tratto da giurisprudenzappalti.it
Discrezionalità della stazione appaltante nel fissare il periodo di efficacia della cauzione provvisoria.
Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 23/10/2020, n.377.
Scritto da Roberto Donati 24 Ottobre 2020
 
 
La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel decidere se prolungare o ridurre il periodo di efficacia della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei Contratti.
Lo ricorda Tar Abruzzo, L’Aquila, 23/10/2020, n.377 nel respingere ricorso avverso l’esclusione di RTI che aveva presentato ( anche dopo soccorso istruttorio ) cauzione provvisoria con efficacia inferiore rispetto ai 365 giorni previsti dal Bando.
Il comma 5 dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 che “La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”.
Ḕ evidente che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel decidere se prolungare o ridurre il periodo di efficacia della garanzia stabilita dalla disposizione e, soprattutto, se richiedere l’impegno a rinnovare la garanzia.
Non può, quindi, ritenersi che il potere conferito alla stazione appaltante di chiedere il rinnovo della garanzia costituisca un limite all’altrettanto discrezionale potere di stabilire una durata della cauzione maggiore di quella indicata dalla legge.
Né merita adesione la tesi secondo la quale la maggior durata prevista dal bando sarebbe sproporzionata e avrebbe un contenuto solo formale, stante l’incertezza dalla durata della gara.
Nel caso concreto la decisione di stabilire la durata della cauzione provvisoria in 365 giorni si rivela, invece, coerente con il criterio stabilito dalla disposizione citata, che fa riferimento alla durata presumibile del procedimento che nel caso in decisione è condizionata sia dalla natura dei lavori da affidare – riguardanti un complesso immobiliare di interesse storico-artistico, con conseguente complessità delle valutazioni tecniche dei progetti che saranno presentati – sia dal criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa stabilito dal bando che potrebbe determinare l’apertura del subprocedimento di verifica dell’anomalia.

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