29/05/2020 – Spesa assunzioni senza più turnover 

Spesa assunzioni senza più turnover 
di LUIGI OLIVERI
Italia Oggi – 28 Maggio 2020
 
Per regioni e comuni la spesa per le assunzioni non è più disciplinata dalle regole sul turnover, dettate dall’ articolo 3, commi 5 e seguenti, del d.l. 90/2014. Molti operatori ed alcuni interpreti avanzano il dubbio che regioni e comuni non virtuosi, i cui valori soglia risultino superiori a quelli indicati nelle tabelle di cui ai dm 3 settembre 2019 (per le regioni) e 17 marzo 2020 (per i comuni) possano ancora assumere con le vecchie regole sul turnover, segnalando che non sono state espressamente abolite. Tale tesi, però, è priva di pregio. Non tiene conto, infatti, delle previsioni dell’ articolo 15 delle preleggi, ai sensi del quale «le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’ intera materia già regolata dalla legge anteriore».
Nel caso delle regole per le assunzioni, la combinazione tra articolo 33, comma 2, del dl 34/2020 e il dm 17.3.2020 sortisce entrambi gli effetti che portano all’ abrogazione tacita. Infatti, la nuova disciplina, che abbandona la determinazione delle possibilità di spesa per assunzioni a tempo indeterminato fondata sul costo delle cessazioni dell’ anno precedente, per abbracciare, invece, la sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, è in modo evidentissimo incompatibile, totalmente incompatibile con la precedente. Inoltre, la nuova disciplina regola integralmente ex novo la materia delle assunzioni. La controprova fattuale, al di là della certezza giuridica dell’ abrogazione tacita del vecchio sistema, è presto evidenziabile. Poniamo che un comune alla data del 20 aprile 2020 si ritrovi con un rapporto spesa di personale/entrate maggiore del valore soglia superiore, quello cioè previsto nella Tabella 3 per gli enti non virtuosi.
Articolo 33, comma 2, del dl 34/2019 e dm attuativo impongono a questi enti un progressivo miglioramento annuale di tale rapporto entro il 2025, in assenza del quale dal 2025 scatta una «tagliola»: potranno assumere solo nel limite del 30% del turnover. E’ del tutto evidente che questa tagliola nel precedente sistema non esisteva (a conferma che la disciplina è integralmente nuova); inoltre se si potesse applicare davvero ancora il sistema del turnover, questi enti potrebbero legittimamente assumere nel limite del 100% del costo delle cessazioni dell’ anno precedente, con l’ aggiunta dei residui assunzionali del quinquennio ancora precedente. Ma questa possibilità non è loro data, se non a condizione di mettere in gioco un elemento che nel precedente regime normativo non era considerato, cioè le entrate. Laddove, infatti, un ente non virtuoso assumesse utilizzando i parametri del vecchio sistema e questo comportasse un peggioramento del rapporto spesa di personale/entrate, finirebbe per peggiorare il proprio valore soglia. Il che costituirebbe una gestione illegittima del bilancio.
Infatti, il dm 17.3.2020 prevede che gli enti per migliorare il proprio rapporto possono assumere «anche» con un turnover inferiore al 100, il che conferma ulteriormente l’ abrogazione tacita del vecchio sistema. I comuni della seconda fascia, invece, sono tenuti a mantenere fisso il rapporto spesa di personale/entrate come risultante dall’ ultimo rendiconto approvato, con margini per nuove assunzioni molto ridotti. Il nuovo sistema non ha previsto alcun regime transitorio, ma un cambiamento del parametro finanziario di sostenibilità delle assunzioni, del tutto incompatibile con le vecchie regole del turnover, operanti solo per gli enti per i quali ancora manchi il attuativo dell’ articolo 33 del d.l. 34/2019 e, cioè, province e città metropolitane, o non coinvolti nella riforma, come le unioni di comuni (anche se essendo il riflesso dei comuni uniti, si pone un problema di coordinamento normativo non da poco).

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