29/05/2023 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche alle Federazioni sportive nazionali se il contributo pubblico che la Federazione riceve dal CONI e da altri enti pubblici (come ad esempio le Regioni) sia superiore al 50% delle entrate. Lo chiarisce l’Anac nel parere del 15 febbraio 2023

 

Nello stesso parere Anac ricorda che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.La disposizione si riferisce a soggetti privati che affidano contratti pubblici per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento. Deve esserci cioè espressamente una correlazione con l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture.

Quando non si applica la tracciabilità

Nel caso invece di agevolazioni o di finanziamenti erogati da un soggetto pubblico a sostegno dell’attività d’impresa non si applica la disciplina sulla tracciabilità. In sostanza, sono considerati non direttamente riconducibili alla prestazione di servizi, lavori e forniture i finanziamenti erogati in forma di contributi per la realizzazione in piena autonomia dell’attività di impresa o di progetti specifici e sotto forma di rimborsi spese.

 

Nel parere Anac ricorda che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese e ai concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Detta normativa si applica, quindi, in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara. La norma ha finalità antimafia e la normativa antimafia si applica ai contratti pubblici.

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Atto del Presidente del 15 febbraio 2023 – fasc.393.2023.urcp.2.2023.pdf

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