28/06/2017 – Prime annotazioni sulle modifiche al Testo unico del pubblico impiego riguardanti i procedimenti disciplinari

Prime annotazioni sulle modifiche al Testo unico del pubblico impiego riguardanti i procedimenti disciplinari

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Premessa

Il D.Lgs. 25 maggio 2017 , n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 in data 7 giugno 2017 in vigore dal 22/06/2017, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a) , c), e) , f) , g) , h) , l), m) , n) , o), q), r), s) e z) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha inciso in modo sostanziale sul procedimento disciplinare modificando e/o riscrivendo alcune parti degli artt. da 55 a 55-sexies del Testo unico del pubblico impiego, ad opera rispettivamente degli artt. 121314151617 del citato D.Lgs. 25 maggio 2017 , n. 75, qui di seguito esaminati in dettaglio. Va precisato, tuttavia, come già con il D.Lgs. n. 116 del 2015 il legislatore sia intervenuto con l’obiettivo di contrastare con più efficacia il fenomeno delle false attestazioni in servizio, introducendo un procedimento disciplinare acceleratorio il quale dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni da parte dell’UPD, qualora sia accertata la citata violazione in flagranza o mediante sistemi di sorveglianza o di registrazione degli accessi.

Art. 55. Sanzioni disciplinari e responsabilità

Oltre a confermare che le disposizioni legislative sul procedimento disciplinare non possono essere derogate, in quanto norme imperative, dalla contrattazione collettiva, l’art. 12 del decreto rafforza la responsabilità disciplinare nei confronti dei responsabili che, con dolo o colpa grave, non abbiano proceduto alla loro corretta applicazione.

Art. 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare

Cambia in modo sostanziale la titolarità dell’azione disciplinare, in quanto viene modificato ad opera dell’art. 13 del decreto, l’apparato sanzionatorio di competenza dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari, cui sono trasferiti tutti i procedimenti disciplinari con la sola eccezione del rimprovero verbale lasciato alla competenza del responsabile della struttura in cui lavora il dipendente. In considerazione della competenza esclusiva attribuita all’UPD, restano in ogni caso in capo ai responsabili di struttura l’obbligo di segnalazione all’Ufficio dei procedimenti disciplinari, in presenza di possibili violazioni da parte dei dipendenti appartenenti alla struttura, entro un termine non superiore ai 10 giorni. Una volta avuta la segnalazione, ovvero in caso in cui ne sia venuto a conoscenza, l’UPD dovrà attivare la procedura entro il termine massimo di 30 giorni (mentre prima i termini erano di 40 giorni in caso di infrazioni disciplinari superiori ai 10 giorni, mentre per i procedimenti disciplinare fino a 10 giorni di competenza del responsabile della struttura i termini per l’attivazione del procedimento erano pari a 20 giorni). Anche i termini per la convocazione del dipendente sono stati unificati, prevedendo un termine minimo di almeno 20 giorni a prescindere dalla gravità dell’infrazione disciplinare rilevata. Infine, il termine della conclusione del procedimento disciplinare o dell’archiviazione, deve avvenire entro 90 giorni dalla contestazione dell’addebito.

Completamente innovative sono le disposizioni che riguardano le sorti del procedimento disciplinare, qualora vi siano vizi di forma, di decadenza dei termini, ovvero in termini di sanzioni inflitte. Il legislatore ha, in questo caso previsto, purché sia salvaguardato il diritto di difesa del dipendente, le seguenti possibilità: a) ferma la perentorietà dei termini di contestazione e quello per la conclusione del procedimento, la violazione di altri eventuali termini previsti dalla normativa non porta alla decadenza del procedimento, né alla invalidità degli atti e della sanzione disciplinare, purché il procedimento sia tempestivo; b) sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge; c) il procedimento disciplinare che preveda la sanzione del licenziamento, ovvero sia stata disposta la sospensione dal servizio, dovrà essere in ogni caso concluso anche in caso di cessazione del dipendente.

Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

L’art. 14 del decreto si occupa del coordinamento tra procedura disciplinare e penale. In questo caso è previsto che, per i procedimenti disciplinari che prevedono l’irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio per 10 giorni, l’UPD può disporre la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. La citata sospensione può riprendere in qualunque momento qualora l’UPD raccolga elementi sufficienti per procedere in via autonoma. In caso di sentenza penale irrevocabile, il procedimento disciplinare dovrà essere riaperto nel termine di sei mesi, con ripartenza dei termini normali del procedimento disciplinare (contestazione e conclusione del procedimento).

Art. 55-quater. Licenziamento disciplinare

L’art. 15 del decreto rafforza ed estende i casi disciplinati in via legislativa per i licenziamenti introducendo, oltre a quelli già previsti, i seguenti: a) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento; b) commissione dolosa, o gravemente colposa, del mancato esercizio dell’azione disciplinare, ovvero della segnalazione all’UPD di infrazioni disciplinari dei dipendenti appartenenti alla struttura. Per i dirigenti, inoltre tale violazione rappresenta anche responsabilità dirigenziale; b) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio; c) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio.

Art. 55-quinquies. False attestazioni o certificazioni

L’art. 16 del decreto da come indicazione ai contratti collettivi nazionale quella di individuare e sanzionare le condotte con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza.

Art. 55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare

L’ultimo articolo (art. 17) del decreto riformula in modo più lineare la responsabilità in caso di risarcimento del danno subito dall’amministrazione per una condotta del dipendente pubblico che abbia violato gli obblighi afferenti alla propria prestazione lavorativa. In tale ipotesi, è prevista la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, restando ferma i casi in cui ricorrono ipotesi più severe di sanzioni disciplinari.

Si prevede anche che in caso di mancato esercizio o nelle ipotesi di decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i tutti i soggetti responsabili la sospensione dal servizio fino a un massimo di 3 mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento nel caso in cui questa sia prevista.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (G.U. 7 giugno 2017, n. 130)

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