tratto da lapostadelsindaco.it
Se la PA sottovaluta la difesa in giudizio, rivalsa ridotta per il danno erariale indiretto
La Rivista del Sindaco  26/06/2020
Il risarcimento del danno erariale è a carico del dirigente del Comune, se questo assegna ad un dipendente una mansione di livello inferiore a quanto previsto dal suo inquadramento contrattuale, e la condotta di questo nello svolgimento del compito porta l’ente ad essere condannato. Un importo di risarcimento che sarà ridotto, per il dirigente ritenuto responsabile, nel caso siano riscontrate carenze nell’attività difensiva svolta dall’ente, che abbiano portato l’indennizzo posto a carico della municipalità ad una cifra più alta di quanto si poteva ottenere. Ecco quanto stabilito con la sentenza 70/2020 della Corte dei conti d’appello.
Il caso riguarda due dirigenti /succedutisi) che hanno affibbiato ad un dipendente di categoria “D3” di un Comune emiliano compiti di precedente pertinenza di una collega di categoria “B3”. Inoltre gli strumenti per i lavori richiesti dovevano essere condivisi dai due colleghi, non permettendo nemmeno un’autonomia strumentale all’impiegata per svolgere le altre mansioni affidategli. La dipendente interessata ha quindi accusato l’amministrazione comunale di illecito demansionamento. Accusa, accolta dal giudice civile, che ha quantificato a 60.000 euro i conseguenti danno non patrimoniali patiti dalla dipendente dequalificata. La Corte dei conti di Bologna ha confermato la responsabilità dei due dirigenti, condannandoli a rimborsare l’intero esborso sofferto dalla dipendente, ciascuno a pro quota, in base ai periodi in cui avevano rivestito l’incarico direzionale, sottolineando la presenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa contestata dalla procura erariale felsine.
In seconda istanza, il giudice ha condiviso parzialmente tali conclusioni, ma riformando la sentenza di primo grado, rivedendo al ribasso la cifra indicata, accogliendo le argomentazioni portate da uno dei due dirigenti. Ribadendo il principio che vede le sentenze civili di condanna a carico della PA non vincolati nel giudizio di responsabilità; il giudice contabile potrà formare un proprio giudizio (diverso) basandosi sull’articolo 116 del Codice di procedura civile, sul libero convincimento. Nel caso L’inquisito può “recuperare” le prerogative difensive della fase processuale contabile, per fornirne la personale versione dei fatti e il relativo quadro probatorio, anche se rimasto estraneo al processo civile. Ravvisando alcune lacune nel contegno preprocessuale e processuale del Comuni in sede lavoristica, i giudici d’appello hanno concordato nel ritenere che una più attenta ed adeguata attività difensiva (tanto in fase precontenziosa che in fase contenziosa) avrebbe verosimilmente portata ad una minor posta risarcitoria, e di conseguenza a una più contenuta contestazione. Da questo la decisione di accogliere le argomentazioni del dirigente appellante, che si è visto un addebito ridotto in modo sensibile.
 
Articolo di Luigi Franco

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