21/11/2019 – Illegittima la norma del regolamento comunale che approva il rendiconto della gestione in violazione del termine di legge per il deposito della relazione dell’organo di revisione

Illegittima la norma del regolamento comunale che approva il rendiconto della gestione in violazione del termine di legge per il deposito della relazione dell’organo di revisione
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Si pone all’attenzione dei responsabili finanziari la sentenza 29 ottobre 2019, n. 1868, pronunciata TAR Campania-Salerno, sez. II, in tema di illegittimità della delibera di approvazione del bilancio consuntivo a causa del ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione.
La decisione, in particolare, conferma una linea ormai tracciata, in tal senso, dalla giurisprudenza amministrativa (si veda, tra le atre, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 giugno 2018, n. 3814): il principio, infatti, è stato più volte ribadito dai giudici, e il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da quello che, al momento, costituisce un orientamento consolidato e preponderante.
Al riguardo, giova ricordare che l’art. 227 TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), dispone che: i) il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione; ii) la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
La norma prevede, dunque, un termine dilatorio fra il deposito degli atti e la votazione, per consentire lo studio degli atti sui quali interverrà il voto, affinché la discussione possa svolgersi in modo informato e consapevole da parte dei consiglieri comunali.
Nel caso di specie, la violazione del termine stabilito dall’art. 227 TUEL per il deposito della relazione dell’organo di revisione contabile è pacifica: il parere del revisore, allegato al documento di contabilità, era, infatti, stato messo a disposizione dei consiglieri comunali soltanto tredici giorni prima dell’adunanza dell’organo deliberativo; ciò, tuttavia, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento comunale di contabilità, in cui si prevede che il termine dilatorio, tra la messa a disposizione degli atti rilevanti per consentire ai consiglieri comunali di avere contezza dei temi in discussione, e la data di adunanza consiliare, sia pari a dieci giorni, e dunque sia inferiore a quello di legge. In altri termini: il deposito del documento in discussione è avvenuto nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di contabilità comunale, ma in violazione di quanto prescritto dal TUEL. Per questa ragione, il ricorso di parte inerisce tanto all’atto approvato (il rendiconto di gestione), tanto alla norma regolamentare, considerato che il termine di dieci giorni previsto dalla normativa secondaria è in aperto contrasto con la norma di legge.
Per quanto attiene al contrasto tra la norma del regolamento comunale e l’art. 227D.Lgs. n. 267/2000, il giudice evidenzia come il TUEL si ponga, in materia di contabilità degli enti locali, come vera e propria normazione di principio e a carattere inderogabile per la normazione secondaria: in modo inequivoco, infatti, l’art. 152, comma 4, del citato disposto normativo, statuisce che: “I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell’ente rechi una differente disciplina:
b) art. 185, comma 3;
c) articoli 197 e 198;
e) articoli 213 e 219;
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237238“.
Da una simile univoca disciplina discende l’illegittimità della gravata norma del regolamento di contabilità dell’ente locale intimato, nella parte in cui assegna un termine dilatorio inferiore a quello di legge.
L’avvenuta violazione della norma del TUEL (art. 227) rende poi illegittima la deliberazione del rendiconto di gestione, atteso che l’inosservanza del termine ivi citato ha leso la possibilità per i consiglieri comunali ricorrenti di esercitare le proprie prerogative assembleari ed intervenire alla discussione, impedendo cioè una deliberazione consapevole, e l’inosservanza del termine in esame non può giustificarsi nemmeno, come nella fattispecie, in presenza di un procedimento intrapreso a seguito della diffida del Prefetto e volta ad evitare il paventato scioglimento del Consiglio comunale; per il TAR, infatti, “la compressione del termine riconosciuto ai consiglieri non può neppure essere giustificata in base alla circostanza che il Comune ha colpevolmente omesso l’approvazione del conto consuntivo nei termini di Legge, perché ciò significherebbe consentire di opporre a proprio favore circostanze scaturenti da una propria condotta inadempiente.”.
In conclusione: il tardivo deposito della relazione dell’organo di revisione costituisce violazione di carattere sostanziale e non formale, in quanto impedisce ai consiglieri comunali di esercitare in maniera completa il proprio mandato elettorale; un siffatto comportamento determina, pertanto, un grave vulnus alle prerogative dei consiglieri ricorrenti, avendo subito una preclusione all’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito a causa dell’inosservanza del termine per il deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare intorno all’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria del Comune.
Per il TAR, dunque, la censurata violazione comporta l’annullamento della delibera in via giurisdizionale; ciò, in linea con il consolidato orientamento del giudice amministrativo in argomento e secondo cui:
– i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’amministrazione d’appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive;
– l’impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in un’automatica lesione dello ius ad officium;
– la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito;
– il componente dell’organo collegiale decade dalla possibilità d’impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera; ciò, in quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole all’approvazione della delibera, comporta l’imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, con conseguente acquiescenza al provvedimento.
Per le suesposte ragioni, l’adito giudice amministrativo, accogliendo l’istanza di alcuni consiglieri del comune, ha annullato:
la delibera consiliare di approvazione del rendiconto della gestione, riscontrando la violazione dell’art. 227, comma 2, TUEL, in quanto la relazione dell’organo di revisione non è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare nel rispetto del prescritto termine non inferiore a venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto;
la norma del Regolamento di contabilità del comune, nella parte in cui prevede un termine dilatorio per l’esame della documentazione inferiore a quello previsto dall’art. 227 TUEL.

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