della trattazione nel merito le parti hanno scambiato corposi scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

15. Indi la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 aprile 2021 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall’art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020.

16. L’architettura impugnatoria si articola attraverso l’impugnazione, sia con il ricorso introduttivo, sia con quello per motivi aggiunti, di una pluralità di atti, avvinti tra loro da connessione procedimentale e funzionale, cui corrispondono altrettante domande di annullamento (cfr. Ad. Plen. n. 5/2015).

Nel corso del giudizio si sono registrate significative vicende procedimentali destinate ad incidere, sotto il profilo processuale, sulle domande formulate con i ricorsi proposti.

17. Ciò premesso, con il ricorso introduttivo sono stati impugnati atti che possono enuclearsi in tre gruppi:

– un primo gruppo comprende gli atti della procedura di gara: la determina a contrarre (determinazione n. 50 del 6 luglio 2020), il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e il progetto di servizio di cui alla delibera di Giunta comunale di Lacchiarella n. 8 del 16 gennaio 2020 e la successiva modifica di cui alla delibera n. 90 del 2 luglio 2020, nonché i chiarimenti pubblicati dalla Stazione appaltante;

– al secondo gruppo appartengono i provvedimenti di proroga del servizio (di originaria durata fino al 31 gennaio 2017) di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene ambientale, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, a seguito della scelta del ricorso al mercato (delibera di Giunta comunale n. 44 del 23 marzo 2017, determinazione n. 32 del 29 marzo 2017, determinazione n. 58 del 30 giugno 2017, determinazione n. 76 del 4 ottobre 2017, determinazione n. 94 del 15 dicembre 2017, determinazione n. 43 del 31 luglio 2018, delibera di Giunta comunale n. 196 del 21 dicembre 2018, determinazione n. 6 del 24 gennaio 2019, delibera di Giunta comunale n. 206 del 19 dicembre 2019, determinazione n. 8 del 13 gennaio 2020);

– il terzo gruppo comprende tutti gli atti con cui, a partire dal 2017, il Comune di Lacchiarella ha assunto la decisione di esternalizzare il servizio e quindi di scegliere un modello di gestione diverso dalla partecipazione societaria ai fini dell’affidamento in house (delibera di Giunta comunale n. 136 del 24 agosto 2017, delibera di Consiglio comunale n. 19 del 1° luglio 2017, e la Relazione sull’affidamento del servizio ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, delibera di Giunta comunale n. 104 del 22 giugno 2017, delibera di Giunta comunale n. 52 del 30 marzo 2017).

18. In relazione al primo gruppo di atti impugnati va rilevato che il Comune di Lacchiarella con determinazione n. 69 del 30 novembre 2020 e successivo provvedimento del RUP del 3 dicembre 2020 ha disposto l’annullamento in autotutela della determina a contrarre n. 50/2020 e di tutti gli atti di gara relativi.

18.1. Ne consegue l’improcedibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati, eliminati dal mondo giuridico da parte della stessa stazione appaltante.

19. In relazione al terzo gruppo di atti impugnati con il ricorso introduttivo, va innanzi tutto rilevato che si tratta di atti il cui contenuto dispositivo è immediatamente lesivo della posizione della ricorrente.

19.1. Invero con la deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 22 giugno 2017 il Comune, rilevando profili di criticità nella gestione del servizio da parte di SASOM, ha dichiarato il venir meno delle “ragioni di interesse pubblico a sostegno della prosecuzione della gestione del Servizio da parte di Sasom mediante la modalità in house” e ha manifestato l’indirizzo a favore dell’esternalizzazione della gestione del servizio ad un operatore selezionato mediante lo svolgimento di una gara pubblica.

Tale deliberazione è stata comunicata via pec in data 29 giugno 2017 alla società ricorrente, che tuttavia non l’ha impugnata.

19.2. Con la deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 1° luglio 2017, dopo aver rammentato che il contratto con SASOM avente durata fino al 31 gennaio 2017 era stato prorogato, il Comune ha disposto:

– di approvare la relazione sulla scelta della modalità di affidamento del servizio di igiene urbana di cui all’art. 34 del D.lgs. 179/2021;

– di scegliere l’esternalizzazione della gestione del servizio in favore di un operatore economico selezionato mediante lo svolgimento di una gara pubblica;

– di demandare al settore competente gli atti necessari per garantire la prosecuzione del servizio senza alcuna soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento della procedura di gara e dell’affidamento della gestione del servizio all’operatore economico aggiudicatario;

– di demandare al settore competente di svolgere le verifiche necessarie circa gli effetti della deliberazione sulla partecipazione societaria del Comune in SASOM, nonché sul procedimento di dismissione che avrebbe dovuto essere attivato.

19.3. E’ chiara quindi la scelta di non affidare più alla società ricorrente il servizio e di procedere tramite una gara pubblica per la selezione del nuovo affidatario.

19.4. Tale deliberazione è stata comunicata alla società in data 18 luglio 2017 sia via PEC sia via posta elettronica ordinaria.

Anche tale deliberazione non è stata gravata dalla ricorrente entro il termine decadenziale.

19.5. Tenuto conto della inequivoca volontà manifestata, cui si è accompagnato un affidamento meramente interinale del servizio nelle more dell’espletamento della procedura di gara, la mancata tempestiva impugnazione delle due predette deliberazioni ha determinato il consolidamento dei relativi effetti e l’intangibilità degli stessi mediante l’odierna impugnazione, che si presenta irrimediabilmente tardiva.

19.6. In relazione ai provvedimenti del terzo gruppo pertanto il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile,

20. Quanto infine al secondo gruppo di provvedimenti impugnati, comprendente tutti gli atti di proroga del servizio disposti a favore di SASOM nelle more dell’espletamento della procedura di gara, il relativo gravame è inammissibile sotto diversi profili.

20.1. Innanzi tutto è esaurito il periodo della loro efficacia, non essendovi quindi interesse all’impugnazione, non potendo la ricorrente trarre alcun risultato utile dall’annullamento dei provvedimenti.

20.2. In secondo luogo, nessuno dei sette motivi di gravame articolati con l’atto introduttivo del giudizio è rivolto contro tali atti di proroga. Tale circostanza rende l’impugnazione inammissibile per violazione dell’art. 40 comma 1 lett. d) c.p.a.

20.3. Va poi aggiunto che, essendo stati gli affidamenti in proroga conosciuti dalla ricorrente in quanto dalla stessa eseguiti, eventuali doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente.

21. Per le ragioni che precedono il ricorso introduttivo va dichiarato in parte improcedibile, in parte irricevibile e in parte inammissibile.

22. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato

– la determinazione n. 69 del 30 novembre 2020 con cui è stata annullata in autotutela la procedura di gara e la successiva nota prot. n. 18350/2020 del 3 dicembre 2020 di analogo contenuto dispositivo, nella parte in cui, annullando la gara indetta con determinazione n. 50 del 6 luglio 2020, il Comune ha rinnovato la volontà di avviare una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana prestato in house providing da SASOM, nonché la determinazione dirigenziale n. 28/2020 del 14 dicembre 2020 recante la revoca della determinazione n. 8/2020 indittiva della procedura di gara;

– la deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 21 dicembre 2020 avente a oggetto “Piano di ricognizione e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Lacchiarella ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016” e gli atti da questa approvati;

– la nota del Comune di Lacchiarella prot. n. 18628/2020 del 10 dicembre 2020 avente ad oggetto “Capitolato servizio igiene urbana”, la nota prot. n. 19794/2020 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “calendario spazzamento anno 2021”, nonché la nota prot. n. 19852/2020 del 29 dicembre 2020 di riscontro a missiva della ricorrente del 24 dicembre 2020 con cui il Comune ha ribadito che “Sasom è tenuta, gestendo un servizio essenziale, a continuare nella gestione dello stesso ai patti e alle condizioni già in essere sino alla conclusione della nuova procedura di gara e al subentro del nuovo gestore”.

23. In relazione agli atti di autotutela la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione di legge: articoli 4, 10, 16, 20 d.lgs. 175/16. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; sviamento: con gli atti impugnati il Comune assume di poter indire nuovamente una gara pur in costanza di rapporto societario, reiteratamente confermato sino al Piano di razionalizzazione in ultimo assunto solo in data 21.12.2020. Sotto questo profilo, le determinazioni violerebbero gli artt. 4, 16 e 20 del D.lgs. 175/2016 e il procedimento di affidamento dei servizi pubblici locali. L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare il venir meno dell’utilità della partecipazione, redigendo una specifica analisi tecnica e un preventivo piano di riassetto, con l’obiettivo programmatorio della fuoriuscita dalla società e del diverso affidamento del servizio ex art. 20, c. 1 e 2, TUSP;

II) Violazione di legge: artt. 1, 3 e 6 L. 241/1990; artt. 7 e 20 D.lgs. 175/16; art. 34 D.L. 179/2012; art. 192 D.lgs. 50/2016; art. 42 D.lgs. 267/2000. Eccesso di potere: carenza istruttoria; difetto di motivazione. Incompetenza: gli atti di autotutela e la proroga del servizio sarebbero viziati anche per difetto di istruttoria e carenza della motivazione. Difatti, l’affermazione di “procedere a nuova gara” mancherebbe dell’esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richieste dall’art. 3 L. 241/90 per ogni atto amministrativo, anche tenuto conto che la decisione si fonderebbe su una valutazione connessa alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 redatta nel 2017.

24. I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

25. Va premesso che con gli atti di autotutela il Comune ha annullato (soltanto) la procedura indetta con la determina a contrarre n. 50/2020 e tutti gli atti conseguenti della procedura medesima.

Non è oggetto degli atti impugnati il modello di gestione del servizio di igiene ambientale, la cui scelta è data per presupposta nei provvedimenti stessi.

In altri termini i predetti atti hanno inciso sulla procedura indetta, ma non sulla scelta di indirla.

25.1. La volontà di abbandonare il modello di gestione attraverso l’in house providing e di ricorrere “al mercato”, attraverso una procedura di gara per la scelta del contraente cui affidare il servizio, è stata manifestata dal Comune nel 2017 con diversi provvedimenti, tutti comunicati alla ricorrente, dalla stessa non impugnati e in quanto tali oggi intangibili.

25.2. I motivi di gravame, per come dedotti e articolati, sono pertanto inammissibili, involgendo contenuti dispositivi non oggetto degli atti impugnati.

26. Con riferimento al Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione n. 55 del 21 dicembre 2020 la ricorrente ha dedotto i motivi di gravame di seguito sintetizzati:

III) Violazione di legge: artt. 20 e 24 D.lgs. 175/16; art. 34, c. 20, D.L. 179/12; artt. 23, 35 e 192 D.lgs. 50/2016; art. 3 bis, c. 1 bis, D.L. 138/2011. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione: il piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione n. 55/2020 sarebbe illegittimo sia per non aver preceduto –con sviamento- la scelta del diverso modello di gestione, sia per aver disatteso completamente i contenuti dettati dalla norma. Sarebbe errata la valutazione di non convenienza in quanto basata su dati non corretti ovvero i dati Orso (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) del 2018. Ai fini della indizione della gara poi annullata e della rinnovata volontà di andare a gara, il Comune non avrebbe stimato il costo complessivo del servizio di igiene ambientale, avendo omesso l’incidenza dei costi di smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto;

IV) Violazione di legge: art. 20 D.lgs. 175/16; art. 34, c. 20, D.L. 179/12; art. 192 D.lgs. 50/2016; art. 3 bis, c. 1 bis, D.L. 138/2011. Difetto di motivazione: per addivenire alla razionalizzazione prevista dall’art. 20 TUSP, la relazione dovrebbe giustificare la non più attuale rispondenza della partecipazione societaria agli obiettivi di interesse pubblico (cfr. art. 20 e 4 TUSP). La relazione allegata al piano di razionalizzazione sarebbe invece completamente priva della motivazione rafforzata richiesta al cospetto di un affidamento e di una prestazione in house. Fondata su una carente istruttoria sul piano economico, non spiegherebbe la reale convenienza del passaggio a un servizio esternalizzato a fronte dei costi e del generale andamento di mercato nel momento in cui dovrebbe attuarsi;

V) Violazione di legge: art. 20 D.lgs. 175/2016; art. 106, c. 11, D.lgs. 50/2016; art. 1 L. 241/90; art. 97 Cost.; art. 1346 c.c.; art. 23 L. 62/2005: il piano di razionalizzazione non avrebbe fissato una tempistica determinata di dismissione della quota, contrariamente al disposto dell’art. 20, c. 2, TUSP, che attribuisce al piano funzione organizzatoria con previsione di “modalità e tempi” di attuazione della dismissione/alienazione.

27. Il terzo e il quarto motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente.

28. Va premesso che nella relazione allegata alla deliberazione impugnata si legge quanto di seguito riportato:

B) Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese – S.A.S.O.M. S.r.l. (“S.A.S.O.M.”)

La società S.A.S.O.M. svolge attualmente per conto del Comune di Lacchiarella (i) il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali e non pericolosi, della nettezza urbana e (ii) il servizio di pulizia delle strade e prestazioni complementari.

Detti servizi sono tuttavia al momento svolti in regime di proroga fino al 31/12/2020 nelle more dell’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 01.07.2017.

Si rammenta che con delibera n. 104 del 22 giugno 2017, la Giunta Comunale ha condiviso ed approvato la relazione sulle modalità di affidamento del servizio di igiene urbana predisposta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, esprimendo l’indirizzo, da sottoporre al Consiglio Comunale, per il ricorso al mercato.

La citata relazione è stata definitivamente approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 dell’1 luglio 2017.

Nella relazione menzionata, in particolare, sono state evidenziate in maniera puntuale e motivata le ragioni per le quali la gestione attraverso il sistema in house in favore di Sasom non risulta più essere né adeguato alla luce della scarsa qualità del servizio a fronte del costo che il Comune era chiamato a sostenere, né conveniente su un piano di carattere economico.

Sotto quest’ultimo profilo, deve essere segnalato che a seguito di una recente indagine effettuata dal Comune relativamente ai costi praticati dai gestori del servizio in discorso che operano nel territorio di comuni milanesi con caratteristiche simili a Lacchiarella, sotto il profilo economico è emerso che i costi di gestione e dunque le tariffe per abitante applicate da Sasom risultano i più elevati rispetto a quelli che in media vengono applicati nel mercato in discorso. Per un confronto si rinvia alla tabella che segue in cui sono riportati i dati dell’anno 2018 forniti dall’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, dunque, la partecipazione in SASOM non risulta più idonea al necessario perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 secondo cui ‘le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società’.

In buona sostanza, la condizione che la disposizione normativa pone, ai fini non solo della costituzione di società pubbliche, ma anche dell’acquisizione e del mantenimento di partecipazioni pubbliche, è quella del cd. vincolo di scopo, riconducibile all’oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società, che dovrà essere necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

Tale vincolo di scopo non è più presente nel caso di specie, in considerazione della nuova modalità di organizzazione del servizio di igiene urbana che il Comune ha deliberato di attuare, attraverso l’esternalizzazione a terzi, da individuare con gara, della gestione del servizio in discorso.

Il Comune di Lacchiarella intende dunque procedere alla razionalizzazione della complessiva quota societaria detenuta in SASOM.

Lo strumento per procedere alla dismissione della partecipazione è individuato nella cessione a titolo oneroso della quota di partecipazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016 attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

In caso di gara deserta e di mancato esercizio del diritto di prelazione sulla quota da parte di altri soci secondo le indicazioni fornite dallo statuto di SASOM, si procederà ad inoltrare alla Società richiesta di liquidazione della quota nel rispetto delle disposizioni di legge”.

28.1. Come si dà atto nella relazione sopra riprodotta, il piano di razionalizzazione del 2020 è stato preceduto dalla valutazione sul modello di gestione effettuata nel 2017.

28.2. Il tentativo della ricorrente di contestare la decisione del Comune di Lacchiarella di optare per una diversa modalità di gestione del servizio di igiene ambientale con dismissione della quota societaria è dichiaratamente ammesso con la memoria depositata in data 12 aprile 2021.

Tuttavia tale scelta, come ampiamente già rilevato, è stata assunta dal Comune nel 2017 e non può più essere messa in discussione dalla ricorrente.

28.3. L’opzione verso un diverso modello di gestione è infatti stata disposta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 1° luglio 2017, è stata richiamata nella deliberazione n. 33 del 30 settembre 2017 (recante la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. n 175/2016 e le determinazioni in merito all’alienazione delle partecipazioni possedute), ed è stata confermata con le deliberazioni nn. 51/2018 e 52/2019 (ovvero le deliberazioni annuali di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie), e infine con la delibera n. 55/2020.

28.4. Va poi osservato che l’ambito di intervento della deliberazione n. 19 del 1° luglio 2017 e della relativa relazione risponde all’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, ai sensi del quale “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

28.5. Le valutazioni confluenti nella predetta relazione in ordine al modello di gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica costituiscono un prius logico e giuridico rispetto alla determinazione di dismettere la partecipazione nella società pubblica.

In altri termini le determinazioni conseguenti all’applicazione dell’art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 precedono necessariamente quelle relative alla ricognizione delle partecipazioni societarie assunte ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n 175/2016, che non potranno che tener conto della precedente scelta effettuata in ordine al modello di gestione.

Detto ancora diversamente, la dismissione della quota societaria disposta con la deliberazione n. 55/2020 costituisce piana conseguenza della scelta di affidare il servizio mediante gara pubblica, e non più attraverso l’in house, assunta dal Comune fin dal 2017.

28.6. Va poi incidentalmente rilevato che occorre un onere motivazionale rafforzato solo laddove si scelga di ricorrere al modello dell’in house providing (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 681 del 27 gennaio 2020; Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2275; Corte Costituzionale 27 maggio 2020, n. 100; Corte di Giustizia, Ordinanza 6 febbraio 2020, cause e da C-89/19 a C-91/19). Nel caso di specie le scelte del Comune sono andate in tutt’altra direzione.

28.7. In conclusione, una volta che il Comune ha compiuto la scelta di ricorrere al mercato nel 2017 e che tale scelta, quale modello di gestione, è rimasta tale e si è consolidata sia per mancata contestazione da parte della ricorrente sia per dichiarate conferme contenute nei successivi provvedimenti, l’Amministrazione non era tenuta a svolgere ulteriori approfondimenti o valutazioni in ordine al predetto modello di gestione.

28.8. Sotto altro profilo va evidenziato che l’eventuale rilevanza dei dati economici di cui alla relazione ai fini dell’indizione della gara è allo stato priva di attualità sia in quanto riferita alla gara annullata in autotutela, sia con riferimento alla gara che il Comune indirà in futuro.

28.9. Per le ragioni che precedono il terzo ed il quarto motivo vanno dichiarati inammissibili, essendo volti a contestare una determinazione ormai non più tangibile.

29. Il quinto mezzo di gravame, con cui la ricorrente lamenta che la delibera n. 55/2020 non determinerebbe i tempi di dismissione della partecipazione del Comune, è invece infondato.

29.1. Ai sensi dell’art. 24 comma 5 bis del D.lgs. 175/2016 laddove le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, come è nel caso di specie, l’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a non procedere all’alienazione fino al 31 dicembre 2021.

29.2. Il termine di dimissione è quindi certo in quanto stabilito dalla legge.

29.3. La delibera n. 55/2020 delinea poi in sintesi la modalità della dismissione, individuata nella cessione a titolo oneroso della quota di partecipazione ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 175/2016 attraverso una procedura ad evidenza pubblica. In caso di gara deserta e di mancato esercizio del diritto di prelazione sulla quota da parte di altri soci secondo le indicazioni fornite dallo statuto di SASOM, il Comune ha poi stabilito di inoltrare alla Società richiesta di liquidazione della quota nel rispetto delle disposizioni di legge.

Sono quindi previsti tempi e modalità per la dismissione, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente.

30. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

31. Tenuto conto della particolarità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

– quanto al ricorso introduttivo lo dichiara in parte irricevibile, in parte improcedibile e in parte inammissibile;

– quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Valentina Santina Mameli   Domenico Giordano
     

IL SEGRETARIO

 

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