Limitazione della possibilità di assumere per scorrimento di graduatorie, sia della propria amministrazione che di altri enti del comparto; stimolo alle assunzioni di giovani ed assenza di nuovi limiti alle assunzioni attingendo ad albi di idonei.
Sono questi i principali effetti determinati dalla entrata in vigore delle nuove regole sulle assunzioni dettate dalla legge di conversione del d.l. n. 44/2023.
Si deve ricordare che le amministrazioni devono dare corso alla revisione delle proprie regole sui concorsi, dando attuazione alle previsioni contenute, oltre che nella citata disposizione, nel d.p.r. n. 82/2023, che modifica il d.p.r. n. 487/1994, cioè il regolamento sulle assunzioni nelle amministrazioni statali, disposizione cui regioni ed enti locali sono vincolate a conformarsi.
Si deve inoltre tenere conto degli effetti determinati per questa fase dal d.l. n. 61/2023 sui comuni alluvionati, ma è assai probabile che queste disposizioni siano radicalmente modificate nel corso dell’esame parlamentare, stante gli effetti di rallentamento delle procedure concorsuali ed assunzionali che stanno determinando e la disponibilità del Governo alla sua modifica.
LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
L’articolo 1 bis della citata legge di conversione del d.l. n. 44/2023 ha dettato due limitazioni allo scorrimento delle graduatorie: il riconoscimento della idoneità solamente ai candidati “collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi”; la previsione per cui lo scorrimento opera “in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione”.
La prima limitazione fissa il tetto alle assunzioni per scorrimento nel “20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi”. Non vi sono ancora letture da parte della Funzione Pubblica di questa disposizione, ma si deve ritenere che si faccia riferimento alla percentuale indicata del numero di candidati che hanno conseguito il punteggio minimo richiesto, mentre non si deve dare riferimento al numero dei posti messi a concorso dall’ente.
In secondo luogo viene previsto che la possibilità di scorrimento debba essere limitata alle sole ipotesi della rinuncia all’assunzione e delle dimissioni entro i 6 mesi successivi.
Le conseguenze sembrerebbero essere il divieto alla utilizzazione dell’istituto da parte di altre amministrazioni e la preclusione agli stessi enti che hanno indetto il concorso a dare corso alla utilizzazione dell’istituto per effettuare assunzioni sia per posti di nuova istituzione, sia per la modifica di posti esistenti sia a seguito di modifiche della programmazione del fabbisogno.
Ma si deve anche considerare che non viene disposta l’abrogazione di alcuna disposizione di legge, il che va in direzione diversa rispetto alla drastica limitazione dell’ambito di applicazione dello scorrimento.
La Funzione Pubblica, con il parere 1187, ha subito chiarito che la nuova disposizione produce i suoi effetti solamente sui concorsi indetti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi a partire dagli ultimi giorni dello scorso mese di giugno. La lettura sembra dare applicazione al principio di carattere generale del cd “tempus regit actum”, ma si deve evidenziare che non è corredata da alcuna motivazione.
Si deve ricordare che può essere giudicato come probabile un intervento legislativo di correzione di questa disposizione
GLI ALBI DI IDONEI
Va evidenziato con nettezza che le nuove disposizioni non producono effetti sulla utilizzazione degli albi di idonei, possibilità introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021.
Si deve pervenire a questa conclusione perché le nuove regole dettate dal legislatore hanno come oggetto esclusivo i concorsi pubblici e lo scorrimento delle graduatorie e non hanno ad oggetto le assunzioni tramite questa procedura. Essa infatti diventa concorsuale, peraltro con la opzione alternativa dello svolgimento di prove scritte e/o orali, solamente nel caso in cui manifestano la propria disponibilità all’assunzione presso un ente un numero di candidati maggiore dei posti che l’ente intende coprire.
D’altronde, la possibilità di utilizzare per scorrimento queste graduatorie, salvo che per le rinunce e le dimissioni prima del compimento del periodo di prova, si deve ritenere preclusa in virtù del carattere peculiare della procedura, che non può essere equiparata ad un concorso ordinario.
Si coglie l’occasione per chiarire che il recente e, per lo meno, molto discutibile intervento dell’Anac sulla utilizzazione di Asmel da parte dei comuni nella indizione e gestione dello istituto non mette in alcun modo in discussione la legittimità della iniziativa e delle assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, già effettuate o che saranno effettuate nel futuro.
LE NUOVE OPPORTUNITA’ PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI
La legge n. 74/2023, di conversione del d.l. n. 44/2023, contiene tre stimoli -l’ultimo dei quali immediatamente utilizzabile- alle assunzioni di giovani qualificati nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.
Viene prevista la possibilità di assunzione fino a 36 mesi con contratto di apprendistato, istituto che si applica ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, che siano laureati. Tale assunzione sarà effettuata con un avviso da pubblicare sul portale Inpa, una prova scritta ed una orale, nonché la valutazione dei titoli, ivi compresi i punteggi degli esami universitari, e con l’unica preferenza a parità di punteggio della minore età. Queste assunzioni, possibili entro il 10% delle capacità assunzionali, vanno effettuate “su base territoriale”. Gli oneri vanno al di fuori del tetto di spesa per le assunzioni flessibili. La disciplina sarà dettata con uno specifico decreto del Ministro per la PA.
Viene inoltre disposta la possibilità, nel tetto del 10% delle facoltà assunzionali, di assunzione a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro, di studenti di età inferiore a 24 anni che hanno superato tutti gli esami previsti dal percorso di laurea. E’ richiesta la stipula di una convenzione con una Università, i cui contenuti saranno individuati dal Decreto del Ministro prima ricordato.; gli oneri vanno al di fuori del tetto di spesa per le assunzioni flessibili.
Queste due possibilità sono quindi subordinate alla emanazione del provvedimento attuativo; esse prevedono l’assunzione nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.
Tali assunzioni sono trasformate, quindi senza che ciò sia rimesso alla scelta discrezionale dell’ente, in assunzioni a tempo determinato, utilizzando le capacità assunziunali attraverso le quali si è dato corso a queste assunzioni a tempo determinato. Perché tale trasformazione si realizzi occorre che i dipendenti siano stati valutati positivamente per lo svolgimento delle loro attività ed è richiesto, ovviamente, il possesso dei requisiti per le assunzioni nel pubblico impiego.
La disposizione immediatamente applicabile è costituita dalla possibilità che viene offerta a tutte le PA di prevedere nei bandi di concorso fino al raddoppio del punteggio per il possesso del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno per quelli conseguiti nei 5 anni precedenti la scadenza del termine di presentazione delle domande.
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