Con una serie di regolamenti attuativi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023, l’ANAC ha ottemperato agli obblighi di regolamentare una serie di materie.
Tra queste vi è la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, la quale disciplina le informazioni da inserire nel Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
Si rammenta che l’efficacia delle disposizioni concernenti il FVOE di cui all’art. 24 del D.Lgs. 36/2023 è stata rinviata al 1° gennaio 2024, ad opera dell’art. 225 del D.Lgs. 36/2023.
La previsione contenuta nel Codice
L’art. 24 del Codice è rubricato: “Fascicolo virtuale dell’operatore economico”.
L’art. 24, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 dispone: “1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce.”
Invece, l’art. 24, co. 4 del D.Lgs. 36/2023 dispone: “4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
L’adozione della Delibera sopra richiamata risponde proprio ai programmi enunciati nel comma 4.
La delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023
L’Autorità ha rammentato che il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:
a) il controllo dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori
b) il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).
Il FVOE consente, altresì:
a) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;
d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell’esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell’ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);
e) il riuso, da parte delle SOA, dell’esito delle verifiche di cui alla precedente lettera d) e di quelle effettuate nell’ambito di precedenti procedimenti di attestazione con riferimento ai CEL privati, ai documenti a corredo degli stessi e ai titoli di studio e di abilitazione.
Le modalità di utilizzo del FVOE
ANAC ha puntualizzato le modalità per l’utilizzo del FVOE.
Nello specifico,
a) la stazione appaltante e l’ente concedente, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti;
b) il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l’accesso al FVOE dell’OE; il sistema consente l’accesso al fascicolo previa autorizzazione dell’OE;
c) attraverso il DGUE, l’OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L’OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale (PDND);
d) il sistema consente alla stazione appaltante l’accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE;
e) tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del FVOE tra ANAC e gli Enti certificanti avvengono attraverso la PDND. Per gli enti certificanti che non rientrano tra quelli indicati all’articolo 2, comma 2, del CAD e non aderiscono alla PDND, le suddette comunicazioni avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni;
f) ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore;
g) gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
h) per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati di cui al precedente punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.
Le evoluzioni successive
Le funzionalità del FVOE sono soggette a evoluzioni successive, in dipendenza della progressiva implementazione dei dati resi disponibili sulla PDND da parte degli Enti certificanti. Con successivi provvedimenti dell’ANAC adottati di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AgID saranno descritte e disciplinate le nuove funzionalità nonché:
a) le modalità per la trasmissione al FVOE, mediante servizi di interoperabilità delle Piattaforme di approvvigionamento digitale con la PDND dei dati e delle informazioni in possesso delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che configurano cause di esclusione ai sensi degli articoli, 94, 95 e 98 del codice;
b) le modalità di accesso al fascicolo per le SOA;
c) le modalità con cui il FVOE interopera con il DGUE, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d), del codice.
I dati e documenti che saranno progressivamente acquisiti nel FVOE sono individuati, a cura dell’ANAC, mediante aggiornamento degli allegati al presente provvedimento.
Le modalità operative
L’accesso al FVOE avviene mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente con il livello di autenticazione idoneo rispetto alla specifica documentazione oggetto di accesso.
L’accesso al fascicolo è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, previa registrazione al servizio.
Il nominativo dei soggetti abilitati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante o dell’ente concedente è comunicato dal Responsabile Unico del Progetto mediante la piattaforma telematica della stazione appaltante o dell’ente concedente.
Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate utilizzando le apposite funzionalità previste dal sistema. Tali soggetti, accedono al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando o dell’avviso, come risultante dalla BDNCP, mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che li autenticano secondo le modalità previste dalle Regole tecniche di cui all’articolo 26 del codice.
La registrazione al servizio da parte dei soggetti abilitati che operano per conto degli OE avviene secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE).
Nelle more della piena integrazione del DGUE, l’OE autorizza l’accesso al FVOE da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.
Il sistema interroga le banche dati degli Enti certificanti interoperanti, per il tramite della PDND, restituendo il relativo esito nel FVOE.
L’aggiornamento del contenuto del FVOE avviene con riferimento ai dati e ai documenti assenti o non più validi, in occasione della richiesta di accesso da parte della stazione appaltante.
È facoltà della stazione appaltante e dell’OE chiedere l’aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità.
È facoltà della stazione appaltante richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo.
Ai fini del precedente articolo 3, punto 2, lettera d), l’esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti in occasione di specifiche procedure di affidamento resta disponibile nel FVOE fino alla data di scadenza dei corrispondenti documenti oggetto di verifica.
Gli operatori economici aggiudicatari e i subappaltatori autorizzati ai sensi dell’articolo 109, comma 4, del codice, per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di affidamento sono inseriti nella Lista degli operatori economici verificati per il periodo di validità delle verifiche indicato all’articolo 3, punto 2, lettera c).
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per lo svolgimento delle verifiche sugli operatori presenti nella Lista degli operatori economici verificati, possono scegliere di avvalersi dell’esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate da altre stazioni appaltanti ed enti concedenti nell’ambito di diverse procedure di affidamento, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all’articolo 94 comma 3. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.
La comprova dei requisiti generali
Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante:
a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;
b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDND;
Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell’Allegato I della Delibera Anac n. 261 qui analizzata (cause automatiche di esclusione) e nell’Allegato II della medesima (cause non automatiche di esclusione).
La comprova dei requisiti speciali
Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all’articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all’articolo 103, comma 1 e all’Allegato II.12 del codice, mediante dati e/o documenti:
a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;
b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;
c) forniti dagli OE.
Le SOA verificano la veridicità dei documenti forniti dagli OE nel corso del processo di attestazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) dell’Allegato II.12 del codice.
L’elenco dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti speciali è contenuto nei seguenti allegati della Delibera 262, qui analizzata: Allegato III (requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000), nell’Allegato IV (requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro) e nell’Allegato V (requisiti speciali per i prestatori di servizi e forniture).
I requisiti da verificare nei confronti dell’aggiudicatario e/o in fase di esecuzione sono indicati nell’Allegato VI.
Le modalità tecniche per la fornitura dei dati
Gli enti certificanti garantiscono l’acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 attraverso interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND.
Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del CAD e non aderiscono alla PDND garantiscono l’acquisizione al FVOE dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono l’acquisizione al FVOE dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 mediante interoperabilità delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la PDND.
Correttezza e veridicità dei dati contenuti nel FVOE e relative responsabilità
Gli enti certificanti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza acquisiti al FVOE. Eventuali contestazioni da parte degli operatori economici sono avanzate nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo. I dati e le informazioni oggetto di contestazione restano disponibili nel FVOE fino alla eventuale rettifica da parte dei soggetti di cui sopra, intervenuta anche a seguito di provvedimenti di annullamento o sospensione cautelare dell’efficacia intervenuti in sede giudiziale.
Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell’aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L’inserimento di falsa documentazione è valutata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 96, comma 15, del codice.
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