28/12/2016 – Illecito contabile per il dirigente che viola la regole della trasparenza

Illecito contabile per il dirigente che viola la regole della trasparenza

di Maria Luisa Beccaria

 

Costituisce un illecito contabile il mancato assolvimento dell’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incarichi di consulenza sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni. La Corte dei conti Lazio con la sentenza n. 323/2016 ha per questo condannato il segretario e il vice segretario di un Comune che hanno agito con colpa grave (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 14 dicembre 2016).

Le norme 

La trasparenza, inclusa dalla legge 15/2015 tra i principi generali dell’azione amministrativa, è un obiettivo primario della Pa, parificato alla economicità e alla efficacia. Dalla pubblicità, nata con la legge 241/1990, con una concezione ristretta di trasparenza, quale diritto di accesso agli atti riservato a chi vanta un interesse qualificato, si è passati con il Dlgs 150/2009 alla accessibilità totale all’organizzazione e all’attività amministrativa della Pa, per favorire il controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Il Dlgs 33/2013 e il Dlgs 97/2016 hanno implementato gli oneri di pubblicazione.

All’esame della Corte dei conti Lazio trovava applicazione l’articolo 11, comma 8, del Dlgs 150/2009, abrogato dal 20 aprile 2013 dall’articolo 53, comma 1, lettera i) del Dlgs 33/2013 e riprodotto dall’articolo 15 del predetto Dlgs che ha rafforzato l’obbligo di pubblicazione degli incarichi di consulenza sul sito web della pubblica amministrazione. Quest’ultima norma ha infatti stabilito che, in caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità disciplinare del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del Dlgs 104/2010.

In base al comma 9 dell’articolo 11 costituisce un danno erariale la liquidazione della retribuzione di risultato erogata ai dirigenti che hanno conferito gli incarichi in mancanza di pubblicazione degli stessi sul sito del Comune.

Il danno erariale è pari all’ammontare dell’intera retribuzione di risultato indebitamente liquidata a seguito della trasgressione del dovere di pubblicità, indipendentemente dalla valutazione positiva della produttività del dirigente.

Secondo la Corte dei conti è stato configurato dalla legge un illecito contabile tipizzato, costituito dalla erogazione della indebita retribuzione, in violazione del dovere di pubblicazione. Nella lotta alla corruzione lo scopo perseguito dal legislatore, secondo una logica preventiva – dissuasiva, è quello di riaffermare la legalità rafforzando l’obbligo di comunicazione.

Le responsabilità 

I componenti del nucleo di valutazione sono stati assolti perché non sono competenti ad accertare la legittimità dell’azione dei dirigenti sotto profili diversi da quelli evidenziati nelle schede di valutazione. Parimenti il sindaco che ha valutato la produttività del segretario generale, che era anche dirigente dell’area amministrativa, e del vice segretario. A questi ultimi è stato invece imputato il danno erariale, perché hanno firmato i provvedimenti di corresponsione delle indennità, che non erano dovute, seppure in presenza di una valutazione positiva del predetto nucleo. La condotta dei predetti responsabili è stata connotata da colpa grave in quanto avrebbero dovuto controllare la pubblicazione degli incarichi. Pertanto essi sono stati condannati a rifondere al Comune l’importo delle liquidazioni corrisposte ai dirigenti, che hanno assegnato gli incarichi non divulgati.

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