30/01/2020 – Nomina a “Rpct” di un Dirigente esterno in posizione di comando

Nomina a “Rpct” di un Dirigente esterno in posizione di comando
29 Gen, 2020
L’Anac, con la Delibera n. 1121 del 4 dicembre 2019, ha espresso alcuni chiarimenti in merito al conferimento dell’incarico di “Rpct” ad un soggetto esterno all’Amministrazione.
L’Autority ha affermato che l’incarico di “Rpct” ad un soggetto esterno all’Amministrazione, in servizio ma non di ruolo, in posizione di comando, rappresenta una eccezione assoluta alla regola di cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, così come la concentrazione di molteplici funzioni in capo ad unico soggetto, a partire da quelle inerenti le aree esposte a maggior rischio corruttivo fino ad arrivare all’incarico di “Rpct”.
La nomina che si discosta, sia dal dettato normativo che dalle indicazioni fornite dall’Autorità, necessita di una motivazione particolarmente stringente, puntuale e congrua, che rappresenti le ragioni che possano condurre ad operare una designazione diversa da quella prevista ex lege.
 
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Delibera numero 1121 del 04 dicembre 2019
Oggetto: Attività di vigilanza ex art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto la nomina a RPCT di un Dirigente esterno in posizione di comando presso [omissis] Fascicolo [omissis] – sotto-fascicolo collegato al fasc. [omissis]
Riferimenti normativi: art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190
Parole chiave: “nomina RPCT”, “collegi e ordini professionali”, “dirigente esterno”, “cumulo di incarichi”
“L’incarico di RPCT ad un soggetto esterno all’Amministrazione, in servizio ma non di ruolo, in posizione di comando, rappresenta una eccezione assoluta alla regola di cui all’art. 1, co. 7, L. n. 190/2012, così come la concentrazione di molteplici funzioni in capo ad unico soggetto, a partire da quelle inerenti le aree esposte a maggior rischio corruttivo fino ad arrivare all’incarico di RPCT. La nomina che si discosta sia dal dettato normativo che dalle indicazioni fornite dall’Autorità necessita di una motivazione particolarmente stringente e puntuale e congrue, che rappresenti le ragioni che possano condurre ad operare una designazione diversa da quella prevista ex lege”.
 
Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione
nell’adunanza del 4 dicembre 2019;
visto l’articolo 1, comma 2, lett. f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 1 l. 190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 dell’art. 1 l. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni;
visto il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, emanato dal Consiglio dell’Autorità in data 29 marzo 2017;
vista la relazione dell’Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).
Fatto
  1. Nell’ambito di verifiche d’ufficio effettuate sul [omissis], è stato rilevato – tra l’altro – che il RPCT, nominato con Delibera n. 209 del 23.5.2019, era stato individuato nel Direttore Generale dott. [omissis], Dirigente di I fascia del [omissis], collocato in posizione di comando presso il [omissis]. 
  2. Con nota prot. n. 86598 del 31.10.2019 venivano quindi richiesti chiarimenti in merito al conferimento dell’incarico di RPCT ad un soggetto esterno all’Amministrazione, richiamando i principi espressi da codesta Autorità nel PNA 2016, nella parte speciale dedicata agli Ordini e Collegi professionali.
  3. L’Ente forniva riscontro con nota acquisita al protocollo n. 92367 del 19.11.2019, illustrando le ragioni del conferimento dell’incarico di RPCT al Direttore Generale del [omissis], precisando che la scelta era stata dettata dall’esperienza pluriennale maturata dal dott. [omissis] in altre Amministrazioni e considerato che fino a quel momento il ruolo era stato ricoperto da un consigliere nazionale nominato in mancanza di una figura dirigenziale interna.
Diritto

L’attività di vigilanza ha avuto ad oggetto la legittimità della nomina di RPC in capo ad un soggetto esterno all’Ente, in posizione di comando, che ricopre allo stesso tempo l’incarico di Direttore Generale.

Varie sono state le problematiche rilevate, sia in termini di possibile difetto di indipendenza ed autonomia del soggetto in comando, che in termini di compatibilità della carica di RPCT in capo al medesimo soggetto che svolge compiti gestionali.

Sotto il primo profilo, come già chiarito, il dott. [omissis] è stato collocato in comando presso il [omissis], con il ruolo di Direttore Generale, per la breve durata di un anno.

Tale circostanza – proprio in virtù della disciplina dell’istituto del comando – può comportare l’assenza di quel carattere d’effettiva indipendenza, autonomia e stabilità che la legge e l’Autorità considerano caratteri indefettibili per la nomina del RPCT e per l’espletamento dell’incarico.

Invero, con riferimento all’individuazione del Responsabile anticorruzione, la Legge n. 190/2012 dispone che il RPCT deve essere scelto di norma tra i dirigenti di ruolo, in servizio (art. 1, co. 8): la ratio deve essere ricercata nella necessità di scegliere un soggetto che, oltre ad avere le competenze professionali necessarie, sia interno all’Amministrazione, ne conosca l’organizzazione e le dinamiche peculiari, e possa godere di quell’indipendenza necessaria per lo svolgimento del proprio incarico.

L’Autorità ha più volte ribadito che l’individuazione quale RPC di un dirigente esterno rappresenta un’assoluta eccezione, che richiede una “congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi requisiti previsti dalla legge”, restando ferma la preferenza per personale dipendente.    

Detti principi sono stati ribaditi con specifico riferimento agli Ordini e Collegi professionali, a cui il PNA 2016 dedica un approfondimento nella parte speciale, precisando che il RPCT deve essere individuato all’interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale), di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio; in caso di assenza di figure dirigenziali, l’incarico potrà essere conferito ad un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto del medesimo ente, purché privo di deleghe gestionali, con esclusione quindi del Presidente, del Consigliere segretario o del Consigliere tesoriere.

Nella fattispecie in esame, l’atto di nomina, pur discostandosi dai principi sopra menzionati, non è adeguatamente motivato sotto nessun profilo, limitandosi a rappresentare l’assenza nell’Ente di personale interno con qualifica dirigenziale.

Quanto al secondo profilo di criticità, si osserva che il [omissis] assegna al dott. [omissis], in qualità di Direttore Generale, tra le altre, le funzioni inerenti le attività contabili, l’attività contrattuale e la gestione del personale. Dette attività, che rivestono carattere gestionale, sono proprie delle aree esposte a maggior rischio corruttivo.

L’Autorità sul punto ha più volte ribadito, da ultimo nel PNA 2019, che il RPCT debba essere scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva: andrebbe quindi evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.

Nel caso in esame, l’organo di indirizzo del [omissis] ha concentrato in un unico soggetto tutte le responsabilità inerenti i settori a maggiore rischio corruttivo, attribuendogli in aggiunta anche il ruolo di RPCT.

Alla luce di quanto sopra, l’incarico di RPCT conferito al dott. [omissis] non appare conforme alla legge né in linea con le indicazioni dell’Autorità. Sussistono infatti forti perplessità sull’individuazione del RPCT in un soggetto esterno all’Amministrazione, in servizio ma non di ruolo, in quanto in posizione di comando, per la durata di un solo anno, che ha l’effetto di privare il RPCT di effettiva autonomia e indipendenza, in assenza – tra l’altro – di una congrua e analitica motivazione che giustifichi l’assoluta eccezione alla regola di cui all’art. 1, co. 7, L. n. 190/2012. Sussistono altresì criticità anche con riferimento alla concentrazione di molteplici funzioni in capo ad unico soggetto, a partire da quelle inerenti le aree esposte a maggior rischio corruttivo fino ad arrivare all’incarico di RPCT. Si ritiene, pertanto, di rappresentare al [omissis] quanto sopra, con la precisazione che eventuali scelte difformi dall’orientamento dell’Autorità dovranno essere motivate evidenziando, in modo particolarmente stringente e puntuale e congrue, le ragioni che possano condurre ad operare una designazione diversa da quella prevista ex lege.

 
Tutto ciò premesso e considerato,
 
DELIBERA
  • che l’incarico di RPCT conferito al dott. [omissis] non appare conforme alla legge né in linea con le indicazioni dell’Autorità, sussistendo forti perplessità sia sull’individuazione del RPCT in un soggetto esterno all’Amministrazione, in servizio ma non di ruolo, in posizione di comando per la durata di un solo anno, sia sulla concentrazione di molteplici funzioni in capo ad unico soggetto compresa quella di RPCT, in assenza – tra l’altro – di una congrua e analitica motivazione che giustifichi l’assoluta eccezione alla regola di cui all’art. 1, co. 7, L. n. 190/2012 e che eventuali scelte difformi dall’orientamento dell’Autorità dovranno essere motivate evidenziando, in modo particolarmente stringente e puntuale e congrue, le ragioni che possano condurre ad operare una designazione diversa da quella prevista ex lege;
  • di assegnare il termine di 30 giorni per la comunicazione delle decisioni assunte
DISPONE
la trasmissione della presente delibera al RPCT e al Presidente del [omissis].
Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 dicembre 2019

Il Segretario, Rosetta Greco   

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