21/09/2019 – Fondazioni – partecipazione del Comune – modifiche statutarie – incompatibilità di sindaco e consiglieri

Fondazioni – partecipazione del Comune – modifiche statutarie – incompatibilità di sindaco e consiglieri
Questo ente è socio fondatore di una fondazione alla quale ha versato come quota la cifra di 10.000.000 delle vecchie lire. Di recente il consiglio comunale ha approvato delle modifiche allo statuto della fondazione non ancora recepite dal consiglio di amministrazione della stessa fondazione. Le modifiche statutarie approvate dal consiglio comunale non dovrebbero essere operative in quanto non ancora approvate dall’ente di diritto privato. Tra le modifiche vi era anche quella che il sindaco ed i consiglieri non possono far parte del cda per motivi d’incompatibilità di cui all’articolo 63 n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Questa modifica può essere già attuata visto che riguarda il Tuel e quindi una fonte sovraordinata allo statuto della fondazione?
a cura di Matteo Paolo Frazza
Al fine di dare adeguato parere al quesito posto si rende necessaria una previa individuazione delle norme che governano la fattispecie in esame.
Sulla base di quanto esposto, l’Ente Locale nomina i membri del consiglio di amministrazione di un ente terzo, la Fondazione, la quale opera secondo i dettami stabiliti dal codice civile in suddetta materia (vedasi artt. 14 ss. c.c.), e dove il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente, esercitante tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari.
Si ritiene che la disciplina di cui all’art. 63 del TUEL non sia idonea a disciplinare quanto rappresentato in ragione di quanto segue.
La vicenda in oggetto trova regolamentazione in quanto previsto e codificato dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che detta “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n. 190” e dalle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 3 agosto 2016, n. 833.
Infatti dal combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. c) e dell’art. 2D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, risulta evidente come la Fondazione possa qualificarsi come ente di diritto privato in controllo pubblico.
Conseguentemente rispetto alla circostanza della nomina dei membri del CdA della Fondazione la norma di riferimento è l’art. 7 del citato decreto che individua in modo tassativo le ipotesi di inconferibilità dell’incarico.
Si osservi che l’inconferibilità, diversamente dall’incompatibilità che consente la scelta tra le 2 cariche in conflitto a pena di decadenza, prevede una preclusione originaria a conferire determinati incarichi. Pertanto nel caso di specie laddove la vicenda rispecchiasse quanto previsto art. 7, comma 2, lett. c), D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, si darebbe luogo ad una inconferibilità di incarichi per i componenti del consiglio comunale.
Tale norma è immanente, quindi direttamente applicabile, ed il suo recepimento nello statuto dell’Ente può qualificarsi come mera presa d’atto, non incidendo sulla sua applicabilità.
Diversamente laddove non si rispecchiassero tutte le condizioni di cui all’art. 7 (in particolare rispetto al criterio della popolazione dell’ente locale) e quindi l’Ente Locale volesse introdurre una propria norma sull’inconferibilità/incompatibilità dovrebbe conformarsi a quanto previsto dallo statuto della Fondazione rispetto alle decisioni di governance statuite dal Comune che la governa.

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