28/08/2018 – I poteri di intervento del primo cittadino

I poteri di intervento del primo cittadino

[p.7] Uno dei punti chiave del pacchetto sicurezza riguarda l’individuazione da parte dei comuni dei divieti di stazionamento per particolari soggetti in determinate zone e contesti cittadini. Chi impedisce l’accesso alle stazioni e alle aree pubbliche individuate specificamente dal regolamento comunale può infatti incorrere nella sanzione amministrativa prevista dal dl 14/2017 e nell’ordine di allontanamento. E se il soggetto risulta recidivo e pericoloso scatterà il vero e proprio divieto di accesso sottoscritto dal questore. Lo hanno evidenziato le linee guida richiamando anche le precedenti circolari del ministero dell’interno. Il pacchetto sicurezza ha rafforzato i poteri di intervento del primo cittadino in materia di contrasto dell’abusivismo e del degrado. L’ordine di allontanamento previsto dall’art. 9 della legge n. 48/2017 prevede che chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità a determinate aree previste dalla legge o individuate dal regolamento di polizia urbana, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Spetterà agli operatori di polizia intimare al soggetto fastidioso l’allontanamento per 48 ore dalle zone disciplinate dalla legge o individuate dal regolamento comunale, inviando copia del verbale al questore per l’adozione da parte sua dell’eventuale conseguente divieto di accesso. Nelle stesse aree di allerta, ed entro 300 metri dagli obiettivi individuati dal regolamento comunale, sarà sottoposto all’ordine di allontanamento anche chi viene trovato ubriaco, compie atti contrari alla pubblica decenza o esercita il commercio abusivo. Stessa regola per il parcheggiatore abusivo che tra l’altro ora verrà sottoposto a misure sanzionatorie più severe. Ma sono tante le criticità operative. Prima di tutto l’eccessiva indeterminatezza della fattispecie. Poi perché la sanzione amministrativa non si applica ai minorenni. E infine perché l’eventuale ordine del questore potrà scattare solo in caso di palese recidiva amministrativa, ai sensi dell’art.8-bis della legge 689/81. Con le linee guida è stato infine precisato che tra i siti da tutelare i comuni possono individuare le sedi scolastiche, i musei, i parchi archeologici, le aree verdi, i complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici come per esempio i litorali. Per tutti questi obiettivi sensibili a parere della Conferenza stato-città e autonomie locali può ritenersi adeguata una distanza «di sicurezza» di 300 metri.

27/08/2018 

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