29/07/2019 – Alla Corte costituzionale la legge della Regione Sicilia che prevede la gestione diretta dei Comuni del servizio idrico

Alla Corte costituzionale la legge della Regione Sicilia che prevede la gestione diretta dei Comuni del servizio idrico

Servizi pubblici – Servizi idrico – Sicilia – Gestione diretta dei Comuni – Art. 4, commi 1 e 2, l. reg. Sicilia n. 16 del 2007 – Violazione artt. 117, comma 2, lett e), 97, commi 1 e 2, 119, commi 1 e 4, e 136 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.
               E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, l. reg. Sicilia 11 agosto 2017, n. 16, per contrasto con gli artt. 117, comma 2, lett e), 97, commi 1 e 2, 119, commi 1 e 4, e 136 Cost., nella parte in cui prevede la gestione diretta dei comuni del servizio idrico, in tal modo disattendendo i princìpi dell’art. 149-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 (1).
 
(1) Ha chiarito il Tar che l’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale della Sicilia 11 agosto 2017, n. 16, della cui legittimità costituzionale si dubita, riproduce, quanto meno sul piano dell’effetto dispositivo, il medesimo assetto normativo già censurato dalla Corte con riferimento alla gestione diretta del servizio idrico da parte dei comuni, prevedendo una soluzione normativa che, di fatto, produce il risultato di vanificare gli effetti della precedente pronuncia di illegittimità costituzionale, e di riprodurre gli effetti delle norme già dichiarate illegittime.
Anche la disposizione oggi in esame prevede infatti una gestione diretta dei comuni del servizio idrico che disattende i princìpi dell’art. 149-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di “ambiente” e “concorrenza” (anche nel settore del servizio idrico): ciò in relazione al contrasto fra le norme regionali con le disposizioni statali (artt. 147 e 149-bis d.lgs. n. 152/2006) che enunciano il principio della unicità della gestione del servizio idrico per ciascun ambito territoriale ottimale, escludendo la possibilità di gestione diretta da parte di comuni associati, e prevedendo il superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche.
Conseguentemente, un secondo profilo di illegittimità costituzionale che appare non manifestamente infondato è quello che evoca il parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lett e), della Costituzione, essendo la disposizione in esame affetta dal medesimo profilo di illegittimità costituzionale già accertato dalla Corte con riferimento alla precedente disposizione avente identico contenuto e significato normativo.
La violazione del giudicato costituzionale mediante adozione di una nuova disposizione avente il medesimo contenuto normativo ed identico effetto dispositivo replica infatti il medesimo vizio, in quanto determina la trasmissione in capo alla nuova norma (non solo del significato precettivo, ma anche) del medesimo vizio di incostituzionalità, per le medesime ragioni.
Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza riguarda poi il contrasto con i parametri costituiti dall’art. 119, commi primo e quarto, e dall’art. 97, commi primo e secondo, della Costituzione.
La copertura finanziaria del servizio, oggi temporaneamente affidato ai comuni in applicazione dell’art. 4, L.reg. n. 16/2017, è basata sulla “tariffa” locale transitoria espressamente prevista dal comma 1 dell’art. 4, cit., in attesa della futura determinazione della tariffa d’Ambito di cui all’3, comma 3, lettera f, della L. reg. n. 19/2015.
Tale copertura, tuttavia, non appare esaustiva, attesa la mancanza di una unitaria – seppur temporanea – regolamentazione regionale del servizio di che trattasi, tale da assicurare, nelle more della piena attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all’art. 3 della L.reg. 19/2015, l’autonomia finanziaria del Comune, come anche l’efficiente ed uniforme erogazione del servizio idrico integrato in tutti i comuni dell’isola.
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