20/06/2021 – Approvata finalmente la sterilizzazione degli arretrati contrattuali ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali degli enti locali

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Durante la seduta notturna di ieri, giovedì 16 giugno, le Commissioni riunite 1a e 7a del Senato hanno approvato numerosi emendamenti al ddl di conversione del decreto-legge n. 36/2022, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (n. 2598).

Tra le modifiche che hanno ottenuto il via libera, quella probabilmente più attesa dagli enti locali è quella che rende neutra la spesa di personale per gli arretrati contrattuali ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Questo il testo dell’emendamento approvato: “A decorrere dall’anno 2022, per il CCNL relativo al triennio2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all’annodi effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58”.

Stiamo quindi parlando di una sterilizzazione solo parziale degli effetti dell’imminente rinnovo contrattuale sulle capacità assunzionali a tempo indeterminato di Comuni, Province e Città Metropolitane (circoscritta ai soli arretrati), ma comunque di grande impatto.

Da segnalare poi un altro emendamento approvato che riduce da 45 a 20 giorni la durata della cosiddetta mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001.

Vengono inoltre prorogati di altri due anni, fino al 2024, i termini per la stabilizzazione dei precari prevista dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

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