15/06/2017 – Seminari tenuti dall’ANCI Puglia sull’Affidamento dei Servizi Socio-Assistenziali

In merito ai Seminari tenuti dallANCI Puglia sull’Affidamento dei Servizi Socio-Assistenziali si segnala il seguente link al fine di poter acquisire il relativo materiale didattico:  http://www.welfare.anci.puglia.it/index.php/notizie/105-incontri-codice-2017 

 

Gli affidamenti dei servizi socio-assistenziali: gli atti e le FAQ degli incontri territoriali

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Oltre 150 sono stati i partecipanti – tra amministratori, responsabili ed operatori dei Comuni e degli Ambiti territoriali pugliesi – agli incontri sulle procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali che si sono svolti a Foggia, Bari e Lecce dal 26 al 31 maggio 2017.

Il D.lgs. 50/2016, innovando fortemente sulla disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, li comprende nel suo ambito operativo e, recependo le indicazioni del legislatore comunitario, introduce un  regime  differenziato  soltanto  per  quanto  concerne la pubblicazione  degli  avvisi  (art. 142)  e la  possibilità di affidamenti riservati alle organizzazioni del terzo settore (art. 143).

Ad un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, il legislatore è intervenuto con un decreto correttivo (d.lgs. 56/2017) che ha inciso profondamene sulla disciplina degli affidamenti dei servizi socio-assistenziali. Il correttivo, modificando l’art. 142 con l’inserimento dei commi 5 bis e ss., ha costituito all’interno dei servizi di cui all’allegato IX, una sottocategoria che include i servizi espressamente nominati nel comma 5-bis (tra cui i servizi sanitari e sociali), a cui si applica un regime “intermedio”, costituito solo dalle norme specificatamente richiamate.

Negli incontri si è analizzato il regime scaturente dalle suddette modifiche, con particolare riferimento:

Affidamenti sotto-soglia

Ai sensi dell’art. 142, comma 5-octies, gli appalti di servizi socio sanitari, di importo inferiore a 750mila, sono affidati nel rispetto di quanto previsto all’articolo 36.

Gli obblighi di aggregazione e centralizzazione di cui all’art. 37, con riferimento agli affidamenti di servizi sociali, possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza di cui alla l. 328/2000.

Commissione di gara

Laddove fosse confermata l’inapplicabilità dell’art. 77 che disciplina la nomina della commissione giudicatrice agli appalti di servizi sociali – in quanto norma non richiamata dall’art. 142 comma 5-sexies- l’ente potrebbe procedere alla nomina dei commissari con le modalità che ritenga più opportune, anche facendo ricorso alle norme regolamentari di cui l’amministrazione si era dotata precedentemente all’entrata in vigore del nuovo Codice.

Avvalimento

L’effetto della nuova disciplina – fortemente criticata dal Consiglio di Stato nel Parere 30/03/2017, n. 782 – è che tra le rilevanti disposizioni proconcorrenziali che risulteranno inapplicabili agli affidamenti di servizi sociali rientra anche l’avvalimento (art. 89).

Pianificazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 (pianificazione), le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto delle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti e di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore (piano sociale di zona).

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

L’art. 95, comma 3 lett. a) del Codice prevede che i contratti relativi ai servizi sociali di importo superiore ai 40mila euro sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Concessioni

In relazione alle concessioni di servizi sociali, il D.Lgs. n. 50/2016 non reca alcuna previsione. Tuttavia, In conformità a quanto previsto dall’art. 19 dalla Dir. 2014/23/UE, deve ritenersi che le concessioni per i servizi sociali siano quanto meno soggette agli obblighi previsti dall’art. 31 (avviso di preinformazione), 32 (Avvisi di aggiudicazione), 46 e 47 della stessa Direttiva.

Clausole sociali

Il correttivo ha previsto la facoltà per le stazioni appaltanti di applicare le specifiche clausole sociali di cui all’articolo 50 anche negli appalti sottosoglia (art. 36, co.1). Sempre il correttivo ha imposto l’obbligo di inserimento delle suddette clausole negli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto sopra soglia comunitaria.

Responsabile unico del procedimento

Il correttivo (d.lgs 56/2017) ha previsto che il RUP può ricoprire anche il ruolo di membro della commissione (ma mai quello di Presidente, che è sempre un soggetto esterno), ma la nomina va valutata con riferimento alla singola procedura.

Tuttavia, la possibilità di nominare come commissari dipendenti interni (compreso il RUP) è limitata agli affidamenti di beni e servizi inferiori alle soglie o che non presentino particolare complessità (svolti su piattaforme telematiche).

Ulteriore aspetto trattato è quello relativo all’attuale vigenza della normativa di settore in materia di servizi sociali e del rapporto tra quest’ultima e il nuovo Codice. In virtù della speciale natura dei servizi sociali e del necessario contemperamento tra principio di libera concorrenza e principi di solidarietà sociale e sussidiarietà, ci troviamo di fronte ad un regime di affidamenti “bipartito”, che prevede la legittima erogazione dei servizi alla persona anche mediante i diversi strumenti previsti dalla normativa statale e regionale di settore, nel rispetto dei presupposti e dei limiti richiamati nelle Linee guida 32/2016, e assicurando la massima partecipazione e il soddisfacimento dell’interesse sociale perseguito (Comunicato Anac del 14.09.16). Diventa quindi fondamentale l’entrata in vigore del decreto legislativo recante codice del Terzo settore, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.

Di seguito si riportano le slide della relatrice (Avv. Arianna Ori) e, nella forma di FAQ, le risposte formulare durante gli incontri.

Si ricorda che è possibile formulare richieste di parere, scrivendo a: progetto_ats_puglia@ancitel.it

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