28/02/2018 – La Corte di Cassazione su legge 104/1992 e part time verticale

La Corte di Cassazione su legge 104/1992 e part time verticale

 
 

Con la sentenza 4069/2018, la Corte di Cassazione, sezione civile, prende in esame il caso di una dipendente alla quale, prestando servizio con orario part-time verticale dalle 8,30 alle 14,30 dal lunedì al giovedì, era stato “riproporzionato” il diritto previsto dall’art 33, comma 3, della legge n. 104/1992, portando da tre a due il numero di giorni di permesso mensili spettanti.

Tale decisione risulterebbe confortata dalla circolare dell’INPS 133/2000, che al punto 3.2, afferma: “In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; “b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici; “c” a quello dei gg. lavorativi). Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la “settimana corta”).”

La Corte d’appello, tuttavia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento, intervenuta nel  2007 che aveva riconosciuto il diritto della dipendente a usufruire di tre giorni al mese e a percepire la relativa indennità a carico dell’Inps.

Secondo la Corte correttamente il Tribunale, in mancanza di una norma espressa, aveva fatto ricorso al principio di non discriminazione di cui all’art 4 dlgs n 61/2000 (a quel tempo vigente) che, alla lettera b), faceva riferimento al riproporzionamento solo con riferimento al trattamento economico del lavoratore a tempo parziale in relazione alla retribuzione feriale, ai trattamenti economici per malattia , infortuni sul lavoro, malattia professionale e maternità e che alla lettera a) ,comma 2, prevedeva la modulazione della durata del periodo di prova e di conservazione del posto in caso di malattia per il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

La Corte Suprema, esaminando il ricorso proposto dall’INPS e dall’Amministrazione a cui appartiene il dipendente afferma che l’art 4 del dlgs n 61/2000 (Testo unico sul part-time), dopo aver sancito al primo comma il principio di non discriminazione in base al quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, elenca alla lettera a) “i diritti” del lavoratore a tempo parziale ed “in particolare” stabilisce che deve beneficiare della medesima retribuzione oraria, del medesimo periodo di prova e di ferie annuali, della medesima durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, dei diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. L’art 4 citato, inoltre, alla lettera b) stabilisce che ” il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa” in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.

Da tale elencazione, la Corte Suprema fa discendere una importante distinzione: La lettera a) individua “i diritti “del lavoratore con orario part-time, mentre la successiva lettera b) esamina “i trattamenti” economici. Questi ultimi possono essere riproporzionati.

Il legislatore, dunque, in dichiarata attuazione del principio di non discriminazione, ha inteso distinguere fra quegli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa, istituti rispetto ai quali è stato ammesso il riproporzionamento del trattamento del lavoratore ed istituti riconducibili ad un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa. In assenza di specifica disciplina, (né la lettera a) né la lettera b) menzionano i permessi in esame) l’interprete deve ricercare tra le possibili opzioni offerte dal dato normativo quella maggiormente aderente al rilievo degli interessi in gioco ed alle sottese esigenze di effettività di tutela, in coerenza con le indicazioni comunitarie.

Il permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, L. 104/1992 costituisce, dunque, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Come evidenziato da Corte cost. n. 213 del 2016, si tratta di uno strumento di politica socio- assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.

La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992, postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap».

In questa prospettiva è innegabile che la ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare. “…Risulta, pertanto, evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione  è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito».

Si tratta, in definitiva, di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.)”.

Tenuto conto, pertanto, delle finalità dell’istituto disciplinato dall’art. 33 della L n 104/1992, la decisione viene espressa nel senso del pieno riconoscimento non comprimibile del diritto ad usufruire dei permessi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.

In coerenza con tale criterio, tuttavia, conclude la Corte Suprema, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto.

Santo Fabiano

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