23/01/2019 – Il parere ex post dei revisori sugli emendamenti della minoranza non salva dall’annullamento la delibera del consiglio

Il parere ex post dei revisori sugli emendamenti della minoranza non salva dall’annullamento la delibera del consiglio

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 23/1/2019)

QUI Tar Abruzzo, sentenza 15 gennaio 2019, n. 45

“Il regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno e le relative tariffe sono oggetto del preliminare parere dell’organo di revisione contabile, non solo sulla deliberazione istitutiva del tributo ma anche in caso di emendamenti proposti dalle opposizioni. Secondo Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Abruzzo (sentenza 15 gennaio 2019, n. 45) non avendo i revisori dei conti espresso l’obbligatario motivato giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile, prescritto dall’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione del consiglio comunale è stata annullata e, di conseguenza, anche la deliberazione della giunta comunale, che ha stabilito le tariffe dell’imposta di soggiorno, avendo come presupposto necessario la deliberazione di consiglio che l’ha istituita. Inoltre, il successivo parere reso dai revisori dei conti su una delibera già assunta perde la propria natura consultiva, ontologicamente preventiva, per assumere un’inammissibile e atipica funzione di ratifica o di controllo che vizia il procedimento in modo sostanziale e rende illegittimo il provvedimento conclusivo.”

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