18/06/2019 – Paradosso-concorsi: pagati solo i dirigenti

Paradosso-concorsi: pagati solo i dirigenti

di Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan
Il Sole 24 Ore – 17 Giugno 2019
Commissioni di concorso riviste e corrette. Per accelerare le procedure selettive, la riforma approvata in via definitiva dal Senato interviene su due versanti: composizione e compensi.Sul primo punto, un elemento di novità è rappresentato dal ripescaggio dei dipendenti collocati a riposo, che ora possono essere nominati componenti la commissione. Viene inserita un’ eccezione al divieto generalizzato per la Pa di conferire incarichi a ex lavoratori pensionati pubblici e privati, a condizione che dalla cessazione dal servizio non siano trascorsi più di quattro anni.
Un ulteriore aspetto viene individuato da alcune fattispecie che, oltre a rappresentare modalità di risoluzione del rapporto di lavoro, diventano cause ostative alla nomina nelle commissioni. Sono i motivi disciplinari, le ragioni di salute e la decadenza dall’ impiego. L’ esclusione vale anche per il personale in quiescenza. Al contrario, nulla viene specificato sulle conseguenze sulla commissione di concorso nel caso in cui il dipendente, già nominato componente, cessi dal servizio per una di queste cause.
Ma la new entry più rilevante riguarda l’ istituzione dell’ Albo nazionale dei componenti le commissioni presso il dipartimento della Funzione pubblica. L’ Albo sarà organizzato in sottosezioni, i cui elementi distintivi sono rappresentati dall’ ambito regionale e dai settori tematici omogenei. Il soggetto interessato si iscrive all’ Albo per tre anni, rinnovabili una sola volta. La fissazione delle caratteristiche dell’ Albo (requisiti, incompatibilità e inconferibilità, ecc.) è rimessa a un decreto del ministro per la Pa. In attesa di questo provvedimento, la composizione delle commissioni di concorso continua ad essere disciplinata dalla normativa vigente e, in particolare, dal Dpr. 487/1994. È poi prevista l’ emanazione di un Dpcm per la revisione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni, oggi fissati da analogo provvedimento del 1995.
Ma la previsione più impattante è rappresentata dalla riconducibilità dell’ incarico di componente le commissioni conferito a un dipendente pubblico alle ratione officii, anche quando il conferimento è effettuato da un’ amministrazione diversa da quella di appartenenza. Conseguenza diretta e immediata consiste nel fatto che a quel dipendente non può essere riconosciuto alcun compenso. Se questo trova fondamento nell’ obiettivo di contenere gli oneri per le procedure concorsuali, del tutto inspiegabile risulta il disposto dell’ articolo 3, comma 14, secondo cui il principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale non si applica ai compensi spettanti quale componente la commissione di concorso.
Quindi al dirigente nominato presidente o membro della commissione, sia nel proprio ente sia in ente diverso, spetta il compenso; al funzionario o ad altro dipendente, per lo stesso incarico, nulla compete.Anche le regioni, le amministrazioni della sanità e gli enti locali sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti a queste disposizioni.Ulteriori elementi di semplificazione delle procedure selettive riguardano la previsione di sottocommissioni, di preselezioni in caso di numero di domande doppio rispetto ai posti messi a concorso, il ricorso a test a risposta multipla, lo svolgimento e la correzione degli elaborati ricorrendo a sistemi informatici, l’ effettuazione di una sola prova scritta oppure pratica nel caso di profili tecnici. Strumenti i cui benefici saranno maggiormente risentiti dalle procedure gestite a livello centrale della Pa.

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