23/03/2016 – Concorsi illegittimi senza predeterminazione dei criteri di valutazione

Concorsi illegittimi senza predeterminazione dei criteri di valutazione

A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 22/3/2016)

Per la giurisprudenza amministrativa i comuni e tutte le pubbliche amministrazioni devono predeterminare i criteri di valutazione nei concorsi pubblici. Tali criteri non devono limitarsi solamente alla valutazione dei titoli, ma si devono estendere anche alle prove scritte ed a quelle orali. Peraltro solamente in presenza di criteri che devono essere resi pubblici le amministrazioni possono utilizzare i punteggi numerici. 

Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della sezione V del TAR della Campania, sede di Napoli, n. 1087 del 27.2.2016. La sentenza riafferma con molta chiarezza e nettezza vincoli procedurali che si possono considerare come consolidati nella giurisprudenza amministrativa, vincoli che si devono considerare come la diretta ed immediata applicazione dei principi costituzionali della trasparenza e della imparzialità dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni e del ricorso al concorso pubblico. Ed ancora, delle previsioni dettate dall’articolo 35 del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento al carattere meritocratico e selettivo delle procedure concorsuali. La sentenza considera coì forte questi vincoli al punto che essi devono essere applicati, come nel caso specifico, anche ad una procedura di progressione verticale, quindi una prova concorsuale riservata esclusivamente al personale interno.

È necessario che le commissioni di concorso siano particolarmente attente al rispetto di queste previsioni, anche alla luce del numero sempre più ridotto di concorsi pubblici e della conseguenza per cui è necessario che essi selezionino le migliori professionalità e che non si accumulino ritardi a seguito di contenziosi. Una specifica ed aggiuntiva attenzione deve caratterizzare l’attività dei dirigenti, ovvero dei responsabili nelle amministrazioni che ne sono privi, nella approvazione dei verbali delle procedure concorsuali stesse.

1. L’adozione preventiva dei criteri

Le commissioni di concorso devono predisporre preventivamente i criteri per la valutazione dei concorrenti: è infatti principio costante della giurisprudenza amministrativa che “I criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994”. Ed ancora nella stessa direzione va la seguente considerazione: “la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994); ciò in quanto il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”. E ciò al fine di conseguire il risultato di una autolimitazione da parte della commissione della propria discrezionalità tecnica”, così da raggiungere “un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione”

Tali criteri vanno predeterminati sia per la valutazione dei titoli che delle prove concorsuali e non ci si deve limitare alla loro predisposizione solamente per la valutazione dei titoli.

2. I criteri e i voti numerici

La commissione deve fare risultare in modo pubblico quali sono i criteri di valutazione che ha utilizzato: è principio consolidato che “la circostanza che dai verbali della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell’art. 12 d.P.R. 487/1994, che impone espressamente la previsione di fissazione dei criteri di massima anche per la valutazione delle prove di esame sia scritte che orali”. 

Il rilievo di queste regole è tale che esse si estendono anche alle procedure di progressione verticale. 

La sentenza chiarisce inoltre che “le norme poste dal d.P.R. 487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive e, pertanto, allorquando non ineriscano a situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all’ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, si presentano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni amministrazione Pubblica, anche diversa da quella statale, a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nel regolamento interno ovvero nella lex specialis.

La conseguenza che viene tratta dalla sentenza è che il solo voto in assenza della predeterminazione dei criteri è da ritenere illegittimo; infatti “il voto numerico deve atteggiarsi ‑ ed è per questa ragione espresso legittimamente ‑ come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. Così è stato chiarito che la votazione numerica è sufficiente allorquando i criteri di massima siano stati predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche”

La sentenza ci ricorda che non siamo in presenza di una interpretazione consolidata nella giurisprudenza amministrativa e ci viene infatti detto che tra le due opposte tesi che ancora si rinvengono nella giurisprudenza amministrativa in ordine alla questione della sufficienza del voto numerico sotto il profilo dell’adempimento dell’obbligo di motivazione, il Collegio opta per la posizione intermedia, sicuramente più ragionevole, secondo la quale il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia leggibile o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio, prima dell’esame o dello svolgimento delle prove)”.

3. Le progressioni verticali

A prescindere dalla possibilità della richiesta di risarcimento danni, la sentenza afferma la piena legittimità delle sentenze che intervengono oggi in materia di progressioni verticali, nonostante tale istituto sia stato abrogato dal d.lgs. 150/2009, cd legge Brunetta, già dalla fine del 2009 e sia stato sostituito con le progressioni di carriera. Per cui la impossibilità di indire nuove procedure di questo tipo non costituisce un elemento ostativo alla pronuncia. 

E ciò perché “una eventuale rinnovazione della procedura concorsuale, conseguente all’annullamento giurisdizionale della stessa, avverrebbe ora per allora, avendo in ogni caso come riferimento la normativa vigente all’atto della indizione del concorso, normativa che, all’epoca, ne consentiva senz’altro l’espletamento”.

4. Il ricorso collettivo

La sentenza del TAR della Campania chiarisce infine che “è pacifica l’ammissibilità del ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, quando non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti, nel senso che l’interesse sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto o conflitto, poiché l’eventuale accoglimento del gravame avanti al giudice amministrativo può tornare a vantaggio di tutti. Nel caso di specie il ricorso collettivo è ammissibile in quanto i ricorrenti agiscono a tutela di posizioni analoghe e lese da atti aventi identico contenuto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11.12.2008, n. 6162)”.

 
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