Tratto da ildirittoamministrativo.it Corte di Cassazione, Sez. II, ord. del 22 luglio 2021, n. 20919.

L’avviso bonario avente ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti a contravvenzioni al codice della strada non è autonomamente impugnabile per soli vizi formali propri, senza estensione della contestazione, in funzione cd. recuperatoria, alla validità degli atti ad esso prodromici, trattandosi di crediti per pretese non tributarie per le quali il legislatore ha configurato un modello processuale non impugnatorio ma volto ad individuare specifici strumenti di tutela processuale.

Corte di Cassazione, Sez. II, ord. del 22 luglio 2021, n. 20919

Nessun tag inserito.

Torna in alto