30/06/2020 – Accertamenti esecutivi no stop 

Accertamenti esecutivi no stop 
di SERGIO TROVATO
Italia Oggi Sette – 29 Giugno 2020
 
Amministrazioni pubbliche e concessionari possono notificare gli avvisi di accertamento esecutivi relativi alle entrate locali. Dall’ 8 marzo al 31 maggio sono stati bloccati solo i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione, che vengono spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione. L’ attività di accertamento può essere svolta regolarmente, poiché la sospensione fino al prossimo 31 agosto si applica solo ai versamenti, alle azioni esecutive e cautelari.
È quanto ha affermato il dipartimento delle finanze del ministero dell’ economia, con la risoluzione n. 6 del 15 giugno 2020. Per il ministero, l’ articolo 67 del decreto Cura Italia (il dl 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020) ha previsto la sospensione dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, compresi gli enti locali. Tuttavia, la «norma non sospende l’ attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’ effetto della disposizione è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione», che è stata di 85 giorni. Mentre, l’ articolo 68 dello stesso decreto ha disposto la sospensione dei termini dei pagamenti, scadenti nel periodo che va dall’ 8 marzo al 31 agosto 2020, dovuti in seguito alla notifica di cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi. A questi ultimi atti, però, la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. Per il ministero, «gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’ art. 12, del dlgs n. 159 del 2015». Inoltre, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti. Ciò comporta che possono «procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’ art. 68, che termina il 31 agosto 2020».
La sospensione dei termini. La risoluzione ministeriale tende a superare le incertezze sui termini per l’ accertamento e la riscossione delle entrate locali. Le norme del dl Rilancio (34/2020), in effetti, non sono in linea con le disposizioni contenute nel dl Cura Italia (18/2020) e questa situazione ha dato luogo a dubbi interpretativi. Le attività di accertamento devono essere svolte entro il termine di decadenza stabilito dalla legge, cui si aggiunge il periodo di sospensione di 85 giorni, che va dall’ 8 marzo al 31 maggio di quest’ anno. Dunque, per le annualità d’ imposta da accertare gli atti potranno essere notificati aggiungendo gli 85 giorni del periodo di sospensione al termine ordinario. Per esempio entro il 26 marzo 2021, 2022 o 2023, rispettivamente, per gli anni d’ imposta 2015, 2016 e 2017. La risoluzione non prende in considerazione la norma che aveva generato le incertezze, vale a dire l’ articolo 157 del dl Rilancio, che impone l’ emissione degli atti entro il 31 dicembre 2020, ma consente la notifica entro il 31 dicembre del 2021. Sull’ applicazione di questa norma ai tributi locali ci sono divergenze di opinioni. Dalla risoluzione risulta chiaro che il ministero ritiene la norma de qua rivolta ai tributi erariali.
Gli accertamenti esecutivi. Da quest’ anno gli enti locali sono tenuti a notificare gli accertamenti esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. Non si tratta di una scelta riservata alle amministrazioni territoriali, rispetto agli accertamenti emanati in passato, ma di un obbligo imposto dalla legge di bilancio 2020. L’ accertamento è anche atto della riscossione coattiva, che ha la funzione di titolo esecutivo e precetto. In base a quanto disposto dall’ articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 160/2019 è necessario intimare l’ adempimento entro 60 giorni dalla notifica dell’ avviso di accertamento e informare il destinatario che si procederà a esecuzione forzata in caso di mancato pagamento. Le nuove regole si applicano sia ai tributi che alle entrate patrimoniali. Sono escluse solo le sanzioni previste dal Codice della strada. Sono posti a carico del debitore i costi per la redazione e la notifica degli atti e anche quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive. Una quota viene denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», che è più o meno elevata a seconda che il debitore paghi o meno nei termini imposti dalla norma di legge. Nello specifico, il debitore è tenuto a pagare una somma pari al 3% delle somme dovute in caso di versamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’ atto di accertamento, con una soglia massima di 300 euro. Qualora, invece, il pagamento venga effettuato oltre i 60 giorni, l’ onere a carico del debitore sale al 6%, con un tetto massimo di 600 euro. Il debitore deve pagare anche le spese di notifica e esecutive.

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