21/07/2016 – Danno erariale al dirigente responsabile della «sconfitta» del Comune davanti al giudice amministrativo

Danno erariale al dirigente responsabile della «sconfitta» del Comune davanti al giudice amministrativo

di Giuseppe Nucci

 

La soccombenza di enti pubblici nell’ambito di contenziosi amministrativi è riconducibile non raramente a comportamenti improntati a ingiustificabile superficialità – se non a vera e propria arroganza procedimentale – da parte dei dirigenti responsabili che in genere non subiscono le conseguenze dei danni da loro provocati. 

L’interesse della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna – Parma, sezione 1, del 13 luglio 2016 n. 233 deriva dalla stigmatizzazione del comportamento del dirigente di un Comune da parte del Giudice amministrativo che, nell’accogliere un ricorso proposto da un privato, contestualmente segnala la vicenda alla Corte dei conti ai fini dell’eventuale azione di responsabilità amministrativa contabile a carico di quel dirigente.

Il fatto 

Un’amministrazione comunale, dopo aver apposto vincoli espropriativi a carico di terreni di proprietà di un privato, procedeva all’esproprio dei terreni che veniva annullato dal Giudice amministrativo sulla base dell’esito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – nel frattempo proposto – con cui era stato annullato il Prg su cui si fondava il provvedimento espropriativo. Poiché il terreno non poteva essere restituito in quanto nel frattempo era stato irreversibilmente trasformato mediante la costruzione di una strada, si apriva un altro contenzioso per la quantificazione del risarcimento. Il giudice amministrativo, a causa dell’inerzia dell’Amministrazione conseguente alla richiesta di formulare una proposta, definiva la somma, che, a seguito di appello, veniva rideterminata in 491.350 euro. Successivamente il Comune disponeva l’acquisizione dei terreni – attraverso il procedimento di acquisizione sanante ex articolo 42 bis del Dpr n. 327/2001 – liquidando a titolo di indennizzo la somma di 80.818,66 euro (pertanto inferiore a quella precedentemente determinata in via giudiziaria). 

La parte privata ha impugnato quest’ultimo provvedimento, deducendo l’elusione del giudicato, attraverso il ricorso in disamina che è stato accolto dal collegio.

L’uso abusivo dello strumento processuale 

Il Giudice amministrativo nella sua sentenza di condanna ha rilevato in particolare che l’Amministrazione ha disposto l’acquisizione di un bene già acquisito e non più restituibile ai proprietari – in quanto irreversibilmente trasformato – come già statuito nella precedente sentenza. Il Collegio, sostanzialmente, ha recepito quanto dedotto dai ricorrenti circa la temerarietà della condotta processuale dell’Amministrazione, qualificando il comportamento dell’Amministrazione come “uso abusivo dello strumento processuale” e, conseguentemente, non solo ha condannato il Comune alla sanzione prevista dall’articolo 26 cpa (prevista a carico della parte soccombente che haagito o resistito temerariamente in giudizio) ma ha anche disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, per le valutazioni di competenza, “in ragione della gravità della descritta condotta che ha determinato ulteriori oneri finanziari a carico dell’Amministrazione“.

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