19/05/2021 – Enti locali e manutenzione scuole: in Gazzetta Ufficiale il Decreto

In Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 62/2021 di riparto di oltre 1,1 miliardi di euro per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’istruzione 10 marzo 2021, n. 62 recante “Riparto della somma complessiva pari a euro 1.125.000.000,00 in favore di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020” (Gazzetta Ufficiale 15/05/2021, n.115).

Il Decreto del Ministero dell’istruzione viene pubblicato ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Decreto-Legge n. 104/2020, con il quale sono state previste delle somme (pari a euro 1.125.000.000,00) per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale.

La somma prevista, di cui euro 125.000.000,00 per l’annualità 2021, euro 400.000.000,00 per l’annualità 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, è ripartita tra gli enti locali secondo quanto indicato nell’allegato 1 al nuovo decreto, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020:

  • numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e città metropolitana;
  • numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti nelle province e città metropolitane.

 

Entro trenta giorni dall’adozione del nuovo decreto, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare, nell’ambito delle risorse spettanti a ciascun ente locale, individuati prioritariamente:

  • interventi inseriti nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020;
  • interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
  • interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
  • ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

La trasmissione dell’elenco degli interventi avviene tramite apposito sistema informativo del Ministero dell’istruzione messo a disposizione delle Province, delle Città metropolitane e degli Enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del decreto.

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DECRETO 10 marzo 2021 

Riparto della somma complessiva pari a euro 1.125.000.000,00 in favore di province, citta’ metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020. (Decreto n. 62/2021). (21A02861) (GU Serie Generale n.115 del 15-05-2021)


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 

 

  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'art.  1,

commi 63 e  64,  che  prevede  lo  stanziamento  di  risorse  per  il

finanziamento,  tra  gli  altri,  di   interventi   di   manutenzione

straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di  province

e citta' metropolitane; 

  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,

di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di

innovazione tecnologica» e  in  particolare  l'art.  38-bis,  che  ha

destinato  al  finanziamento   degli   interventi   di   manutenzione

straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di

province  e  citta'  metropolitane  la  somma  complessiva  di   euro

855.000.000,00; 

  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure

urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»,   e   in

particolare l'art. 48, comma 1, del con il quale e'  stato  stabilito

un incremento di  risorse  per  il  finanziamento  di  interventi  di

manutenzione straordinaria e  incremento  dell'efficienza  energetica

delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche'  degli  enti

di decentramento regionale; 

  Visto l'art. 48, comma 2, del sopracitato decreto-legge n. 104  del

2020, con il quale si stabilisce che le maggiori risorse per gli anni

dal 2021 al 2024, pari  a  complessivi  euro  1.125.000.000,00,  sono

ripartite con decreto del  Ministero  dell'istruzione  tra  gli  enti

beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto

del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il

Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro

dell'istruzione, di cui all'art. 1, comma 64, della legge 27 dicembre

2019, n. 160; 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri»; 

  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109; 

  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di

contabilita' e finanza pubblica»; 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche»; 

  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante

«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio

sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica

dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»; 

  Visto in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera  a),  del  citato

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, con il quale si prevede

l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere  e  alimentare

un sistema gestionale informatizzato contenente i dati  necessari  al

monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 

  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure

urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca»,  e  in

particolare l'art. 10; 

  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.   18,   recante

«Interventi urgenti per  la  coesione  sociale  e  territoriale,  con

particolare riferimento a situazioni  critiche  in  alcune  aree  del

Mezzogiorno», come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge  27

dicembre 2019, n. 160 e in particolare l'art.  7-bis,  comma  2,  che

prevede che al fine di ridurre  i  divari  territoriali,  il  riparto

delle risorse dei programmi di spesa in  conto  capitale  finalizzati

alla  crescita  o  al  sostegno  degli  investimenti   da   assegnare

sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o  indicatori

di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, deve  essere  disposto  anche  in  conformita'

all'obiettivo di  destinare  agli  interventi  nel  territorio  delle

Regioni Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,

Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari  in

conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente; 

  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni

urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del

Ministero dell'universita' e della ricerca»; 

  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.  41,  recante  «Misure

urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno

scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in

particolare, l'art. 7-ter; 

  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  «Misure

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,

commi 810 e 812; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio

2020, con il quale sono stati  definiti  i  criteri  di  assegnazione

delle risorse spettanti a province  e  citta'  metropolitane  secondo

quanto previsto dall'art. 38-bis, comma  3,  lettere  b)  e  c),  del

citato decreto-legge n. 162 del 2019, nonche' sono stati  definiti  i

termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30

settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente

l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca»; 

  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26

febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il  dettaglio  dei  dati

necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle

opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni

pubbliche - BDAP»; 

  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3

gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di

redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia

di edilizia scolastica; 

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca  12  settembre  2018,  n.  615,  con  il  quale  si  e'

proceduto, tra l'altro, all'approvazione della  programmazione  unica

nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio

2018-2020; 

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto

alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con

riferimento ad alcuni piani regionali; 

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, 1° ottobre 2020, n. 129,  con

il quale si  e'  proceduto  a  ripartire  le  risorse  pari  ad  euro

855.000.000,00, di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del

decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  di  cui  euro

90.000.000,00  per  ciascuno  degli  anni  2020  e   2021   ed   euro

225.000.000,00  per  ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e  2024  tra

province, citta' metropolitane ed enti  di  decentramento  regionale,

sulla base dei  criteri  definiti  nel  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020; 

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,

che  individua  gli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale

dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione; 

  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8  gennaio  2021,  n.

13, con il quale si e' proceduto  all'approvazione  dei  piani  degli

interventi per  la  manutenzione  straordinaria  e  l'efficientamento

energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta'

metropolitane ed  enti  di  decentramento  regionale,  per  l'importo

complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione  dei  termini

di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di  rendicontazione  e  di

monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e  64,  della  legge  27

dicembre 2019, n. 160; 

  Dato atto che l'art. 48,  comma  1,  del  citato  decreto-legge  14

agosto 2020, n. 104 ha incrementato lo stanziamento gia' disposto con

l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge  n.

162  del  2019  di  ulteriori  risorse,  pari  a   complessivi   euro

1.125.000.000,00, dall'anno 2021 all'anno 2024; 

  Dato atto altresi', che tale incremento grava  sul  capitolo  8105,

piano gestionale 15, per euro 125.000.000,00 per  l'annualita'  2021,

per   euro   400.000.000,00   per   l'annualita'   2022,   per   euro

300.000.000,00 per l'annualita' 2023 e per  euro  300.000.000,00  per

l'annualita' 2024; 

  Considerato  che  sia  l'art.  48,   comma   2,   del   sopracitato

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104  sia  l'art.  1,  comma  6,  del

decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e della finanze, 1° ottobre 2020, n. 129 demandano a un

successivo decreto del Ministero  dell'istruzione  il  riparto  delle

maggiori spese dall'anno 2021 all'anno 2024 tra gli enti  beneficiari

sulla base dei criteri di riparto gia' definiti con  il  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020; 

  Considerato altresi', che l'art. 1,  comma  810,  della  richiamata

legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha  modificato  l'art.  1,  comma  63,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo la  possibilita'  di

finanziare oltre che interventi di manutenzione  straordinaria  e  di

efficientamento energetico anche interventi di  messa  in  sicurezza,

nuove costruzioni e di cablaggio interno delle scuole; 

  Dato atto che con il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 7 luglio 2020  e'  stato  stabilito  che  le  risorse  siano

ripartite  considerando  il  numero  di  studenti  delle  istituzioni

scolastiche secondarie di secondo  grado  per  ciascuna  provincia  e

citta' metropolitana e il numero degli edifici  pubblici  adibiti  ad

uso  scolastico  per  ciascuna  provincia  e  citta'   metropolitana,

assegnando ad entrambi i criteri un eguale  peso  ponderale  pari  al

50%; 

  Considerato  che,  nell'applicare  la  predetta  ripartizione,   si

rispetta  quanto  previsto  dall'art.  7-bis,  comma  2,  del  citato

decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,  come  modificato

dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019; 

  Ritenuto  quindi,  possibile  procedere  al  riparto  della   somma

complessiva di euro 1.125.000.000,00  sulla  base  dei  criteri  gia'

individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

7 luglio 2020; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

Riparto delle risorse tra province, citta' metropolitane ed  enti  di

  decentramento regionale 

 

  1. La somma complessiva  pari  ad  euro  1.125.000.000,00,  di  cui

all'art. 48, comma 1, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

di cui euro 125.000.000,00 per l'annualita' 2021, euro 400.000.000,00

per l'annualita' 2022  ed  euro  300.000.000,00  per  ciascuna  delle

annualita' 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale

15, del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita'  dal

2021 al 2024, e' ripartita tra province, citta' metropolitane ed enti

di decentramento regionale secondo quanto indicato nell'allegato 1 al

presente decreto che ne costituisce parte integrante  e  sostanziale,

sulla base dei  criteri  definiti  nel  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020: 

    a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie

di  secondo  grado  presenti   in   ciascuna   provincia   e   citta'

metropolitana; 

    b) numero edifici pubblici adibiti  ad  uso  scolastico  presenti

nelle province e citta' metropolitane. 

  2. Entro trenta  giorni  dall'adozione  del  presente  decreto,  le

province,  le  citta'  metropolitane  e  gli  enti  di  decentramento

regionale sono  tenuti  a  presentare  al  Ministero  dell'istruzione

l'elenco degli interventi che intendono realizzare, nell'ambito delle

risorse   spettanti    a    ciascun    ente    locale,    individuati

prioritariamente: 

    a) interventi inseriti nell'ambito della programmazione triennale

2018-2020; 

    b)  interventi  resisi  necessari  a  seguito  di  verifiche   di

vulnerabilita' sismica gia' espletate sugli edifici  ricadenti  nelle

zone sismiche 1 e 2; 

    c)  interventi  resisi  necessari  a   seguito   delle   indagini

diagnostiche su solai e controsoffitti; 

    d) ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilita'  delle

scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri. 

  3. La trasmissione dell'elenco degli interventi di cui al  comma  2

avviene  tramite   apposito   sistema   informativo   del   Ministero

dell'istruzione messo a disposizione  delle  Province,  delle  Citta'

metropolitane  e  degli  Enti  di  decentramento  regionale,  le  cui

informazioni di accesso  sono  fornite  dal  medesimo  Ministero  con

apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del

presente decreto. 

  4. L'elenco degli interventi di cui al comma 2  e'  successivamente

definito con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  che  determina,

altresi', i termini di aggiudicazione dei relativi  interventi  e  le

modalita' di attuazione, di rendicontazione e di  monitoraggio  degli

stessi, cosi' come definiti nel decreto del Presidente del  Consiglio

dei  ministri  7  luglio  2020,  tenendo   conto   dei   criteri   di

sostenibilita' ambientale (green public procurement). 

  5. L'utilizzo  delle  somme  di  cui  al  comma  1  e'  subordinato

all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31  dicembre  2009,

n. 196. 

  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 10 marzo 2021 

 

                                                 Il Ministro: Bianchi 



Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2021 

Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle

attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali, n. 1123 

 

                               _______ 

 

Avvertenza: 

    Il testo del decreto,  comprensivo  di  tutti  gli  allegati,  e'

consultabile sul sito web del Ministero dell'istruzione  al  seguente

link:

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metr

opolitane.shtml 

 

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