Con il Decreto 4 febbraio 2021, n. 15, in attesa di pubblicazione in G.U., il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha previsto le modalità di suddivisione fra gli Ambiti sociali territoriali del contributo per l’assunzione di Assistenti sociali, in attuazione della previsione contenuta nei commi 797 e seguenti, della Legge n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021-2023”) volta al potenziamento dei servizi sociali, attraverso la destinazione di specifici contributi finanziati dal “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”.
Le citate disposizioni della “Legge di bilancio”, nello specifico, puntano alla riduzione del rapporto assistenti sociali/abitanti di ogni territorio tramite assunzioni a tempo indeterminato che verranno finanziate con risorse trasferite dal Ministero e gravanti sul suddetto “Fondo”. Ciò al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito dal rapporto di 1 operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale del territorio nazionale. I contributi, previsti dalla “Legge di bilancio”, vengono fissati in 40.000 Euro annui per ogni Assistente sociale assunto eccedente il rapporto di 1/6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1/5.000 e di 20.000 Euro per ciascun Assistente sociale assunto eccedente il rapporto di 1/5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1/4.000.
Il Decreto ha il fine di definire le modalità di suddivisione in considerazione del fatto che spesso i “Servizi sociali comunali” non sono gestiti in maniera identica e omogenea sul territorio nazionale. Infatti, da anni, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a), della Legge n. 328/2000, ciascuna Regione ha creato al proprio interno gli Ambiti territoriali secondo diverse forme di gestione: Convenzioni, Unioni di comuni, Consorzi, Aziende speciali, coordinate di frequente con le Aziende sanitarie locali. Tale eterogeneità nelle forme di gestione si riflette anche sulle modalità di assunzione dei dipendenti, come gli Assistenti sociali, da cui derivano i dubbi anche sulla titolarità dei contributi da erogare e sulla relativa ripartizione. A tal proposito, il Decreto ministeriale in esame prevede che laddove in questi Ambiti le funzioni siano delegate a un soggetto capofila, il contributo è interamente destinato a questo soggetto. In caso di gestione mista, ai fini del calcolo del contributo spettante a ciascun Comune di un Ambito, il numero degli Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato già assunti dal soggetto capofila verrà figurativamente attribuito pro-quota ai singoli Comuni, in proporzione agli abitanti. Quindi, ogni Comune, sommando gli Assistenti sociali a quelli propri dell’Ente, potrà quantificare il proprio rapporto e l’eventuale contributo. Il Decreto tuttavia consente a ciascun ambito territoriale e i comuni che ne fanno parte, di identificare secondo modalità alternative la suddivisione del contributo al proprio interno, facendo riferimento alla situazione specifica del territorio. Contestualmente al Decreto in commento il Ministro, con Nota Prot. n. 1139, ha fornito un importante precisazione secondo cui quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate “non costituisce un contributo ‘una tantum’, ma un finanziamento stabile a copertura dei costi di ogni Assistente sociale (equivalente a tempo pieno) assunto a tempo indeterminato eccedente e non esuberante le soglie minima e massima sopra richiamate”.
Infine, il Decreto rimanda a successive Istruzioni operative, non appena verranno ultimati i necessari interventi informatici e per il monitoraggio dei dati e la raccolta dello stato di fatto dei singoli Ambiti e Comuni.
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