17/11/2016 – fino a quale percentuale di incremento orario si può arrivare senza incorrere nel “rischio” di configurare una nuova assunzione

Identificativo Interno : SRCCAM/338/2016/PAR
Identificativo Generale : 3380-16/11/2016-SRCCAM
Organo Emittente : Sezione Controllo Regione Campania
Tipo Deliberazione : Attivita’ consultiva ai sensi dell’art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri)
Esito :
Data Adunanza : 09/11/2016
Data Deposito : 09/11/2016
Presidente : COPPOLA GIOVANNI
 
Descrizione : Comune di Amalfi. La Sezione ribadisce quanto espresso con precedente parere n.20/2014/PAR, ovvero che “in attesa di un auspicabile chiarimento a livello normativo, prendendo atto delle interpretazioni sopra riportate, appare plausibile contenere la limitazione del disposto di cui all’art. 1 comma 101 della LF n. 244/2007 al solo caso, specificamente previsto dalla norma, della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non invece al mero incremento di ore”. Quanto al quesito fino a quale percentuale di incremento orario si può arrivare senza incorrere nel “rischio” di configurare una nuova assunzione, allo stato della normativa vigente e in assenza di previsione normativa, la Sezione ritiene che resta affidato alla discrezionalità dell’ente, e conseguentemente alla sua responsabilità, non porre in essere fattispecie potenzialmente elusive della lettera e dello spirito della norma, sia mediante fattispecie “quantitativamente” contenute per numero di ore (numero minimo) e numero di dipendenti coinvolti e, necessariamente, in considerazione sia della pianta organica e delle relative scoperture sia in considerazione delle ripercussioni e dei disagi che tale mancato incremento potrebbe provocare all’Ente e alla collettività locale di riferimento (cfr. Sezione di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 67/PAR/2012). Ai predetti limiti si aggiungono i divieti di cui all’art. 1, co.424, L. n.190/2014. Alla luce del quadro normativo, la Sezione ritiene evidente che, in attesa che si concludano le procedure previste dal citato co. 424, gli enti locali non possano procedere alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in quanto fattispecie equiparata, dalla pregressa esaminata normativa, alla disciplina prescritta per le assunzioni a tempo indeterminato (Sezione Lombardia, del.n.272/2015) ritenendo difficile la possibilità prospettata dall’Ente di mero incremento orario di 1 unità part time assunta per stabilizzazione visto che, con la limitazione per gli anni 2015 e 2016 della possibilità di effettuare assunzioni solamente ai vincitori dei concorsi conclusi entro la fine del 2014 e al personale collocato in mobilità obbligatoria dalle province, viene perfino esclusa la possibilità di effettuare stabilizzazioni di personale precario disposte dal D.L. n.101/2013 (il co.6 dell’art. 4 del citato DL n. 101/2013 dispone che la spesa per le stabilizzazioni deve essere contenuta nel 50% degli oneri che l’ente può spendere per nuove assunzioni) al fine di non eludere i divieti e i limiti assunzionali richiamati.

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