18/05/2019 – Conto annuale del personale – Il MEF pubblica la circolare del conto annuale 2018 in ritardo e sposta i termini per la consegna al 15 giugno 2019

Conto annuale del personale – Il MEF pubblica la circolare del conto annuale 2018 in ritardo e sposta i termini per la consegna al 15 giugno 2019

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
L’adattamento della circolare al nuovo contratto
Nella circolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha giustificato il proprio ritardo con la necessaria coerenza delle nuove tabelle di rilevazione che tengano conto del rinnovo contrattuale 2016-2018, tanto da riscrivere completamente le tabelle di rilevazione dei relativi fondi per il salario accessorio, aggiornandole al riordino previsto dai nuovi CCNL e seguendone puntualmente l’esposizione sin dove possibile, al fine di favorire sia la semplicità di compilazione sia per allineare il conto annuale al contratto collettivo nazionale e alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria da presentare all’organo di controllo per la prevista certificazione ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001. Questo slittamento dei termini ha come logica conseguenza lo spostamento al 15 giugno 2019 del termine finale di rilevazione del conto annuale 2018 da parte degli enti locali.
Accantonamento risorse alta professionalità
Il nuovo contratto delle Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 ha conglobato le alte professionalità all’interno della categoria unica delle posizioni organizzative. Il problema operativo che si è posto riguarda in modo particolare gli enti locali che non avevano istituito figure di alta professionalità fino al 2017 e avevano trascurato di riportare tale l’incremento. Si ricorda come i contratti precedenti delle autonomie locali prevedevano un accantonamento dello 0,2% del monte salari dell’anno 2001 a volte non sufficiente a remunerare anche una sola figura di alta professionalità. La circolare, pertanto, ha dedicato una sezione specifica per le alte professionalità atta a monitorare i casi in cui la previsione contrattuale di cui all’art. 32, comma 7 CCNL 22.1.2004 non risultava esplicitata nel fondo per la contrattazione integrativa fino al 2017 a causa della mancata istituzione delle figure cui l’incremento contrattuale era espressamente vincolato.
Progressioni economiche
Altro punto di particolare attenzione è quello relativo alle progressioni orizzontali a carico del fondo dell’anno 2018, fornendo utili indicazioni agli enti locali sulla correttezza del procedimento attivato. In particolare la sezione di compilazione permette di verificare:
• Se sia stata rispettato il vincolo contrattuale da parte del personale dipendente del rispetto biennale nella posizione precedente;
• La misura del grado di selettività effettivamente realizzato ottenuto dal rapporto tra progressioni economiche effettuate e dipendenti che hanno concorso alle progressioni. Secondo il MEF tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50%;
• Il rispetto del principio di selettività previsto dal decreto Brunetta (D.Lgs. n. 150 del 2009) e dal nuovo contratto delle Funzioni Locali;
• il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell’anno nel quale si conclude il procedimento amministrativo delle progressioni che il contratto delle Funzioni Locali prevede che “L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”;
• il totale delle risorse destinate a progressioni economiche orizzontali contrattate e certificate nell’anno di rilevazione.
Performance
Una sezione specifica è stata anche dedicata alla premialità erogata unitamente all’indicazione dell’ammontare della premialità non erogata a seguito di valutazione non piena, in ogni caso a valere sul fondo dell’anno di rilevazione. La rilevazione sulla retribuzione di risultato per il personale dirigente e per le posizioni organizzative, infine la distinzione tra performance collettiva e performance individuale per il restante personale non dirigente. Precisa la circolare come i valori della performance e del risultato dovrà essere indicato netto degli incentivi erogati per specifiche disposizioni di legge, come quello delle avvocature civiche per le cause con riaddebito delle spese alla parte soccombente, gli per le funzioni tecniche ex D.Lgs. n. 50 del 2016, incentivi per la progettazione ad esaurimento ex art. 92 commi 5-6, D.Lgs. n. 163 del 2006 e gli altri previsti dalla normativa vigente. Infine, il valore della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative dovrà essere indicato al netto di eventuali retribuzioni di risultato ricevute per incarichi ad interim.
Le risorse escluse dai limiti
Attualmente i limiti previsti per il salario accessorio sono dati dalle disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017 che prevede il non superamento degli importi stanziati nell’anno 2016. Con riferimento al personale non dirigenziale delle Funzioni Locali, precisa la circolare, il limite è data dalla somma del fondo per la contrattazione integrativa, delle risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza e del limite 2016 ai compensi per il lavoro straordinario. Precisa la Circolare come il limite di cui al citato art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017 per l’anno 2016 dovrà essere computato al netto delle voci non interessate dalla norma (es. compensi alle avvocature civiche per le cause con riaddebito delle spese alla controparte, le risorse non utilizzate, anche riferite allo straordinario, rilevate a consuntivo dell’anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche) e, in modo non differente la stessa metodologia dovrà essere utilizzata per l’anno 2018 al fine di avere informazioni omogenee.
Costituzione e sottoscrizione del fondo
La circolare fornisce diverse fattispecie relative alla tempistica di certificazione della contrattazione integrativa ed in particolare:
• In presenza di una certificazione disgiunta va inserita, ove presente, la data di certificazione del solo ammontare delle risorse del Fondo. Sul punto la circolare precisa che la quantificazione delle risorse del Fondo subisce usualmente modificazioni di carattere annuale che debbono pertanto trovare – sempre annualmente – l’avallo dell’organo di controllo (es. incrementi RIA per personale cessato e/o rispetto di specifiche disposizioni di legge, anche di contenimento, ai fini della validazione della compatibilità economica prevista dall’art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001);
• In caso di certificazione disgiunta, va inserita, ove presente, la data di certificazione del solo contratto integrativo, evidentemente sulla base di una pregressa certificazione della costituzione del Fondo, precisando che in considerazione della ultrattività di un contratto integrativo, ovvero di procedure negoziali non perfezionate, la stipula e la conseguente certificazione del contratto integrativo può avere periodicità non fissa ovvero anche risultare del tutto assente (es. in caso di numerosità limitate di dipendenti / dirigenti);
• In caso di certificazione in unica soluzione del versante delle risorse del Fondo (cioè costituzione) e del versante degli impieghi (contratto integrativo) va inserita la relativa data;
• Infine, in assenza di qualsivoglia certificazione riferita all’anno corrente, l’ente deve asseverare le annualità di ritardo di certificazione rispetto all’anno 2018.

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