16/12/2019 – Insegnanti di sostegno: se necessario anche per tutte le ore di frequenza!

Insegnanti di sostegno: se necessario anche per tutte le ore di frequenza!

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS – sentenza 13 dicembre 2019 n. 14342

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA

– del provvedimento -OMISSIS-, con cui il Dirigente Scolastico, ha reso nota l’assegnazione per l’anno scolastico 2019/2020 di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (12,5 ore settimanali) all’alunno -OMISSIS-(All. 1);

– ove ritenuto necessario, dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’Ambito Territoriale Provinciale di Roma hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti presso tale scuola.

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici.

PER L’ACCERTAMENTO

del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap.

PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE

dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS-il sostegno didattico per un numero di ore adeguato alla patologia dello stesso, ovvero la copertura totale delle ore di sostegno, necessarie a coprire l’intero orario di frequenza scolastica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento -OMISSIS-, con cui il dirigente scolastico ha reso nota l’assegnazione per l’anno scolastico 2019/2020 di un insegnante di sostegno per 12,5 ore settimanali, successivamente integrate a 18 ore.

Si costituiva l’amministrazione chiedendo rigettarsi il ricorso.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Parte ricorrente, ha depositato in giudizio la certificazione attestante la presenza di un handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, oltre ad ulteriore certificazione medica che evidenzia la necessità di un’attività didattica di sostegno, con ciò provando la situazione di necessità sostenuta, tanto più che l’insufficienza delle ore attribuite emerge dallo stesso verbale GLOH ove si afferma che la ragione dell’attribuzione delle ore è costituita dalla mancanza di disponibilità finanziarie sufficienti.

Com’è stato già rilevata dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. 2609/2018) il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2,3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie.

È poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l’assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393).

I provvedimenti impugnati non specificano in maniera adeguata l’iter logico seguito dall’amministrazione nel riconoscimento delle dette ore, oltre a utilizzare parametri differenti da quelli prescritti per legge nell’attribuzione delle ore.

Posti questi principi, devono essere annullati i provvedimenti impugnati per mancata adeguata motivazione sulle ore attribuite.

Le spese di lite seguono la soccombenza per legge, da distrarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto