28/09/2017 – Incarichi di alta professionalità privi di delibera sui criteri e compensi: danno erariale

Incarichi di alta professionalità privi di delibera sui criteri e compensi: danno erariale

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista

 

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la sentenza n. 241, dell’11 settembre 2017, ha affermato che risponde di danno erariale il segretario che assegna posizioni di “alta professionalità” ancor prima che la giunta comunale approvasse il regolamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, che istituisse le posizioni di alta professionalità all’interno del Comune.

Il fatto

Con atto di citazione il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il Segretario Generale di un ente locale, per sentirlo condannare al pagamento della somma di poco superiore a 24mila euro in favore del Comune, per il presunto danno causato dalla ritenuta illegittima assegnazione della posizione di “alta professionalità” al Capo della Segreteria tecnica del Sindaco.

L’elemento soggettivo connotante la condotta del convenuto è stato individuato nel dolo e, in subordine, nella colpa grave.

In particolare l’organo requirente ha rappresentato che il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria del Comune inviava informativa erariale documentata su presunte irregolarità nell’assegnazione della posizione di “alta professionalità”; in particolare, si segnalava che il Segretario Generale dell’Ente, con propria determinazione, aveva illegittimamente assegnato ad un soggetto, benché privo dei prescritti requisiti, la posizione di “alta professionalità”, apponendo il visto di regolarità contabile nonostante quest’ultimo incombente fosse demandato al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria.

La Guardia di Finanza rimetteva le proprie conclusioni investigative da cui emergeva che con propria determina il Segretario Generale di un Comune aveva assegnato, con decorrenza dal mese successivo, la posizione di alta Professionalità ad un soggetto, con il quale si prevedeva:

– il valore della posizione di alta professionalità in € 16.000,00 annui per tredici mensilità;

– il valore della retribuzione di risultato connessa al predetto incarico, da corrispondere previa valutazione dei risultati conseguiti dall’incaricato di alta professionalità, nella misura del 30% dell’importo della retribuzione di posizione di cui al precedente punto.

Con successivo provvedimento la Giunta Comunale approvava il nuovo Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune, che, fra l’altro, introduceva, con l’Art. 11, la nuova figura di Capo Segreteria Tecnica del Sindaco, prevedendo, quale compenso oltre alla retribuzione tabellare, la retribuzione di posizione come stabilito dall’art. del C.C.N.L. 2004 Regioni ed Autonomie Locali Art. 23 – Area delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità.

Seguiva la Delibera giuntale, la quale, con voto unanime, disponeva l’istituzione di nr. 2 posizioni di alta professionalità, ai sensi dell’art. 10C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

Al riguardo l’organo requirente ha rilevato che Segretario Comunale, aveva assegnato ad un soggetto l’alta professionalità ed i relativi compensi, al massimo consentito dalla legge, e ciò era avvenuto prima che la facoltà di incaricare, su indicazione del Sindaco, un dipendente di fascia D a ricoprire l’incarico di Capo Segreteria Tecnica, fosse stata contemplata dall’art. 11 del nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera Giuntale.

Detto Regolamento, all’art. 23, comma 2, indica espressamente i requisiti soggettivi che il dipendente deve inderogabilmente possedere per l’attribuzione della posizione di alta professionalità ovverossia: “…esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente; adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire; attitudini, capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire.”.

L’analisi della Corte dei Conti

I giudici contabili evidenziano che la giurisprudenza consolidata ritiene che il Magistrato contabile possa sindacare la legittimità dell’operato amministrativo non solo alla luce di regole giuridiche ben individuate ma anche in ragione di parametri non giuridici permeabili il divenire dell’azione.

Di conseguenza, l’esame della scelta effettuata deve essere condotto alla stregua di taluni “…parametri obiettivi valutabili ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza” (cfr. Corte dei Conti, Sez. III, 21 gennaio 2004, n. 30/A), quali l’incongruità, l’illogicità, l’irrazionalità, l’inefficacia, l’antieconomicità, la non ragionevolezza e la non proporzionalità, tutte espressioni della non coerenza della scelta rispetto ai fini di pubblico interesse che ne contrassegnavano la relativa funzione.

Nel merito, il Collegio deve esaminare la vicenda descritta nella premessa in fatto e procedere alla verifica della sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l’evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che lo ha determinato e l’ente danneggiato.

I giudici contabili evidenziano che dalla normativa di riferimento si evince che l’effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell’ente, dei seguenti elementi:

– i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità;

– i criteri per l’affidamento degli incarichi di alta professionalità;

– i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;

– i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa.

La Corte rileva che sono da ritenere, quindi, illegittimamente erogati al soggetto i compensi (già decurtati dall’organo requirente degli emolumenti precedentemente percepiti) legati all’assegnazione dell’alta professionalità:

– per il periodo che va dal 13/08/2013 sino al 10/12/2013 di €. 3.058,56, in considerazione dell’attribuzione dell’incarico in totale assenza di base normativa;

– per il periodo successivo 1.01.2014-31.12.2015 di €. 21.297,09, in ragione dell’assenza di precisi parametri preventivamente stabiliti dalla Giunta Comunale, parametri, non delineati da nessuno degli atti giuntali adottati.

Quantificazione del danno

Diverso apprezzamento, affermano i giudici contabile, deve esprimersi in ordine alla quantificazione del danno erariale, operata dall’organo requirente in euro 24.355,65, che deve, invece, tener conto, e ciò in accoglimento delle argomentazioni difensive, di IRPEF e CPDEL e altre ritenute pari ad euro 7.549,52.

Si reputa che il danno non possa comprendere somme non effettivamente erogate al soggetto in questione e, comunque, recuperate all’erario. Ne consegue che il danno risarcibile va rideterminato in euro 16.806,13.

Con riguardo all’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa i giudici contabili reputano che la condotta del convenuto sia stata connotata da colpa grave evincibile dalla violazione di disposizioni normative chiare, non connotate da complessità esegetiche in ordine all’attribuzione dell’incarico di alta professionalità.

Le conclusioni

I giudici contabili evidenziano che non è meritevole di accoglimento la richiesta formulata dal “patrono del convenuto di applicazione del disposto dell’art. 1, comma 1-bis, L. n. 20 del 1994 (come modificata dal D.L. n. 543 del 1996 conv. in L. n. 639 del 1996), norma che, codificando con riguardo al settore della responsabilità amministrativa l’istituto civilistico-pretorio della compensatio lucri cum damno, prevede che il giudice contabile debba tener conto dei vantaggi comunque conseguiti sia dall’amministrazione di appartenenza e dalla comunità amministrata che “da altre amministrazioni”, come da integrazione al testo della suddetta norma introdotta all’art. 17, comma 30-quater, D.L. n. 78 del 2009, come modificato dalla L. di conversione n. 102 del 2009“.

Per i giudici contabili laziali accertata l’esistenza di tutti i requisiti costitutivi della responsabilità amministrativa, la domanda della Procura va accolta per le ragioni da questa prospettate ma nella diversa misura determinata in poco meno di euro 17mila di danno, comprensive di rivalutazione monetaria, e interessi legali.

Corte dei Conti-Lazio, Sez. giurisdiz., Sent., 11 settembre 2017, n. 241

 
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