tratto da entilocali-online.it

Con un Comunicato del Presidente 3 febbraio 2021, pubblicato sul sito istituzionale il 10 febbraio scorso, l’Anac ha fornito alcune indicazioni circa la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia secondo il quale l’art. 24, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”) non sancisce l’obbligo per le Stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle Tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara.

La necessità del chiarimento deriva dal fatto che l’Autorità ha rilevato comportamenti delle Stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali agli stessi corrispettivi determinati secondo le Tabelle ministeriali di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016”).

L’Anac ha quindi chiarito che le Stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle Tabelle di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata a giustificare lo scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle Tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la Stazione appaltante. Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere comunque sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.

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