Con la presente si pubblicano le principali indicazioni operative necessarie per l’applicazione dell’art. 75 del decreto-legge 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con legge 27/2020 e rubricato “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione di lavoro agile e di servizi di rete per l’accesso di cittadini e imprese”. A tale articolo è stato fatto riferimento anche nel Vademecum per l’applicazione della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 (così come modificata dalla legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1) nel settore degli appalti pubblici di interesse provinciale (c.d. Vademecum lex covid), approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 159/2021.
SV
Art. 75 Decreto “Cura Italia”
- Finalità
Nell’ambito delle misure implementate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, la finalità della norma è agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi di rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, facilitando l’accesso ai medesimi da parte di cittadini e imprese.
- Entrata in vigore ed efficacia
L’entrata in vigore della norma è stata il 17 marzo 2020 e la stessa, in forza della proroga disposta dall’art. 1, comma 11, del decreto-legge 183/2020 (c.d. Milleproroghe), risulta applicabile fino al 31 dicembre 2021.
- Disposizioni di legge inderogabili
La norma de qua consente alle amministrazioni aggiudicatrici di derogare ad ogni disposizione di legge disciplinante i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere.
Rimane, tuttavia, salvo il rispetto di: a) codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 159/2011; b) decreto-legge 105/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2019 sul perimento di sicurezza nazionale cibernetica; c) decreto-legge 21/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 56/2012, sui poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
- Campo di applicazione
La norma si applica all’acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service). Soltanto se ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, sono necessari sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati localizzati sul territorio nazionale. La norma si applica infine all’acquisto di servizi di connettività.
- Condizioni ulteriori
Gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Procedura negoziata semplificata applicabile
L’affidamento avviene mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 63, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 50/2016).
Una peculiarità è l’obbligo di invitare almeno quattro operatori economici, tra cui almeno una “start up innovativa” o “piccola media impresa innovativa”, appositamente iscritte allo specifico elenco (ossia l’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2015).
Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare il contratto limitandosi all’acquisizione, da parte dell’aggiudicatario, di un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Rimane tuttavia l’obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 159/2011.
Al termine della procedura di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 50/2016.
7. Durata massima e recesso
I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell’amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall’inizio dell’esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei princìpi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell’amministrazione.
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