21/11/2022 – Elezione del presidente del Consiglio comunale – Entrata in vigore modifiche statutarie

Parere del Ministero dell’Interno del 15 Novembre 2022

Sintesi/Massima 

Le modifiche statutarie circa il quorum relativo all’elezione del presidente entreranno in vigore successivamente al rinnovo del consiglio comunale, per evitare una disparità di trattamento tra il presidente eletto nel corso della prima metà del mandato rispetto a quello che entrerebbe in carica per la durata residua dell’organo assembleare.

Testo 

È stato formulato un quesito in ordine all’entrata in vigore delle modifiche statutarie concernenti l’elezione del presidente del consiglio comunale.

Si rappresenta che alcuni consiglieri comunali hanno presentato delle proposte di modifica dello statuto comunale nella parte riferita alla elezione del presidente del consiglio; di conseguenza il segretario generale dell’ente ha chiesto di conoscere se tali modifiche, una volta approvate dal consiglio comunale, possano essere applicate nel corso della presente consiliatura ovvero se la loro entrata in vigore debba essere differita al successivo rinnovo del consiglio comunale.

Si osserva che il quorum per l’elezione del presidente del consiglio è disciplinato da un articolo dello statuto che prevede l’elezione della carica, in prima votazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso di votazione infruttuosa si procede dopo cinque giorni alla convocazione di una seconda seduta nel corso della quale è ancora richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati e nei successivi scrutini è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Fino a quando non si raggiunge la maggioranza richiesta, il consiglio è provvisoriamente presieduto dal consigliere anziano. In base allo statuto comunale attualmente in vigore, il presidente resta in carica per la metà del mandato ed è rieleggibile.

In attuazione di tale ultima disposizione, il presidente è decaduto dall’incarico e, non essendo stato raggiunto il quorum utile alla elezione del presidente, così come disposto dallo stesso statuto, tale ruolo risulta ancora ricoperto dal consigliere anziano. Al fine di consentire il superamento delle difficoltà riscontrate, alcuni consiglieri, come si è innanzi detto, hanno presentato emendamenti all’articolo dello statuto, tali da determinare un abbassamento del quorum.

Tuttavia, la commissione consiliare competente ha sollevato la questione relativa all’entrata in vigore delle modifiche statutarie, una volta approvate dal consiglio comunale, in particolare è stato chiesto se le stesse possano trovare applicazione anche al procedimento in corso relativo all’elezione del nuovo presidente, o a decorrere dalla successiva consiliatura. Al riguardo, appare utile richiamare la sentenza del TAR Salerno n.47 del 2006. Con la citata pronuncia, il giudice amministrativo ha accolto il ricorso proposto dal consigliere decaduto dalla carica di presidente del consiglio a seguito dell’entrata in vigore, in corso di consiliatura, delle norme che ponevano un limite temporale alla durata del mandato presidenziale.

È stata considerata fondata la censura riferita alla violazione del principio d’irretroattività della legge stabilito dall’art.11 delle disposizioni sulla legge in generale. È stato, infatti, osservato che la deroga al suddetto principio, ammessa per le fonti primarie del diritto, non è consentita, normalmente, all’attività regolamentare che, in quanto fonte subordinata alla legge ordinaria, non può derogare a tale criterio. In tal senso, si richiama il parere di questo Ministero del 30 gennaio 2019, pubblicato sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – https//dait.interno.gov.it/pareri, presente nella sezione Territorio e autonomie locali-Cat.01.01.

In coerenza con il principio richiamato dalla suddetta pronuncia del TAR Salerno, le modifiche statutarie in materia di quorum relativo all’elezione del presidente del consiglio, se approvate dal consiglio comunale, entreranno in vigore successivamente al rinnovo del consiglio comunale, ciò per evitare che possa nel corso della medesima consiliatura verificarsi una disparità di trattamento tra il presidente risultato eletto nel corso della prima metà del mandato del consiglio comunale rispetto al presidente che entrerebbe in carica per la durata residua dell’organo assembleare.

 

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