19/06/2019 – Accantonamento in caso di risultati negativi degli organismi partecipati

Sicilia, del. n. 119 – Accantonamento in caso di risultati negativi degli organismi partecipati

Pubblicato il 18 giugno 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 21 del d.lgs. 175/2016 che dispone l’obbligo per l’ente pubblico partecipante di accantonare quote di bilancio in correlazione ai risultati negativi degli organismi partecipati.
In particolare l’ente ha chiesto se il predetto accantonamento, nel silenzio normativo, debba essere mantenuto per la durata del concordato o sino alla chiusura della procedura fallimentare.
I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 119/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 giugno, hanno osservato che la norma individua precisamente tre fattispecie alternative, al verificarsi delle quali l’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione (ovvero qualora l’ente pubblico ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione).
Tra tali eventi non è contemplato né il concordato preventivo, né il fallimento dell’organismo partecipato, ipotesi quindi per le quali non può ritenersi sussistere l’obbligo di mantenimento dell’accantonamento fino alla chiusura delle relative procedure.

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