29/05/2019 – Frode nelle pubbliche forniture: c’é il reato non solo per i contratti di somministrazione ma anche di appalto

Frode nelle pubbliche forniture: c’é il reato non solo per i contratti di somministrazione ma anche di appalto

I principi sanciti nella sentenza del 27 maggio 2019.
“Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 cod. civ.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 cod. civ.); l’art. 356 del codice penale, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni”.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta nella sentenza depositata in data 27 maggio 2019 con la quale si afferma altresì che la condotta materiale punibile consiste in una qualunque inesecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura.
Infine, la Corte ha precisato che il reato si consuma, per quanto riguarda la prestazione di opere, già nel corso della loro esecuzione, bastando a concretarlo l’inadempimento doloso che (senza attingere alla gravità della prestazione di “aliud pro alio”) attenga alla quantità o alle qualità anche non essenziali della prestazione dovuta.
Con la sopraindicata sentenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta al gestore di una società aggiudicataria degli appalti di refezione scolastica e per gli anziani in due comuni, per aver commesso frode nei contratti di fornitura e nell’adempimento dei connessi obblighi di capitolato, utilizzando per la preparazione dei pasti ingredienti diversi e di qualità inferiore a quelli previsti nel medesimo capitolato.
Enrico Michetti
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Per approfondire scarica la sentenza
La Direzione
(28 maggio 2019)

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