29/11/2016 – Le più recenti indicazioni dell’Aran sulle indennità

Le più recenti indicazioni dell’Aran sulle indennità
 

di Arturo Bianco

I contratti collettivi decentrati integrativi non possono diminuire la misura delle indennità fissate dai contratti nazionali, neppure se si deve ridurre il fondo per la contrattazione decentrata. Le indennità sono cumulabili solamente se riferite a fattispecie tra loro diverse. Le deroghe al principio della onnicomprensività delle indennità di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa sono fissate in modo vincolante dai contratti nazionali.

Sono queste alcune delle indicazioni di maggiore rilievo dettate di recente dall’Aran in risposta ai quesiti posti da amministrazioni del comparto regioni ed autonomie locali in tema di indennità.

LA RIDUZIONE DEL FONDO E DELLE INDENNITÀ

La contrattazione decentrata integrativa non può intervenire, né per ridurre né per incrementare, la misura delle indennità fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale intervento non è legittimo neppure nel caso in cui il fondo sia stato decurtato per la riduzione del personale in servizio. Ricordiamo che queste indennità, oltre a quella di vigilanza finanziata extra fondo direttamente dal bilancio dell’ente, sono le seguenti: per il personale insegnante delle scuole materne, per le educatrici degli asili nido, turno, rischio, reperibilità e compensi aggiuntivi per le attività svolte nelle giornate festive. Occorre aggiungere che questi compensi vanno erogati anche in assenza di contrattazione decentrata, sempre sulla base della considerazione che esse sono disciplinate esclusivamente dai contratti nazionali.

La possibilità di ridurre queste indennità è ovviamente inibita anche alle decisioni unilaterali dell’ente.

Il parere ricorda in premessa che le indennità devono essere finanziate esclusivamente tramite il fondo per la contrattazione decentrata e non possono essere finanziate dal bilancio dell’ente.

Ci viene inoltre ricordato che “la contrattazione collettiva si svolge, analogamente a quanto avviene nel settore del lavoro privato, nel rispetto della piena libertà ed autonomia delle parti stipulanti, nel rispetto del diverso ruolo e responsabilità delle stesse e sul presupposto della reciproca convenienza ad addivenire alla stipulazione del contratto collettivo, anche di carattere integrativo. In sede di contrattazione integrativa, pertanto, ciascuna parte adotta i comportamenti e le decisioni ritenuti più opportuni a salvaguardare il proprio specifico interesse, come autonomamente valutato. Ciò comporta, quindi, che, nell’ambito del processo negoziale, l’ente, nella sua veste di datore di lavoro, è chiamato a tutelare in via prioritaria le proprie esigenze organizzative e funzionali”.

Ed ancora, leggiamo che “il datore di lavoro pubblico deve essere ben consapevole che ogni sua scelta in un determinato senso finisce, comunque, per sottrarre risorse disponibili da altre destinazioni ugualmente di prioritario interesse dello stesso, in quanto connesse a proprie e specifiche esigenze funzionali ed operative”.

Infine ci viene detto “che la contrattazione integrativa non è in alcun modo legittimata a modificare, in aumento o in diminuzione, la misura dei trattamenti economici accessori già preventivamente e direttamente definiti nel contratto collettivo nazionale”.

IL CUMULO DELLE INDENNITÀ

Il cumulo delle indennità è legittimo solamente in presenza di fattispecie diverse per la loro erogazione: è quanto suggerisce l’Aran con il parere RAL 1881. Siamo in presenza di una indicazione di carattere generale che trae la sua base nei principi di carattere generale e che non è formalizzata in nessuna specifica disposizione contrattuale.

Viene enunciata la seguente indicazione: “in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità di natura accessoria, solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie”.

Come si vede, occorre che le amministrazioni diano corso ad un esame analitico delle condizioni che legittimano la erogazione della sommatoria dei compensi, tenendo presente che come principio di carattere generale per ogni prestazione deve essere erogata solamente una indennità e che, di conseguenza, il cumulo costituisce una deroga che deve essere giustificata dalla presenza di condizioni specifiche. Si può fare il seguente esempio: un operaio che svolge attività pericolose ha diritto a percepire la indennità di rischio; se tale attività svolta in orari disagiati, ad esempio con prestazioni talvolta di mattina ed altre di pomeriggio o in modo frazionato nella giornata, ha diritto alla percezione anche della indennità di disagio.

LA ONNICOMPRENSIVITÀ PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Le indennità ulteriori che possono essere erogate ai titolari di posizione organizzativa in aggiunta ai compensi di posizione e di risultato sono fissati in modo tassativo dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. E’ questo l’elemento di maggiore rilievo del parere Aran RAL 1888.

Tali deroghe sono le seguenti:

a) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell’art.92 del D.Lgs. n. 163/2006 (ora occorre fare riferimento alle previsioni dell’art.113 del D.Lgs. n.50/2016);

b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’art.27 CCNL del 14.9.2000 (in materia occorre tenere conto delle disposizioni dell’art.9 del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge n.114/2014);

c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell’art.39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;

d) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;

e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), della Legge n.556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell’art.8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

f) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.16 del CCNL del 5.10.2001;

g) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004;

h) i compensi (art.6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della Legge n.326/2003”.

Al di fuori di tali ipotesi non possono essere erogati altri compensi, neppure da parte della contrattazione decentrata. Le amministrazioni possono tenere conto di ulteriori incarichi che sono assegnati ai titolari di posizione organizzativa nella determinazione, entro la soglia massima fissata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura delle citate indennità di posizione e di risultato.

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