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Appartiene al dirigente la competenza delle ordinanze comunali per fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie
di Guido Befani
 
 
Compete al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 , Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; mentre ai funzionari spetta il potere di ordinanza “ordinario”, afferente cioè la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse. È quanto afferma il Tar Napoli, con la sentenza 18 giugno 2020, n. 2475.
 
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SEGUE  Tar Napoli, sentenza 18 giugno 2020, n. 2475.
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE 8

SENTENZA 18 GIUGNO 2020, N. 2475

DATA UDIENZA 10 GIUGNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione Ottava
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2488 del 2017, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Al. Ri., Fe. Ci., con domicilio eletto presso lo studio Ra. An. in Napoli, via (…) e domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di (omissis) (CE) n. 11 (prot. n. 1655) del 16.03.2017, con cui si ordina agli odierni ricorrenti lo sgombero della loro casa di abitazione, sita nel Comune di (omissis); nonché di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi:
A) verbale di sopralluogo dell’8.2.2016 (o 8.2.2017), unitamente alla nota prot. n. 125/P.M. del 9.2.2017;
B) verbali di sopralluogo del 23.6.2000 e del 21.6.2001;
C) ordinanza di demolizione n. 28 del 30.10.2001;
D) nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 7795 del 6.10.2008; E) ordinanza di demolizione n. 19 del 13.10.2008;
E) ogni parere, relazione, verbale, proposta, documento istruttorio, comunque denominato, ove esistente, di estremi non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2020 il dott. Francesco Gaudieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso in esame, notificato il 18 maggio 2017, depositato il 16 giugno 2017, i deducenti impugnano il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, recante ordine di sgombero della loro casa di abitazione, in uno agli atti connessi, chiedendone l’annullamento per:
a) incompetenza – violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 267/2000 con riferimento agli artt 50 e 107 – d.lgs n. 165/2001 – dpr n. 380/0- dello Statuto del Comune di (omissis) e degli artt. 6 e 7 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, atteso che l’atto gravato – ricollegato al carattere abusivo delle opere edilizie – non poteva essere adottato dal Sindaco, bensì dal dirigente alla cui sfera di competenza l’art. 107, co. 3, d.lgs n. 267/2000 riserva l’adozione di tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative, così come, peraltro, previsto dall’epigrafata normativa e da pacifica giurisprudenza, risultando l’atto in questione non ascrivibile al genus dei poteri extra ordinem riservati al Sindaco in caso di emergenze e gravi pericoli;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 l. n. 241/90. Siccome adottata in violazione dell’indefettibile modulo partecipativo declinato dall’epigrafata normativa. Se i ricorrenti avessero potuto partecipare avrebbero rappresentato la possibilità di soluzioni alternative;
c) eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili stante il palese difetto di istruttoria e la palese carenza di motivazione.
2.- Il Comune di (omissis), benchè evocato in giudizio, non risulta costituito.
3.- Non risultano pronunce cautelari.
4.- All’udienza del 26.9.2019, su richiesta di parte, la trattazione della causa è stata rinviata alla prima udienza straordinaria dell’anno 2020.
5.- All’udienza del 25.3.2020, la trattazione della causa è stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 84, comma 1, d. l. n. 18/20202 e dell’articolo 1 del Decreto Presidenziale n. 12/2020/SEDE;
6.- Con nota depositata in data 3.6.2020, parte ricorrente ha chiesto un rinvio a data da destinarsi affermando (e documentando) di aver presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/01.
7.- Designato relatore il dott. Francesco Gaudieri all’udienza straordinaria del 10 giugno – calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell’arretrato, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in applicazione dell’art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a. – la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, conv. in l. 24.4.2020 n. 27 e del D.P. n. 22/2020/Sede.
8.- In limine litis, deve essere disattesa l’istanza di rinvio di cui al punto 6), atteso che le esigenze sottese al Piano straordinario di riduzione del -OMISSIS-nzioso arretrato ostano all’accoglimento della domanda.
9.- Nel merito il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
9.1.- Gioverà ricordare che l’ordine di sgombero risulta essere stato adottato dal Sindaco del Comune di (omissis) all’esito dell’accertamento della mancata esecuzione da parte degli interessati dell’intimazione di ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS-nuto nell’ordinanza di demolizione n. 28/2001 e nella successiva ordinanza n. 19/2008. Nell’ordinanza impugnata si afferma testualmente quanto segue: “Considerato, altresì, che l’ordine di sgombero è un atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un’attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrando nell’esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss del DPR 380/01;
Accertato che per i manufatti in questione venivano emesse Ordinanze di demolizione ne 28/2001 e nr 18/2008 che le stesse non venivano eseguite”.
In sintesi, l’ordinanza impugnata risulta emessa nell’esercizio della funzione di vigilanza e di controllo del territorio, pacificamente ascrivibile alla competenza del dirigente comunale ex art. 27 comma 1 dpr n. 380/01. Nell’Ordinanza impugnata non vi è alcun accenno a situazioni di grave pericolo o emergenze di particolare gravità .
9.2.- Premesso quanto sopra, pregiudiziale ed assorbente si rivela la prima censura del ricorso con la quale si deduce il vizio di incompetenza dell’organo di vertice della pubblica amministrazione locale nell’adozione degli atti di gestione, ascrivibili, fin dalla legge di riforma delle autonomie locali (l. n. 142/90), alla sfera di attribuzione dei dirigenti dell’ente locale e non del Sindaco cui compete ex artt. 50 e 54 t.u. n. 267/2000 soltanto l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.
9.3.-E’ pacifico in giurisprudenza che al Sindaco compete il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; mentre ai funzionari spetta il potere di ordinanza “ordinario”, afferente cioè la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse (Cons. St., sez IV, 13 luglio 2011 n. 4262; Cons. St., sez. IV, 24 marzo 2006 n. 1537).
9.3.1.- Poichè nella specie, l’atto impugnato non risulta adottato per fronteggiare emergenze o gravi pericoli, bensì nell’ambito di un’ordinaria attività di repressione degli abusi edilizi, l’atto è illegittimo e come tale va annullato, siccome afferente alla sfera di competenza dei dirigenti dell’ente locale e non del Sindaco.
9.4.- Il vizio di incompetenza, in virtù del principio di economia processuale, immanente alla giurisdizione amministrativa, deve ritenersi utile presidio per l’assorbimento delle restanti censure, di natura procedimentale e non sostanziale (ex plurimis C.G.A.R.S. 11.10.2011 n. 651).
10.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Ottava, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams (piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art 3, comma 2, dell’Allegato 3 al d.P.C.S. N. 134/2020), ai sensi dell’art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, e del Decreto Presidenziale n. 22/2020/Sede, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri – Presidente, Estensore
Fabrizio D’Alessandri – Consigliere
Viviana Lenzi – Primo Referendario

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