Riceviamo e pubblichiamo

QUI LA NOTA INVIATA 

 

Si fa riferimento alla Circolare in oggetto per rilevare che dalla lettura delle indicazioni fornite dalla RGS, si evince che nella Tab.15 del Conto annuale dovranno essere comprese le voci retributive di cui agli artt. 41 (retribuzione di posizione ed eventuale maggiorazione o galleggiamento), 42 (retribuzione di risultato), 44 ( trattamento economico del segretario con funzioni di direttore generale) e 45 ( retribuzione aggiuntiva per i segretario titolare di segreteria convenzionata) del CCNL segretari comunali e provinciali.

A tal proposito si esprime, in primis, l’apprezzamento per l’avvenuta predisposizione di una tabella ad hoc per il Segretario comunale, che per funzioni e peculiarità contrattuali, non poteva confluire nell’ambito del restante personale. Si tratta di un implicito riconoscimento della necessità di costituire de facto anche per il Segretario un fondo per il suo salario accessorio.

D’altro canto, l’applicazione della circolare evidenzia alcune criticità già segnalate da tempo da questa Organizzazione sindacale in relazione alla mancata previsione normativa di un fondo per i segretari che genera non pochi problemi operativi, precludendo anche a diversi colleghi di percepire il dovuto trattamento accessorio, sulla base delle norme del CCNL e della contrattazione decentrata. 

È frequente, infatti, il caso di enti che non riconoscono la retribuzione di risultato o la maggiorazione di posizione, trovandosi in difficoltà nel rispettare i limiti posti in sede di coordinamento della finanza pubblica da parte del legislatore statale alla spesa di personale. 

La situazione assumerà a breve caratteri particolarmente gravi in quanto, a causa della drammatica carenza di segretari comunali che caratterizza l’intero panorama nazionale, vi sono numerose sedi vacanti nelle quali si dovranno affrontare tali problematiche. Se il riferimento sarà la spesa storica del 2016 nessuna voce accessoria del trattamento retributivo in teoria potrebbe essere riconosciuta ai colleghi che assumeranno servizio in questi enti[1]

È di tutta evidenza che è necessario creare un indispensabile contemperamento tra l’obbligo per gli enti locali di rispettare rigidi parametri di spesa legislativamente imposti e la duplice necessità di assicurare la copertura della sede di segreteria ai sensi dell’art.97 TUEL e, del pari, operare doverose scelte gestionali e organizzative per garantire l’efficienza dell’ente. Per tale ragione appare indifferibile esplicitare una regola cogente di buona amministrazione, che si ricava dall’ordinamento e che impone agli enti, la cui sede di segreteria sia vacante, di stanziare nel proprio bilancio un’idonea somma volta a garantire la copertura della spesa per il trattamento economico del segretario.  Qualora invece la sede fosse coperta e convenzionata la spesa stanziata dovrà essere idonea a garantire tutte le voci retributive previste dal CCNL. È indubbio, infatti, che l’autonomia organizzativa degli enti locali potrà legittimamente essere esercitata disponendo il convenzionamento della sede di segreteria (ed in tal caso riducendo lo stanziamento alla spesa effettiva), ma giammai escludendo la spesa del segretario dalle previsioni di bilancio qualora la sede fosse vacante. In tal caso, infatti, sarebbe nella potestà dell’Albo Segretari assegnare un segretario in disponibilità, la cui spesa ovviamente graverà sull’ente locale che dovrà essere pronto a fronteggiarla.

Poiché pertanto l’autonomia organizzativa degli enti locali non potrà mai porsi in contrasto con le chiare norme di legge e del contratto collettivo, sarebbe quanto mai opportuno un chiarimento che scongiuri un’applicazione strumentale delle istruzioni del MEF al fine di non riconoscere al segretario gli emolumenti dovuti perché esorbitanti rispetto al limite del salario accessorio o, addirittura, di giustificare la mancata copertura della sede per carenza di spazi assunzionali.

A questo proposito si rileva, sempre con riferimento alla Tabella 15 ed alle voci retributive ivi richiamate, che il riferimento all’art.45 del CCNL 98/01 deve ritenersi errato, in quanto la retribuzione mensile aggiunta per le sedi convenzionate non può essere assimilata ad una voce del trattamento accessorio, poiché era già considerata parte integrante della struttura della retribuzione dei segretari dell’art.37 dello stesso CCNL (oggi art.105 del CCNL 201672018) e rappresenta una voce unica spettante al titolare delle segreteria convenzionata, di natura stipendiale. 

Detta voce potrebbe essere ragionevolmente (e fittiziamente) computata nel salario accessorio solo laddove fosse chiarito che il superamento della relativa soglia potrà essere giustificabile nel conto annuale per il trattamento economico del segretario, nel rispetto del più generale limite della spesa di personale. Infatti, la peculiarità del rapporto di lavoro del segretario (che può operare in sede singola o convenzionata ), e la sua estrema flessibilità ( può attenersi alle basilari funzioni istituzionali oppure supportare l’amministrazione con funzioni gestionali), possono condurre nel tempo alle più varie scelte organizzative che devono poter essere realizzate nell’ambito dell’autonomia organizzativa  (es. se un comune decide di convenzionarsi e dimezza conseguentemente la spesa del segretario, sarebbe iniquo non consentire che il risparmio di spesa del tabellare non possa alimentare il fondo del salario accessorio del segretario).

Sarebbe importante che almeno in fase di prima applicazione di questo importante riordino, fosse chiarito che gli enti che non avevano previsto nel 2016 la spesa del segretario nella sua interezza e hanno utilizzato la corrispondente quota per effettuare altre assunzioni, dovranno ricostituire il budget e rientrare gradualmente nei parametri di legge, senza per questo vedersi precluse legittime scelte sulla copertura della sede di segreteria.

Si auspica un celere intervento allo scopo sia di scongiurare applicazioni distorte della circolare 18/2021 che pregiudichino il buon andamento degli enti locali, sia per evitare inique penalizzazioni a danno dei segretari comunali e provinciali che rischiano di essere il punto di caduta nel precario equilibrio esistente fra il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale, acrobazie lavorative e rinunzie a voci retributive. 

Distinti saluti

 

Giampiero Vangi

Direl Segretari

 

Maria Concetta Giardina

FEDIR Segretari

 

 


[1] Ipotesi impercorribile perché alcune voci, pur qualificate come salario accessorio, sono comunque dovute (retribuzione di posizione) ed anche di carattere fisso e ricorrente (retribuzione mensile aggiunta sedi convenzionate).

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