18/06/2019 – Affidamento diretto dei servizi sotto soglia: ovvero quando la mano destra non sa cosa fa la sinistra – Sblocca chiacchiere e distintivo

Affidamento diretto dei servizi sotto soglia: ovvero quando la mano destra non sa cosa fa la sinistra – Sblocca chiacchiere e distintivo

Scritto da Elvis Cavalleri –17 Giugno 2019
 
 
Come noto il DL sblocca cantieri, come convertito con la Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata giusto oggi, novella funditus l’art. 36, c. 2, lett. b) del Codice, prevedendo la possibilità di procedere “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori
La formulazione della norma è inquietante, e nemmeno Jack Torrance nella sua migliore mattina avrebbe potuto fare di peggio.
Per i lavori il tutto è chiaro: la stazione appaltante valuta tre preventivi.
Per i servizi il tutto è meno chiaro: la stazione appaltante valuta cinque operatori. Ma valuta i preventivi, o valuta gli operatori?
Poco male, pare evidente che, senza preventivo, non si possa valutare alcunché.
Bene si potrebbe dire: con l’affidamento diretto tutto è davvero molto ma molto più semplice. Evviva!
Ma la delusione non tarda ad arrivare…
La situazione si complica infatti leggendo il fresco fresco comma 9-bis: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Il citato articolo 95, comma 3, che rimane fermo, ammette deroghe all’obbligo di ricorrere al criterio dell’OEPV solo per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad 40.000 euro.
Come si concilia allora il criterio dell’OEPV con un affidamento diretto di pari o superiore a detta soglia? E come si concilia il fatto che per i servizi ad alta intensità di manodopera, per i servizi sociali e di ristorazione, per i servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, ed ora anche per quelli caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, il ricorso all’OEPV è obbligatorio? Ovvero per la maggior parte dei servizi!
Semplice: non si concilia! Si è detto in giurisprudenza che In caso di affidamento diretto le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dei principi generali menzionati all’art. 30 comma 1, tra i quali il criterio di aggiudicazione in esame non pare(va) rientrarvi. Valga del resto la considerazione che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali intavolando anche con vari operatori trattative parallele: ebbene, rispetto alla informalità di tali consultazioni l’obbligo di scegliere il contraente secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa appare distonico e, dunque, incompatibile (Tar Piemonte, Torino, 22 marzo 2018, n. 353).
Ed ancora s’è detto che la scelta di tale criterio di aggiudicazione comporta l’assoggettamento della procedura concorsuale al principio di segretezza delle offerte (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 26 febbraio 2018, n. 531).
Di talché ecco che per magia l’affidamento diretto dei suddetti servizi di valore superiore a 40.000 euro in realtà affidamento diretto non è.
È invece di fatto (ed ancora) un affidamento mediante procedura negoziata, con la conseguenza che lo sblocca cantieri non ha sbloccato nulla per questa fetta rilevantissima di servizi, ed è (inconsapevolmente) giunto ad introdurre una novella che nella sostanza riproduce, quanto a conseguenze operative, quello che già era previsto dalla disciplina previgente.
Sblocca caniteri o omeostasi?
Sblocca chiacchiere e distintivo…

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