21/02/2020 – Consigli, parla lo statuto

Se non ci sono le condizioni per costituirne uno, deve confluire nel misto
Consigli, parla lo statuto
Un consigliere non può restare senza gruppo

Un consigliere può essere espulso dal proprio gruppo consiliare?

Un consigliere comunale è stato espulso dal gruppo consiliare di appartenenza essendo «venuto meno il necessario rapporto di fiducia», e lo stesso amministratore non ha aderito ad alcun altro gruppo compreso il gruppo misto. Nell’ambito dei consigli comunali, i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, che per gli organi assembleari dell’ente. Si richiama la sentenza n. 16240/2004 con la quale il Tar Lazio ha precisato che i gruppi consiliari hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all’interno delle assemblee, e, per altro verso, costituiscono parte dell’ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale. Nella citata pronuncia, si legge che «è dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l’altro, gravitante nell’ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l’elaborazione di proposte e il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche». L’art. 38, comma 2, del Tuel demanda al regolamento, «nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto», la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, le problematiche relative alla costituzione e al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale si è dotato. Dalla lettura dello statuto e del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, emerge che i consiglieri possono costituire gruppi monopersonali solamente nel caso in cui sia stato eletto un solo consigliere nell’ambito di una lista, oppure, «in corrispondenza della nascita di nuovi movimenti politici a livello nazionale». Dall’esame delle norme citate emerge, altresì, che, qualora i consiglieri nel corso della consiliatura abbiano abbandonato il proprio gruppo originario, ove non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente, «vanno assegnati al gruppo misto». Tali disposizioni, nel prevedere l’iscrizione d’ufficio al gruppo misto in assenza dei presupposti previsti a giustificazione del gruppo monopersonale, sembrerebbero escludere la possibilità che il consigliere possa decidere di non appartenere ad alcun gruppo. Nell’ambito delle surriferite fonti di autonomia locale non sembra potersi rinvenire una specifica normativa che preveda l’ipotesi della espulsione di un consigliere dal proprio gruppo di appartenenza originario.
Tanto premesso, nel ribadire che la materia dei gruppi consiliari è interamente demandata allo statuto e al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative. Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio comunale, valutare l’opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, anche le ipotesi in argomento.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto