Sull’obbligo per un giudice nazionale, nel valutare la fondatezza di un’azione promossa da una persona contro un’altra persona, di disapplicare una disposizione di dir. naz., posta a fondamento della domanda, che sia in contrasto con una direttiva.

Un giudice nazionale che esamina una controversia tra persone relativa ad un diritto derivante da una disposizione dell’ordinamento nazionale, che stabilisce tariffe minime per fornitori di servizi in modo contrastante con l’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve disapplicare tale disposizione di diritto nazionale. Quest’obbligo grava sul giudice nazionale in base:

-all’articolo 15, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123

– in quanto disposizione che concretizza la libertà d’impresa, prevista dall’articolo 49 TFUE, nonché

– all’articolo 16 delle Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

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