25/02/2022 – I dipendenti che si rifiutano di esibire il Green Pass sono assenti ingiustificati?

I dipendenti che si rifiutano di esibire il Green Pass sono assenti ingiustificati? Ecco alcuni chiarimenti importanti, in risposta a questo quesito, a cura del Dottor Andrea Bufarale


Un dipendente di questa Unione di Comuni, si rifiuta di esibire il green pass all’ingresso in ufficio. È corretto considerare lo stesso dipendente assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19?

Risponde Andrea Bufarale.

Dipendenti che si rifiutano di esibire il Green Pass: alcuni chiarimenti

A norma del comma 6 dell’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021, “il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Senza alcun dubbio, pertanto, il dipendente in argomento deve essere il dipendente che si rifiuta di esibire il Green Pass all’ingresso in ufficio o comunque dichiara di non esserne in possesso deve essere considerato immediatamente assente ingiustificato.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Pertanto, prescindendo dal comportamento tenuto dal dipendente, non dovrà essere corrisposta la retribuzione. Evidenziamo come nel caso proposto, il dipendente sarà soggetto anche alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 1, Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, stabilita in euro da 600,00 a 1.500,00, ferme le conseguenze disciplinari conseguenti a tale violazione.

L’Amministrazione provvederà a trasmettere tempestivamente alla Prefettura competente per territorio, idonea informativa circa la violazione di cui sopra.

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