tratto da Italia Oggi Sette - Lunedì, 20 Gennaio 2020
Entrate locali, rate su misura – Beneficio concesso per importi superiori ai 100 euro
di SERGIO TROVATO – Italia Oggi Sette – Lunedì, 20 Gennaio 2020
Nuove regole per la riscossione delle entrate locali. La legge di Bilancio 2020 (160/2019) disciplina dettagliatamente tempi e modalità per il pagamento rateale dei crediti degli enti locali, sia per le entrate tributarie sia per le entrate patrimoniali. La dilazione può essere concessa per importi superiori a 100 euro e con un limite massimo di 72 rate. Con questo intervento viene colmato un vuoto normativo, ma vien lasciata agli enti territoriali (province, città metropolitane, comuni) la facoltà di stabilire termini e numero delle rate diversi, purché a condizioni migliori rispetto a quelle indicate nella norma di legge. Inoltre, sono stati fissati gli aggi e le spese che possono essere posti a carico del debitore, nonché gli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento. Sono queste alcune delle novità contenute nella manovra di Bilancio 2020: eccole in dettaglio.
Tempi e modalità di dilazione dei debiti. Non ci sono più vuoti legislativi per la rateazione delle entrate locali qualora l’ ente, come spesso è avvenuto, non la disciplini con regolamento. In assenza di un’ apposita disciplina regolamentare, non occorre più fare riferimento, per analogia, alla disposizione direttamente applicabile alla riscossione a mezzo ruolo, vale a dire all’ articolo 19 del dpr 602/1973. L’ articolo 1, comma 796, della legge 160/2019 prevede che il debitore, che si trovi in una situazione di difficoltà economica, può chiedere, all’ ente creditore o al soggetto affidatario, di pagare a rate le somme dovute se l’ importo è superiore a 100 euro. Il limite massimo è fissato in 72 rate mensili se la somma dovuta supera i 20 mila euro. Gli interessi per il pagamento rateale devono essere applicati in misura non superiore a due punti percentuali rispetto al tasso legale. Si parte da una soglia minima di 4 rate fino a un massimo di 72, se la somma da dilazionare è superiore a ventimila euro.
Naturalmente, il numero delle rate cresce al crescere dell’ importo dovuto. In particolare, il debito può essere rateizzato secondo questo schema: da 100,01 euro a 500 euro fino a 4 rate mensili; da 500,01 euro a 3 mila euro da 5 a 12 rate mensili; da 3.000,01 euro a 6 mila da 13 a 24 rate mensili; da 6.000,01 a 20 mila euro da 25 a 36 rate mensili; oltre 20 mila euro da 37 a 72 rate mensili. L’ ente non perde il potere di regolamentare le condizioni e le modalità per concedere il beneficio, ma deve rispettare comunque il parametro stabilito dalla legge, che gli impone di riconoscere un numero di rate non inferiore a 36 per debiti di importo superiore a seimila euro. Qualora le condizioni economiche del debitore dovessero peggiorare, è possibile prorogare solo una volta il periodo di dilazione con provvedimento dell’ ente creditore, a meno che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio per inadempimento. La decadenza, infatti, scatta nel momento in cui non vengono pagate due rate consecutive nell’ arco di sei mesi, durante il periodo di vigenza del piano di dilazione.
In quest’ ultimo caso il debito non potrà più essere dilazionato. L’ effetto negativo che produce la decadenza, quindi, è che l’ importo ancora dovuto va riscosso in un’ unica soluzione. La decadenza va dichiarata, come disposto dal comma 800, solo dopo un «espresso sollecito». L’ amministrazione creditrice o il concessionario possono iscrivere l’ ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione o di decadenza dall’ agevolazione. Il comma 799, però, fa comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
Le rate mensili scadono nell’ ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’ atto di accoglimento dell’ istanza di dilazione. Sulle somme dovute, a qualsiasi titolo, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, devono essere applicati gli interessi di mora, calcolati al tasso legale. L’ interesse, con apposita deliberazione dell’ ente locale adottata in base a quanto disposto dalla norma attributiva del potere regolamentare generale in materia di entrate (articolo 52 del decreto legislativo 446/1997), può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali rispetto al tasso legale. Aggi e spese. La legge di Bilancio interviene anche sui costi dell’ attività di riscossione coattiva, dopo la notifica degli accertamenti esecutivi, e delle successive azioni esecutive.
Sono, infatti, posti a carico del debitore i costi per la redazione e la notifica degli atti e anche quelli delle successive fasi cautelari e esecutive. Una quota viene denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», che è più o meno elevata, e con un tetto massimo, a seconda che il debitore paghi o meno nei termini imposti dalla norma di legge. Nello specifico, il debitore è tenuto a pagare una somma pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di versamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’ atto di accertamento, con una soglia massima di 300 euro. Qualora, invece, il versamento venga effettuato oltre i 60 giorni dalla notifica dell’ atto, l’ aggio a carico del debitore sale al 6 per cento delle somme accertate. In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni, anche il tetto massimo dell’ aggio viene innalzato fino a 600 euro. Oltre al compenso, determinato in base ai suddetti parametri, il debitore è onerato di pagare una quota denominata «spese di notifica ed esecutive».
Tra queste rientrano i costi di notifica degli atti e quelli di attivazione delle procedure esecutive e cautelari, compresi quelli per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie, nonché i diritti e gli oneri per eventuali spese di assistenza legale collegati alle procedure per il recupero coattivo. La misura di questi oneri dovrà essere fissata con decreto del ministero dell’ economia e delle finanze, di prossima emanazione, che dovrà individuare anche le tipologie di spesa che potranno formare oggetto del rimborso. In attesa dell’ adozione del provvedimento, è previsto che per la riscossione delle entrate degli enti locali vengano applicate, medio tempore, le misure e le tipologie di spesa stabilite dai decreti ministeriali attualmente vigenti. Funzionari responsabili con nomine ad hoc.
Per svolgere l’ attività di riscossione delle entrate locali e le conseguenti azioni cautelari e esecutive, l’ articolo 1, comma 793, della legge di Bilancio 2020 (160/2019) ha dato la facoltà agli enti territoriali e ai concessionari di nominare direttamente, tra i loro dipendenti, i funzionari responsabili della riscossione. Prima di essere nominati, questi soggetti debbono ottenere l’ abilitazione per lo svolgimento delle suddette attività, dopo il superamento di un esame d’ idoneità, così come previsto dal citato comma 793. Possono essere nominati funzionari responsabili della riscossione, dopo la partecipazione a un corso di formazione e il superamento dell’ esame d’ idoneità, non solo i dipendenti e funzionari degli enti locali e delle società da essi partecipate, ma anche i dipendenti delle società che esercitano per conto delle amministrazioni locali attività affidate in concessione, purché siano in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Alla nomina dei funzionari provvede il dirigente o il responsabile apicale dell’ ente o il soggetto affidatario dei servizi.
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