23/01/2019 – Stanziate le risorse per i rinnovi contrattuali 2019-2021, enti territoriali a bocca asciutta

Stanziate le risorse per i rinnovi contrattuali 2019-2021, enti territoriali a bocca asciutta

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

Le risorse

Il comma 436 della L. n. 145 del 2018 stanzia le risorse per il prossimo rinnovo contrattuale del personale delle amministrazioni centrali del triennio 2019-2021: 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni a decorrere dal 2021.

Oneri posti a carico del bilancio statale in applicazione dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, che impegna il MEF a quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

A norma del comma 437, i suddetti importi sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’art. 21, comma 1-ter, lett. e), L. n. 196 del 2009, che nell’ambito del bilancio statale contemplano l’importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Regole differenti valgono per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale: in questi casi gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 e quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici “sono posti a carico dei rispettivi bilanci”, secondo quanto dispone il comma 2 dell’art. 48 citato, nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies, del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

E’ fatto divieto alle Regioni e agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa oltre i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e quelli dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

La violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge comporta la nullità delle clausole, che non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., nonché il recupero delle risorse nell’ambito della sessione negoziale successiva.

Il comma 438 della L. n. 145 del 2018 rinvia agli atti di indirizzo dei comitati di settore la quantificazione delle risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, avvalendosi dei dati disponibili presso il MEF comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Disposizioni che, secondo quanto è dato leggere nel comma 439, si applicano anche al personale convenzionato col Servizio sanitario nazionale.

Disciplina transitoria

Tenendo conto che i CCNL 2016-2018, rinnovati in primavera, sono ormai scaduti, il comma 440 individua una disciplina economica transitoria, da attuarsi fino alla stipula definitiva del nuovo CCNL e a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Si prevede in particolare l’erogazione:

a) dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), legata al tasso di inflazione programmata, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47-bisD.Lgs. n. 165 del 2001, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019;

b) del c.d. “elemento perequativo” una tantum, previsto negli ultimi CCNL per il solo periodo 1/3/2018-31/12/2018 e finalizzato a redistribuire risorse sui livelli retributivi più bassi, elemento che dovrà essere erogato a partire dalla mensilità di gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei CCNL relativi al triennio 2019-2021 per poi essere riassorbito con la definitiva stipulazione dei nuovi contratti.

Questo comporta che fino alla stipula del CCNL 2019-2021 gli enti diversi dalle amministrazioni centrali dovranno, oltre che farsi carico degli incrementi contrattuali stabiliti con il CCNL 2016-2018 (con decorrenza dal 1° marzo 2018):

a) corrispondere l’IVC a partire dal mese di aprile 2019;

b) continuare ad erogare l’elemento perequativo già a partire dalla mensilità di gennaio 2019;

c) accantonare in bilancio le risorse per gli incrementi contrattuali 2019-2021.

Su questo punto, già in occasione sia delle ultime leggi di bilancio che dell’istruttoria con i competenti Ministeri ai fini dell’emanazione dell’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del comparto delle Funzioni locali, l’Anci ha chiesto al Governo di farsi carico degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale del comparto delle Funzioni locali, in ragione del consistente taglio di trasferimenti subito dagli enti del comparto proprio grazie alla legge di bilancio 2019.

Art. 1, commi 436440L. 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62/L)

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