tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Permesso di costruire: le N.T.A. del P.G.T. possono permettere incremento percentuale della tipologia di destinazione d’uso del territorio
di Carlo Antonio Morabito – Segretario Generale a riposo
La Sentenza n. 989 del 3 giugno 2020 del T.A.R. della Lombardia – Sede di Milano – Sezione Seconda – affronta una tematica di una certa complessità, almeno dal punto di vista della trasversalità degli adempimenti che confluiscono nel provvedimento finale, oggetto di gravame.
Preliminarmente occorre dire che oggetto del giudizio è il diniego del permesso di costruire nonché della contestuale richiesta di autorizzazione commerciale da parte dello Sportello Unico Attività Produttive – Sportello Unico per le Imprese, costituito in forma convenzionale, con l’adesione di più comuni. E’ da precisare che il provvedimento di diniego segue la valutazione e l’istruttoria, risultanti dalla relazione del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune nel cui territorio è previsto l’insediamento, nonché il parere negativo della Commissione Edilizia dello stesso Comune, tutti atti oggetto di gravame.
Chiamati in giudizio sono il Comune e lo Sportello Unico Attività Produttive di cui l’Ente è parte. A resistere in giudizio è solo il Comune.
Motivi di ricorso
Due le direttrici formulate da parte ricorrente:
– l’annullamento dell’atto di diniego del permesso di costruire e dell’autorizzazione commerciale per una Media Struttura di Vendita;
– il risarcimento dei danni patiti.
La società ricorrente evidenzia la titolarità della proprietà di un ampio comparto immobiliare nel Comune il cui assetto è disciplinato da una convenzione nell’ambito di un Programma Integrato d’Intervento. Esplicita che in detto comparto immobiliare, con le modifiche apportate alla convenzione nell’anno 2008 e con l’approvazione del P.G.T. approvato nell’anno 2014, sussiste la possibilità edificatoria con diversa distribuzione della destinazione d’uso del terreno e specificatamente prevedendo la possibilità di permettere edificazione a fini commerciali sino al 48,17%, quindi oltre il 30% canonico previsto e con l’insediamento di strutture di vendita di non oltre mq. 1.500, comportando comunque corrispondente riduzione, nello stesso comparto per gli immobili a destinazione residenziale.
E’ da richiamare la circostanza che la Società ha presentato un progetto per edificazione dell’intero comparto e non si è limitata alla presentazione di un progetto per lo specifico manufatto, destinato ad essere utilizzato quale struttura di vendita per l’estesione di mq. 1.333, così conformandosi al disposto dell’art. 6 delle N.T.A. al P.G.T.
Su questo punto il diniego dei provvedimenti richiesti è sostenuto, da parte della Pubblica Amministrazione, invocando l’immodificabilità della progettazione presentata anche relativamente alle tavole tecniche. Parte ricorrente invece sostiene che tale assunto, a sostegno del diniego, non risulta legittimo in quanto una simile determinazione renderebbe impossibile l’applicazione delle N.T.A. del P.G.T. e della convenzione tra le parti che invece specificatamente permettono la modificabilità delle tavole.
L’argomentazione del giudicante
E’ stata rilevata nella programmazione edificatoria del Comune, con variante approvata nell’anno 2008 al P.I.I., la possibilità di edificazione con le percentuali del rapporto residenziale/edificatorio nella misura del 70/30, con destinazione prevalente per il residenziale). E’ sostenuta la possibilità di ridurre ed ampliare dette percentuali, ma nei limiti, rispettivamente, del 51,83 e 48,17, quindi assicurando la prevalenza all’edificazione residenziale. Ancora, evidenzia il Giudicante che la sopra richiamata variante permette la possibilità per il soggetto attuatore di effettuare la variazione delle percentuali di destinazione edificatoria senza necessità di preventiva variante allo strumento attuativo (P.I.I.) purché nei limiti previsti e di cui sopra si è detto. Dette situazioni, coniugate con le disposizioni delle N.T.A., rendono la richiesta del ricorrente, a suo tempo inoltrata allo Sportello Unico, connotata di legittimità e non nelle condizioni di configurare la fattispecie di un diniego, come avvenuto. Tanto anche in considerazione del fatto che vi è la presentazione di un progetto di interesse per l’intero comparto, non solo per l’edificio commerciale, e che l’attività di esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte della Società avviene regolarmente.
Parte ricorrente richiede un risarcimento danni sulla scorta di un preliminare contratto di compravendita tra il ricorrente e un terzo operatore economico, comunque condizionato all’ottenimento del permesso di costruire e dell’autorizzazione commerciale.
La Decisione
Le lagnanze di parte ricorrente sono state parzialmente accolte ovvero:
– per quanto attiene all’annullamento del provvedimento di diniego il ricorso è stato accolto con il rinvio all’Amministrazione onerandola per le nuove determinazioni;
– per quanto attiene al risarcimento danni non vi è stato accoglimento in quanto l’annullamento del provvedimento di diniego, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza, concede la possibilità all’Amministrazione di nuove determinazioni e non si realizza quindi, all’attualità, il costituirsi di un danno; ciò anche in considerazione del fatto che il termine di scadenza, previsto nel contratto preliminare tra il ricorrente ed il terzo, non è ancora a scadenza al momento della decisione. Conseguentemente l’ Amministrazione è nelle condizioni di evitare, legittimamente operando, la realizzazione di qualsiasi danno.
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