30/06/2020 – Tari, va rimborsata la quota variabile 

Tari, va rimborsata la quota variabile 
Italia Oggi Sette – 29 Giugno 2020
 
 
È illegittima e va rimborsata al contribuente la quota variabile di tributo annessa alla Tari laddove giustificata dal comune impositore soltanto su un calcolo presunto del numero di occupanti di una determinata superficie di pertinenza dell’ immobile, soprattutto quando lo stesso risulta invece nel possesso di un solo contribuente. È l’ osservazione rassegnata dalla Ctp Milano con la sentenza n. 994/06/2020 e relativa a un diniego di rimborso tassa rifiuti. Con la sentenza in commento la Ctp di Milano si è occupata della richiesta di rimborso presentata da un contribuente ma negata dal comune milanese per la restituzione di importi Tari per varie annualità che si reputavano versati in eccedenza.
In particolare il ricorso aveva a oggetto il diniego tacito di rimborso della Tari che il ricorrente aveva versato all’ indomani della notifica ricevuta dei vari avvisi bonari per il pagamento della tassa, reputando solo successivamente di averla pagata in eccedenza, in base alla normativa di calcolo e, nello specifico, al computo della quota variabile sulle pertinenze dei suoi immobili, in violazione della normativa di cui all’ art. 1, comma 651 della legge 147/2013. Si trattava, in altre parole, di un maggior importo, di circa 432 euro, che era dipeso dal fatto che, anche per dei box, l’ immobile veniva tassato con la Tari. Controdeduceva il comune impositore, insistendo sulla propria discrezionalità, rimessagli dallo stesso legislatore del 2013, in merito alla determinazione delle tariffe a copertura dei costi di investimento ed esercizio del servizio di gestione dei rifiuti.
La Ctp, invece, in accoglimento del ricorso del contribuente, ha effettivamente constatato come vi era stata una violazione dell’ art. 5, allegato n. 1, del dpr n. 158/1999 in merito alla quantificazione indebita della quota variabile annessa al tributo preteso dal comune. Quella quota, infatti, che andava ad aumentare gli importi chiesti in pagamento al ricorrente, non poteva essere validamente aggiunta al quantum dovuto sull’ immobile posseduto dallo stesso dal momento che essa si può ricollegare a ciascun utente solo variando il numero dei componenti, che nel caso di specie era soltanto uno rispetto agli immobili e alle loro pertinenze. L’ ulteriore addebito veniva così ritenuto illegittimo soprattutto sulla scorta del fatto che nemmeno la dimensione superficiale poteva essere ritenuta indice di un numero di occupanti teorico dal quale far discendere la giustificabilità della quota variabile applicata.
Parte Ricorrente è proprietario di un abitazione () e di un box (). Il contribuente ha regolarmente denunciato l’ inizio dell’ occupazione di tali locali e ha puntualmente pagato a seguito di inviti di pagamento bonari ricevuti relativamente alla tassa rifiuti per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Tuttavia, in seguito ai recenti sviluppi, a livello nazionale, riguardanti le modalità diverse di calcolo della Tari, il contribuente ritiene di aver versato un importo maggiore di quanto dovuto, a causa di una presunta erronea applicazione della quota variabile anche sulle pertinenze, nello specifico il box. Parte Ricorrente lamenta, in particolare, la violazione dell’ art. 1 comma 651 della legge 147/2013, del dpr 158/1999 e della circolare del Ministero dell’ economia e delle finanze n. 1/ DF del 20/11/2017, e in data 27 settembre 2018, ha presentato istanza di rimborso per un importo complessivo, sui quattro anni, pari a 432,32.() Resiste l’ intimato comune di Milano controdeducendo che la legge n. 147/2013, istitutiva del tributo locale Tari, lascia ai comuni di determinare la tariffa a copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo all’ art. 1, comma 651, che gli enti, nell’ esercizio della loro potestà regolamentare, debbano rispettare i criteri contenuti nel Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con dpr n. 158/1999, ove all’ art. 2, comma 1, è chiaramente stabilito che: «La tariffa di riferimento rappresenta l’ insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.» () È fondato il motivo di ricorso che contesta l’ operato dell’ Amministrazione comunale che erroneamente e in violazione dell’ art. 5, punto n. 4.2 Allegato n. 1, dpr n. 158/1999, ha preteso dal ricorrente il pagamento della quota variabile del tributo per ogni immobile da esso posseduto, mentre la normativa citata consente l’ addebito della quota variabile a ciascuna utenza solo in funzione del numero dei componenti e nella fattispecie è innegabile che il numero di componenti è pari a uno e tale deve essere considerato il parametro di riferimento da utilizzare per calcolare la tassa da applicarsi all’ immobile box, nella sua qualità di pertinenza dell’ immobile principale, senza che la sua dimensione superficiale possa essere utilizzata come elemento dal quale far discendere il numero di occupanti «teorico» e sicuramente senza che il numero di occupanti teorico possa diventare il metro per il calcolo della tassa applicabile.()

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