19/10/2017 – Azienda pubblica di servizi alla persona. Incarico di funzioni di Direttore Generale a Segretario comunale.

Azienda pubblica di servizi alla persona. Incarico di funzioni di Direttore Generale a Segretario comunale. 

Estremi nota parere
     Protocollo 10589
     Data 18/10/2017
Estremi quesito
     Anno 2017
     trimestre III
Ambito SERVIZI SOCIALI
Materia IPAB – AZIENDE  DI SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto

Azienda pubblica di servizi alla persona. Incarico di funzioni di Direttore Generale a Segretario comunale. 

Massima

Si ritiene che, in una situazione di emergenza in cui non sussistano condizioni alternative, sia possibile affidare temporaneamente l’incarico di Direttore Generale di Azienda pubblica di servizi alla persona ad un Segretario comunale. Si tratta infatti di una figura professionale necessariamente dotata dei titoli di studio richiesti per l’accesso alla categoria dirigenziale, che ha maturato notevole esperienza in enti locali, quali i Comuni, che esercitano attività anche nel settore sociale, al pari delle aziende predette, e che presentano complessità operative ben rilevanti. 

 

Funzionario istruttore MARIA SAICOVICH

0432/555591

MARIA.SAICOVICH@REGIONE.FVG.IT

Parere espresso da SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Testo completo del parere

L’Ente ha chiesto un parere in ordine alla possibilità che le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda siano svolte da un Segretario Generale comunale, per un periodo limitato e per il tempo strettamente necessario ad apportare determinate modifiche statutarie (che riguardano, nello specifico, i requisiti prescritti per la nomina del Direttore Generale) e ad assicurare nel contempo la gestione dell’Azienda medesima, nel rispetto dei principi di buona amministrazione. 

L’Azienda rappresenta a tal proposito che l’Ente, privo della figura dirigenziale apicale dal 1° ottobre 2017, versa in una situazione contingente di estrema difficoltà, in quanto la ricerca di una figura sostitutiva è apparsa estremamente difficoltosa, proprio in relazione ai requisiti previsti attualmente dallo Statuto, dalla disponibilità delle risorse a bilancio e infine dalla scarsa disponibilità, manifestata da altre analoghe aziende, al convenzionamento. 

Inoltre l’Azienda ha riscontrato l’assenza di professionalità interne all’amministrazione, dotate della necessaria esperienza professionale e tecnica, che possano garantire lo svolgimento di dette funzioni. 

In relazione poi alle disponibilità di bilancio, l’Azienda evidenzia che l’incarico di Direttore può essere conferito solo a tempo parziale, salvo incidere sulla definizione delle rette. 

Pertanto, stante la predetta difficoltà nell’individuazione di una soluzione immediata, l’Amministrazione istante si è rivolta al Sindaco di un Comune, al fine di ottenere l’autorizzazione, per il Segretario comunale, a svolgere temporaneamente le funzioni di Direttore dell’Azienda di servizi alla persona, per un massimo di 10 ore settimanali e fuori orario di servizio, per il tempo strettamente necessario a superare l’emergenza attuale. 

Nel ritenere che l’iniziativa assunta sia idonea a dare soluzione temporanea alla criticità illustrata, si ritiene opportuno esprimere alcune considerazioni di seguito riportate. 

Pare evidente che in questo momento l’Azienda non si trova nella situazione di ricercare un direttore generale con la prospettiva della normale continuità gestionale in relazione alla quale sono preordinati dalle norme vigenti i requisiti e le condizioni dell’incarico. 

In ogni caso i requisiti previsti dal vigente articolo 15, comma 3, dello Statuto dell’Azienda appaiono compatibili con l’incarico temporaneo al Segretario generale del Comune di Latisana. 

Si tratta infatti di una figura professionale necessariamente dotata dei titoli di studio richiesti, nonché dell’esperienza in enti locali, quali i Comuni, che esercitano attività anche nel settore sociale al pari delle aziende pubbliche di servizi alla persona, e che ha svolto incarichi di natura dirigenziale di rilievo in enti locali che presentano complessità operative ben maggiori dell’Azienda in questione, anche con riferimento specifico al settore sociale. 

Infatti, nell’esercizio delle proprie funzioni, la figura del segretario generale di un Comune è contrassegnata da una profonda conoscenza della normativa di dettaglio nei vari ambiti di attività, sia per dovere di ufficio, sia per l’esperienza e la preparazione professionale desumibili dalla categoria di appartenenza[1]. 

Ed è inoltre da rammentare che le conoscenze ed esperienze di lavoro acquisite dal segretario comunale all’interno della pubblica amministrazione, unitamente al possesso di una solida preparazione giuridica, gli consentono di comprendere e di governare in generale azioni, procedimenti e comportamenti del settore pubblico. 

Né si può negare che detta esperienza sia stata maturata ed acquisita in modo specifico anche nell’ambito del settore socio-assistenziale, in quanto tra le funzioni fondamentali del comune figura anche la progettazione e gestione dei servizi sociali, attività attinente a quella gestita dall’Azienda istante. 

L’ampiezza dell’esperienza professionale, che caratterizza in genere i segretari degli enti locali, assicura quindi in modo più che adeguato sia il presidio delle funzioni di assistenza giuridico amministrativa nel momento in cui il consiglio di amministrazione ha in animo di por mano a delle modifiche statutarie sia l’esercizio delle funzioni gestionali in relazione alla esigenza di garantire immediatamente la continuità amministrativa necessaria. 

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[1] L’art. 108 del d.lgs. 267/2000 stabilisce una sostanziale equiordinazione tra la figura del segretario comunale e quella del direttore generale, entrambe figure apicali e di natura dirigenziale. 

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