18/11/2020 – La sentenza del Tar Lazio, sez. III quater, 16 novembre 2020, n. 11991, sull’illegittimità dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio che affida ai MMG (medici di medicina generale) il compito di assistenza domiciliare ai malati Covid.

TAR Lazio, Sez. III quater, 16/11/2020 n. 11991

 

Sull’illegittimità dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio che affida ai MMG (medici di medicina generale) il compito di assistenza domiciliare ai malati Covid.

E’ illegittima l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio che affida ai MMG (medici di medicina generale) il compito di assistenza domiciliare ai malati Covid. L’art 8, c. 1, del D.L. n. 14/2020, stabilisce che “Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (…)”. Nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, la citata disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai MMG, che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid). E’ evidente che il legislatore d’urgenza ha inteso prevedere che i MMG potessero proseguire nell’attività assistenziale ordinaria, senza doversi occupare dell’assistenza domiciliare dei pazienti Covid. E tale previsione è stata replicata in modo identico nell’art. 4-bis del D.L. 17.3.2020 n. 18. Oltretutto, a ulteriore chiarimento, al c. 2 del citato art. 4 bis, è specificato pure che “il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti di cui al comma 1”. Pertanto, l’affidamento ai MMG del compito di assistenza domiciliare ai malati Covid risulta in contrasto con le citate disposizioni.

ALLEGATO:

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