29/05/2020 – Statali, sì ai permessi orari anche in smart working 

Statali, sì ai permessi orari anche in smart working 
di MATTEO BARBERO
Italia Oggi – 28 Maggio 2020
 
I dipendenti pubblici possono usufruire dei permessi orari anche in regime di smart working. Il chiarimento arriva dall’ Aran che nella nota 3027/2020 inviata al comune di Pavia ha fornito alcune preziose indicazioni sulla corretta applicazione della disciplina contrattuale collettiva nazionale nel contesto della legislazione speciale legata all’ emergenza nazionale in atto. Il contesto è quello delineato dal dpcm 1L.3.2020 successivamente confermato dall’ art. 87 del dl n. 18/2020, che ha disposto lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile». In questo contesto, in ordine alle varie tipologie di permesso per la cui fruizione l’ orario di lavoro rappresenta il parametro di riferimento e di quantificazione, l’ Aran rileva che nel lavoro svolto in modalità agile deve di norma intendersi sussistente uno specifico obbligo del lavoratore di rendersi contattabile all’ interno di fasce orarie predeterminate.
Pertanto, anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente. Essi, nella fattispecie in esame, si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dal predetto obbligo di contattabilità laddove la sua esigenza per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, e sulla motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi.
L’ Aran invece si è dichiara non competente su un’ altra questione assai discussa riguardante la spettanza dell’ indennità riservata al personale educativo degli asili nido e per il personale insegnante delle scuole materne ed elementare. Pur rilevando che si tratta di indennità che si collegano alla specifica professionalità posseduta dal dipendente e che sono erogate solo nel caso dell’ effettivo ed esclusivo svolgimento delle attività e delle specifiche mansioni proprie dei profili professionali dell’ educatore e dell’ insegnante e che quindi non possono essere riconosciute ove manchino le condizioni legittimanti previste dalla disciplina contrattuale, l’ Aran ha lasciato l’ ultima parola al Dipartimento della Funzione pubblica.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto